LEGGE REGIONALE 30 settembre 2024, n. 12
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2024-2026
BOLLETTINO UFFICIALE n. 305 del 30 settembre 2024
Annessi:
INDICE
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale
Art. 3 - Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto
Art. 4 - Fondo di cassa
Art. 5 - Stato di previsione delle entrate e delle spese
Art. 6 - Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti
Art. 7 - Contributo alla finanza pubblica
Art. 8 - Allegati all’Assestamento del bilancio
Art. 9 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ambito di applicazione
1.
La presente legge regionale è approvata ai sensi dell'articolo 50, comma 3 bis e dell'
articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 2
Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale
1.
I dati presunti dei residui attivi e passivi, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2024, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2023. Le differenze fra l’ammontare dei residui del Rendiconto e l’ammontare dei residui presunti, riportato nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2024, sono rappresentate nell’Allegato 1 alla presente legge.
Art. 3
Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto
1.
A seguito della legge di approvazione del Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2023, il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 375.676.550,14.
Art. 4
Fondo di cassa
1.
Il Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2024 è determinato in euro 1.695.463.891,46 in conformità con quanto disposto dalla legge di approvazione del Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2023.
Art. 5
Stato di previsione delle entrate e delle spese
1.
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2024 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle n. 1 per le Entrate e n. 2 per le Spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta diminuito di euro 24.619.745,62, quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 17.946.481,57, quanto alla previsione di cassa per le entrate e per le spese.
Art. 6
Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti
1.
L'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'
articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026) è ridotta di euro 24.619.745,62.
Art. 7
Contributo alla finanza pubblica
1.
Per l’anno 2024, al fine di assolvere al contributo di finanza pubblica, è iscritto nella parte corrente del primo esercizio finanziario del bilancio di previsione 2024-2026 un accantonamento pari a euro 25.945.065,79 su cui non è possibile disporre impegni e alla cui copertura finanziaria si provvede con le risorse stanziate alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri Fondi - Titolo 1 Spese correnti dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2024-2026. Tale accantonamento è finanziato da risorse di parte corrente senza alcuna riduzione delle spese riguardanti “Redditi da lavoro dipendente” , sanità e trasferimenti agli enti locali.
Art. 8
Allegati all’Assestamento del bilancio
1.
Sono approvati i seguenti allegati:
a)
Tabella 1 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
b)
riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
c)
Tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
d)
riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);
e)
quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 6);
f)
prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
g)
prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);
h)
prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9);
i)
nota integrativa all’Assestamento del bilancio 2024-2026 (allegato 10);
j)
elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 11);
k)
variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere (allegato 12);
l)
elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali (Allegato 13).
Art. 9
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Annessi: