LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 8
PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE "M.I.C. - MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE IN FAENZA - O.N.L.U.S.”
BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 14 giugno 2024
Art. 3
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 2, nel limite massimo di 50.000,00 euro per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla
legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026) a valere sulla
legge regionale 26 novembre 2020, n. 7 (Riordino istituzionale e dell’esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali) nell’ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.
2.
Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 3, nel limite massimo di 50.000,00 euro per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla
legge regionale n. 19 del 2023 a valere sulla
legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) per quanto riguarda le autorizzazioni sugli esercizi 2024, 2025 e 2026 nell’ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.
3.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie per l’attuazione dei commi 1 e 2.
4.
Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 3, la Regione fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’
articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1
e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42
).
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1
e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42
).
5.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna.
