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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 aprile 2024 , n. 1

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI MICROBIRRIFICI EMILIANO-ROMAGNOLI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 122 del 22 aprile 2024

Art. 8
Vendita e somministrazione da parte dei microbirrifici
1. In attuazione del disposto di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), i microbirrifici hanno facoltà di svolgere attività di vendita diretta dei prodotti di propria produzione, anche per il consumo immediato sul posto, purché questi avvengano nei locali di produzione, o ad essi contigui, e tale vendita sia strumentale e accessoria all'esercizio dell'impresa, ferma restando l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, i microbirrifici imprese artigiane non sono tenuti alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, di cui all’ articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno).
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, non trova applicazione quanto previsto dall’ articolo 28, comma 7, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).
3. Per i microbirrifici agricoli l’attività di vendita e consumo immediato sul posto dei prodotti di propria produzione è considerata attività agricola connessa, ai sensi dell’ articolo 2135, comma terzo, del codice civile Sito esterno.
4. Per la vendita diretta e il consumo immediato sul posto dei prodotti di propria produzione da parte di microbirrifici agricoli in occasione di sagre, fiere locali o eventi assimilabili, non è richiesta alcuna comunicazione preventiva o altra analoga autorizzazione, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

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