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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2023, n. 8

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A RETI ED IMPIANTI ELETTRICI E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI RIGUARDANTI LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE INFRASTRUTTURE APPARTENENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA E DELLE PROCEDURE RIGUARDANTI LE RETI E GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NON FACENTI PARTE DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1993, N. 10 (NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 14 giugno 2024, n. 7
L.R. 1 luglio 2024, n. 11

Art. 10
Disposizioni transitorie
1. Per i procedimenti di Autorizzazione e di DIL in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è facoltà del gestore presentare, entro trenta giorni da tale termine, una nuova istanza di Autorizzazione Unica o una nuova DIL ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura 20 ottobre 2022 e della presente legge.

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