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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2023, n. 8

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A RETI ED IMPIANTI ELETTRICI E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI RIGUARDANTI LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE INFRASTRUTTURE APPARTENENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA E DELLE PROCEDURE RIGUARDANTI LE RETI E GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NON FACENTI PARTE DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1993, N. 10 (NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 14 giugno 2024, n. 7
L.R. 1 luglio 2024, n. 11

Art. 6
Spostamenti per ragioni di pubblico interesse
1. L’autorità competente può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare al titolare della rete o dell’impianto lo spostamento o la modifica di reti ed impianti autorizzati, definendo un equo indennizzo a carico del soggetto interessato.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 costituisce variante allo strumento urbanistico ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

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