LEGGE REGIONALE 22 aprile 2024 , n. 1
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI MICROBIRRIFICI EMILIANO-ROMAGNOLI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 122 del 22 aprile 2024
Art. 2
Definizioni
1.
Per birra artigianale, ai sensi dell'
articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), si intende la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione.
2.
Ai soli fini della presente legge, si intende:
a)
per microbirrificio: fabbrica di birra che produce non più di 10.000 ettolitri di birra e che ha le caratteristiche identificative di cui all’
articolo 2, comma 4-bis, della legge n. 1354 del 1962 , avente sede di produzione in Emilia-Romagna;
b)
per microbirrificio agricolo: il microbirrificio di cui alla lettera a), facente parte di un’impresa agricola ai sensi dell’
articolo 2135 del codice civile ;
c)
per filiera brassicola regionale: l’insieme delle attività che concorrono alla realizzazione di un prodotto agroalimentare, partendo dalla produzione agricola di base, riferite nella specie al prodotto “birra artigianale” , come normativamente definita della
legge n. 1354 del 1962 , che si svolgono nell’ambito geografico dell’Emilia-Romagna;
d)
per progetto di filiera brassicola: lo strumento attraverso il quale è attuata l’integrazione tra i vari soggetti operanti nell’ambito della filiera brassicola regionale finalizzato alla produzione di birra artigianale;
e)
per accordo di filiera brassicola: l’accordo sottoscritto dalla pluralità dei soggetti che compongono la filiera che sancisce la loro adesione al progetto di filiera brassicola.