Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 8

PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE "M.I.C. - MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE IN FAENZA - O.N.L.U.S.”

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 14 giugno 2024

Art. 2
Partecipazione alla Fondazione M.I.C. - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza - O.N.L.U.S.
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell' articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale, a partecipare alla Fondazione M.I.C. - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza O.N.L.U.S. (di seguito“Fondazione” ), quale fondatore pubblico.
2. Per la partecipazione di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a conferire al patrimonio della Fondazione un apporto iniziale una tantum pari a 100.000,00 euro. Tale conferimento viene ripartito in due quote di uguale importo, la prima da erogare nel corso dell’esercizio finanziario 2024, la seconda nel corso dell’esercizio finanziario 2025.
3. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito in un massimo di 50.000,00 euro per gli esercizi 2024, 2025 e 2026. Per gli esercizi successivi al 2026, il contributo annuale viene stabilito nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
4. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione, entro il 30 novembre di ogni anno, il documento previsionale programmatico dell’attività relativa all’esercizio successivo.
5. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede annualmente e liquida in un’unica soluzione il contributo di cui al comma 3.
6. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza, il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, illustrante gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.
7. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:
a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.
8. Il Presidente della Giunta, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione e a esercitare i diritti connessi.
9. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione medesima.