Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2024 , n. 1

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI MICROBIRRIFICI EMILIANO-ROMAGNOLI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 122 del 22 aprile 2024

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. La Regione, nel rispetto della normativa europea e statale, nell’ambito delle politiche a sostegno della qualità del patrimonio agroalimentare:
a) valorizza la produzione brassicola regionale e le sue tradizionali metodologie di lavorazione;
b) promuove lo sviluppo della coltivazione e la qualità della lavorazione delle materie prime per la produzione birraria, con particolare riferimento alla produzione di luppolo e orzo, anche sostenendo la creazione e lo sviluppo della filiera regionale;
c) promuove la qualificazione delle competenze professionali degli operatori del settore;
d) promuove il turismo brassicolo locale.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale:
a) istituisce l’elenco dei microbirrifici aventi stabilimento di produzione nella Regione Emilia-Romagna;
b) promuove la formazione professionale degli operatori del settore;
c) incentiva l’introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni;
d) favorisce la divulgazione delle tecniche applicate, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni;
e) promuove lo sviluppo dell’associazionismo e della cooperazione tra imprese di produzione di birra artigianale e imprenditori agricoli e della filiera;
f) favorisce la corretta informazione al consumatore;
g) favorisce la ricerca e il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione dell’orzo, del luppolo, del malto e dei loro derivati.

Espandi Indice