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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 aprile 2024 , n. 1

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI MICROBIRRIFICI EMILIANO-ROMAGNOLI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 122 del 22 aprile 2024

Art. 5
Logo dei microbirrifici dell’Emilia-Romagna
1. Il logo “Birra prodotta da microbirrificio dell’Emilia-Romagna” è riconosciuto ai microbirrifici che rispettano i requisiti di cui all’articolo 2 e che risultano iscritti all’elenco di cui all’articolo 4.
2. La Giunta regionale definisce la forma grafica del logo di cui al comma 1.
3. Chiunque utilizzi impropriamente il logo identificativo senza essere iscritto all'elenco di cui all’articolo 4 o non rispetti i limiti di cui all’articolo 4 definiti dalla Giunta regionale, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.
4. L’ente competente all’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 è il Comune.
5. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 3 si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

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