LEGGE REGIONALE 22 aprile 2024 , n. 1
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI MICROBIRRIFICI EMILIANO-ROMAGNOLI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 122 del 22 aprile 2024
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1.
La Regione, nel rispetto della normativa europea e statale, nell’ambito delle politiche a sostegno della qualità del patrimonio agroalimentare:
a)
valorizza la produzione brassicola regionale e le sue tradizionali metodologie di lavorazione;
b)
promuove lo sviluppo della coltivazione e la qualità della lavorazione delle materie prime per la produzione birraria, con particolare riferimento alla produzione di luppolo e orzo, anche sostenendo la creazione e lo sviluppo della filiera regionale;
c)
promuove la qualificazione delle competenze professionali degli operatori del settore;
d)
promuove il turismo brassicolo locale.
2.
Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale:
a)
istituisce l’elenco dei microbirrifici aventi stabilimento di produzione nella Regione Emilia-Romagna;
b)
promuove la formazione professionale degli operatori del settore;
c)
incentiva l’introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni;
d)
favorisce la divulgazione delle tecniche applicate, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni;
e)
promuove lo sviluppo dell’associazionismo e della cooperazione tra imprese di produzione di birra artigianale e imprenditori agricoli e della filiera;
f)
favorisce la corretta informazione al consumatore;
g)
favorisce la ricerca e il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione dell’orzo, del luppolo, del malto e dei loro derivati.