LEGGE REGIONALE 1 luglio 2024, n. 11
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA "FONDAZIONE MUSEO PER LA MEMORIA DI USTICA” E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 214 dell' 1 luglio 2024
Capo II
Altre disposizioni urgenti
Art. 4
Modifica dell’
articolo 7 della legge regionale n. 8 del 2023
1.
Dopo il
comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2023, n. 8 (Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Abrogazione della
legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10(Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative)) è aggiunto il seguente:
“2 bis.
Allo scopo di favorire la conoscibilità delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica esistenti e di quelle di cui sia programmata la realizzazione ai fini del loro coordinamento con le scelte di pianificazione urbanistica, le informazioni e gli elaborati di cui al presente articolo e il loro aggiornamento sono fornite anche alle amministrazioni comunali, che aggiornano tempestivamente la Tavola dei vincoli di cui all’
articolo 37 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio). I gestori della rete di distribuzione presentano al Comune le informazioni e gli elaborati di cui al presente articolo a corredo delle istanze di Autorizzazione Unica, delle Denunce di Inizio Lavori (DIL) e delle Autocertificazioni, ove non siano stati resi disponibili in precedenza. Nelle more dell’approvazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG), i Comuni provvedono all’immediata pubblicazione delle informazioni e degli elaborati ricevuti nel proprio sito web istituzionale, nella sezione dedicata alla pianificazione urbanistica.”.
Art. 5
Modifica dell’
articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2023
1.
Dopo il
comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2023 è inserito il seguente:
“4 bis.
Gli interventi soggetti a Denuncia di Inizio Lavori (DIL) e ad Autocertificazione sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. La localizzazione individuata nel progetto presentato è idonea qualora, nella dettagliata relazione allegata alla Denuncia di Inizio Lavori (DIL) e alla Autocertificazione, il tecnico abilitato asseveri:
a)
che l’intervento non risulti in contrasto con le previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti e dei piani il cui iter approvativo sia stato avviato, ai sensi dell’
articolo 45, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2017, e non presenti cause di incompatibilità con gli insediamenti esistenti e gli usi ammessi;
b)
l’osservanza della disciplina di tutela paesaggistica e ambientale stabilita dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) e dalla pianificazione territoriale regionale e d’area vasta, ferma restando l’acquisizione di autorizzazioni, nulla osta, pareri e atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento;
c)
il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.”.
Art. 6
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).