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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 aprile 2024 , n. 1

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI MICROBIRRIFICI EMILIANO-ROMAGNOLI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 122 del 22 aprile 2024

Art. 13
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di 50.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata per 50.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2024 mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026), a valere sulla legge regionale 21 marzo 1995, n. 16 (Promozione economica dei prodotti agricoli ed alimentari regionali) nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, per 50.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 19 del 2023, a valere sulla legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46 (Contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali), nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).

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