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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 aprile 2024 , n. 1

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI MICROBIRRIFICI EMILIANO-ROMAGNOLI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 122 del 22 aprile 2024

Art. 3
Filiera brassicola regionale
1. Il progetto di filiera si configura come lo strumento attraverso il quale attuare l’integrazione tra i diversi soggetti operanti nell’ambito della filiera produttiva brassicola e presuppone la sottoscrizione di un apposito accordo cui partecipa la pluralità dei soggetti componenti la filiera stessa.
2. Le attività oggetto del progetto di filiera si devono svolgere nell’ambito geografico del territorio regionale, ad eccezione di processi quali la maltazione e la produzione di coadiuvanti, additivi e lieviti.
3. I contenuti minimi e obbligatori dell’accordo di cui al comma 1 sono definiti con atto della Giunta regionale.
4. L’accordo di filiera brassicola può altresì disciplinare ulteriori elementi oltre a quelli obbligatori, quali, in particolare, l’eventuale commercializzazione e distribuzione del prodotto finito.

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