Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2025 , n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2026

BOLLETTINO UFFICIALE n. 325 del 29 dicembre 2025

INDICE

Art. 1 - Finalità
Espandere area cap1 Capo I - Sviluppo economico
Espandere area cap2 Capo II - Governo del territorio
Espandere area cap3 Capo III - Ambiente
Espandere area cap4 Capo IV - Agricoltura
Espandere area cap5 Capo V - Economia solidale
Espandere area cap6 Capo VI Disposizioni in materia di organizzazione della Regione Emilia-Romagna e propri enti
Espandere area cap7 Capo VII - Sanità e politiche sociali
Espandere area cap8 Capo VIII - Disposizioni varie e finali
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2026-2028), in collegamento con la legge di stabilità regionale ed al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028.
Capo I
Sviluppo economico
Art. 2
1.
La rubrica dell’ articolo 9 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna) è sostituita dalla seguente:
“Interventi pubblici a sostegno degli investimenti”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2014 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. La Regione può concedere, altresì, contributi agli enti locali e ad altri enti pubblici per la realizzazione di opere e la fornitura di servizi per accrescere l’attrazione e la competitività del sistema economico dell’Emilia-Romagna in attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1 della presente legge.
1 ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis, la Regione promuove accordi con gli enti locali ed altri enti pubblici interessati, a seguito di apposito Bando per accordi di investimento e servizi approvato dalla Giunta regionale. Esso contiene l’indicazione dei criteri di selezione e delle risorse disponibili.
1 quater. L’accordo di cui al comma 1 ter prevede:
a) la definizione delle azioni da attuare per la qualificazione del territorio di riferimento in termini di incremento dell’attrattività per le persone e le imprese;
b) la individuazione puntuale degli interventi da realizzare da parte degli enti locali ed eventuali altri enti pubblici interessati e della relativa copertura finanziaria;
c) la definizione delle misure volte a garantire la sostenibilità ambientale e sociale determinata dagli investimenti e dagli interventi da realizzare da parte degli enti che sottoscrivono l’accordo;
d) il collegamento del quadro complessivo degli interventi, misure edinvestimenti di parte pubblica con gli investimenti privati che insistono o che saranno realizzati sul territorio di riferimento.”.
Art. 3
1.
Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 14 del 2014, dopo le parole
“nell'ambito degli Accordi di insediamento e sviluppo di cui all'articolo 6”
sono inserite le seguenti:
“e degli Accordi di investimento e servizi di cui all’articolo 9, comma 1 ter”.
Art. 4
1.
Al comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)), dopo le parole
“funzioni di vigilanza e controllo”
sono inserite le seguenti:
“, compresa l’attività sanzionatoria,”.
Capo II
Governo del territorio
Art. 5
1.
Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 23 bis della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), dopo le parole
“di cui all’articolo 31”
sono inserite le seguenti
“, primo comma, lettere b), c), d) ed e),”.
2.
Alla fine della lettera b) del comma 4 dell’articolo 23 bis della legge regionale n. 15 del 2013 sono aggiunte le seguenti parole:
“, qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui al comma 2.”.
Art. 6
1.
Alla fine del comma 5 bis dell’articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013 sono aggiunte le seguenti parole:
“, ad eccezione della componente oneri di urbanizzazione primaria (U1) di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 20 dicembre 2018, n. 186 (Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del titolo III della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 in attuazione degli articoli 16 Sito esterno e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Sito esterno. “
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”).”.
Art. 7
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all' articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 Sito esterno , convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Sito esterno ) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole
“all’ articolo 13, comma 2 della legge regionale n. 15 del 2013 ,”
le parole
“o in difformità da essa,”
sono sostituite dalle seguenti
“o in totale difformità da essa,” ;
b)
le parole
“o presentare una SCIA in sanatoria, rispettivamente nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire ovvero a SCIA,”
sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole:
“o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire”
;
b)
alla lettera b) le parole:
“, per gli interventi realizzati in parziale difformità o in variazione essenziale dalla segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire di cui all’articolo 13, comma 2 e”
sono soppresse.
3. Il comma 2 bis dell’articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituito dal seguente:
“2 bis. Al fine di assicurare l’agibilità dell'immobile, il permesso e la SCIA in sanatoria possono prevedere la preventiva attuazione, entro il congruo termine assegnato dallo Sportello unico, degli interventi edilizi che, senza riguardare i parametri urbanistici ed edilizi cui è subordinata la sanatoria delle opere, siano necessari per l’osservanza della normativa tecnica relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche di cui all’ articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013. Il permesso e la SCIA in sanatoria di cui al comma 2 possono altresì prevedere la preventiva attuazione, entro il congruo termine assegnato dallo Sportello unico, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per conformare le opere alla normativa urbanistica ed edilizia, tra cui la rimozione di quelle che non possono essere sanate.”.
4.
Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole:
“in relazione all'aumento di valore dell'immobile”
sono sostituite dalle seguenti:
“in relazione al doppio dell’aumento di valore venale dell'immobile”.
5. Al comma 3 bis dell’articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole
“Nei casi in cui”
sono sostituite dalle seguenti:
“Nelle ipotesi di cui al comma 2, qualora”
;
b)
alla lettera b) le parole
“in relazione all’aumento di valore dell’immobile”
sono sostituite dalle seguenti: ”in relazione al doppio dell’aumento di valore venale dell’immobile”.
Art. 8
1. Il comma 1 dell’articolo 17 ter della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituito dal seguente:
“1. Lo Sportello unico per l'edilizia acquisisce la compatibilità paesaggistica per la sanatoria di opere edilizie realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati, nelle seguenti ipotesi:
a) interventi realizzati in parziale difformità o in variazione essenziale dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire ovvero in assenza, in difformità o in variazione essenziale dalla SCIA, di cui all’articolo 17, comma 2;
b) interventi realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge n. 10 del 1977 Sito esterno, di cui all’articolo 17 bis.”.
Art. 9
1.
Al comma 1 ter dell’articolo 19 bis della legge regionale n. 23 del 2004, le parole
“si abbia la prova che la certificazione di conformità edilizia e di agibilità rilasciata o presentata nelle forme previste dalla legge sia avvenuta a seguito di sopralluogo volto all’accertamento e verifica delle opere realizzate da parte di funzionari incaricati”
sono sostituite dalle seguenti:
“non siano state considerate rilevanti dai funzionari incaricati dell’accertamento e della verifica delle opere realizzate, all’esito del sopralluogo finalizzato al rilascio dell’agibilità,”.
2.
Al comma 1 quinquies dell’articolo 19 bis della legge regionale n. 23 del 2004, le parole
“, relative ad interventi eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa,”
sono soppresse.
Capo III
Ambiente
Art. 10
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna), è aggiunto il seguente:
“2 bis. Le somme introitate dall’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) sino alla data del 29 giugno 2022 ai sensi dell’ articolo 318 quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale), presenti nel patrimonio netto del bilancio di esercizio 2024 del predetto Ente e nella relativa relazione di accompagnamento, sono destinate dalla stessa Arpae alla medesima finalità di cui al vigente articolo 318 quater, comma 2, ultimo periodo, dello stesso decreto legislativo.”.
Art. 11
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è sostituita dalla seguente:
“b) inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico, attività a rischio d'incidente rilevante ed emissioni odorigene;”.
Art. 12
1. Dopo il comma 11 dell’articolo 15 della legge regionale n. 13 del 2015 è aggiunto il seguente:
“11 bis. La Regione definisce indirizzi in relazione alle misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene in applicazione dell’ articolo 272 bis deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale), con deliberazione della Giunta regionale.”.
Art. 13
1.
Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) dopo le parole:
“alla realizzazione”
sono inserite le seguenti:
“e gestione”.
Art. 14
1.
L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 16 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici) è sostituito dal seguente: 
“La Regione prevede la concessione di appositi contributi agli Enti locali, agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e ai Consorzi di Bonifica, per la realizzazione delle attività progettuali e dei processi partecipativi necessari all'attuazione dei contratti di fiume nel territorio regionale in coerenza con le finalità di cui al comma 1.”.
Art. 15
Norme in materia di bonifica di siti contaminati
1. In attuazione dei principi di adeguatezza ed efficacia dell’azione amministrativa, le garanzie finanziarie previste dal Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale) per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, sono prestate a favore del Comune ove insiste l'intervento di bonifica.
Art. 16
1. Dopo l’ articolo 19 bis della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) è inserito il seguente:
“Art. 19 ter
Disposizioni speciali per la realizzazione di volumi di invaso e laminazione per la riduzione del rischio idraulico a seguito degli eventi alluvionali
1. Al fine di accelerare la realizzazione di volumi di invaso e laminazione per la riduzione del rischio idraulico, laddove la pianificazione di bacino ne preveda la realizzazione nelle aree già oggetto di pianificazione delle attività estrattive, per le quali non sia stato ancora avviato il procedimento autorizzatorio di cui all’articolo 11, trovano applicazione le disposizioni del presente articolo.
2. Nel caso di cui al comma 1, lo svolgimento dell’attività estrattiva deve essere coerente con la tempistica di realizzazione dell’opera idraulica e, a tal fine, tale tempistica è indicata negli atti autorizzatori. L’autorizzazione può comportare variante allo strumento pianificatorio delle attività estrattive in relazione ai quantitativi necessari alla realizzazione dell’opera idraulica.
3. La convenzione e l’autorizzazione relative alle attività estrattive di cui al comma 1, oltre a quanto già previsto e indicato rispettivamente agli articoli 11,12 e 13, devono prevedere quanto segue:
a) il piano di coltivazione e la sistemazione finale delle aree devono essere conformi alle prescrizioni tecniche delle Autorità competenti;
b) il cronoprogramma attuativo deve contenere la previsione dei volumi utili da scavare annualmente al fine della sistemazione finale a invaso, nel rispetto delle seguenti condizioni:
b1) i volumi indicati sono oggetto di monitoraggio annuale dell’avanzamento dell’attività estrattiva da parte dell’autorità idraulica competente alla realizzazione dell’opera idraulica;
b2) fermo restando quanto previsto dalla presente legge, qualora il suddetto monitoraggio evidenzi un minore volume utile scavato superiore al 10 per cento rispetto a quanto previsto dalle prescrizioni dell’autorizzazione per la realizzazione dell’opera idraulica, è comminata una sanzione pari al valore del volume del materiale non scavato e non trova applicazione l’ articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale);
c) le garanzie finanziare di cui all’articolo 12 devono essere costituite a favore della Regione;
d) la cessione delle aree recuperate a invaso è effettuata gratuitamente a favore del demanio pubblico dello Stato – ramo idrico - ad avvenuto collaudo dell’attività estrattiva a cui fa seguito lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui alla precedente lettera c).”.
Capo IV
Agricoltura
Art. 17
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)) è aggiunto il seguente:
“4 bis. La Regione può altresì affidare, tramite convenzione, all’Agenzia attività istruttorie di competenza dell’Autorità di Gestione riferite ad interventi sullo sviluppo rurale e l’adozione dei relativi atti.”.
Art. 18
1.
Il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2001 è sostituito dal seguente:
"3. Le somme di cui al comma 2 sono gestite su distinti conti infruttiferi intestati all’Organismo pagatore rispettivamente con le dizioni " Aiuti comunitari", "Aiuti di Stato" e “ Aiuti di Stato collegati a convenzioni di cui al comma 4 dell’articolo 2” da tenersi in contabilità speciali presso la tesoreria.”.
Art. 19
1.
Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 31 marzo 2025, n. 2 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2025), le parole:
“finanziato attraverso risorse statali,”
sono sostituite dalle seguenti:
“nonché per l’attuazione del piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell’aria, approvato con delibera del Consiglio dei ministri 20 giugno 2025 (Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell’aria), finanziato attraverso risorse statali,”.
Art. 20
Finanziamenti integrativi su interventi del COPSR 2023-2027
1. La Regione è autorizzata ad attivare finanziamenti integrativi per l’attuazione degli interventi classificati come SRD del COPSR 2023-2027 dell’Emilia-Romagna a favore di investimenti nel settore agricolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale autorizza l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale n. 21 del 2001, ad impiegare le risorse già trasferite e non utilizzate a valere su analoghi aiuti di Stato aggiuntivi, istituiti nel corso della programmazione del PSR 2014-2022, e sulle risorse derivanti dall’applicazione dell’ articolo 1, comma 560, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 Sito esterno (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027).
3. Per dare attuazione all’ articolo 3 della legge 15 marzo 2024, n. 36 Sito esterno (Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo), la Regione è autorizzata ad attivare finanziamenti integrativi sugli interventi
“SRE01 Insediamento dei giovani agricoltori e SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole ”
del COPSR 2023-2027, con le medesime modalità e condizioni previsti dal Complemento stesso.
4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari, di cui ai commi 1 e 3, provvede AGREA in qualità di Organismo pagatore degli interventi del COPSR 2023-2027.
Art. 21
Disposizioni elettorali per la costituzione e il rinnovo degli organi di amministrazione di beni di uso civico
1.
Al primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 35 (Normative per la costituzione dei Comitati di amministrazione separata dei beni civici frazionali – delega alle Comunità montane – approvazioni statuti e regolamenti) le parole:
“se si tratti di beni frazionali o comunali situati nelle zone corrispondenti; è riservato al presidente del Comitato comprensoriale nelle rimanenti ipotesi”
sono sostituite dalle seguenti:
“se si tratti di beni frazionali o comunali situati anche solo parzialmente nel territorio di competenza di tali Enti, mentre è riservato ai Comuni in ogni altro caso”.
2. In tutti i casi in cui nella legge regionale n. 35 del 1977 si fa riferimento alle Comunità montane o ai relativi organi, tale riferimento è da intendersi alle Unioni di Comuni montani o ai relativi organi.
Capo V
Economia solidale
Art. 22
1. Dopo l’ articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 19 (Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale) è inserito il seguente:
“Art. 6 bis
Interventi regionali a sostegno delle iniziative proposte dal Forum regionale dell’Economia solidale
1. Per l’attuazione dell’articolo 6 della presente legge, la Regione Emilia-Romagna interviene anche mediante la concessione di contributi, con l’eventuale coinvolgimento degli enti locali del territorio in forma singola o associata, a sostegno delle proposte progettuali presentate dal Forum regionale dell’Economia Solidale che prevedano la promozione dell’economia solidale, la diffusione dei principi ispiratori, la valorizzazione della crescita comune sostenibile ed inclusiva.
2. La Giunta regionale, con propri atti, definisce gli ambiti prioritari di intervento, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.”.
Capo VI
Disposizioni in materia di organizzazione della Regione Emilia-Romagna e propri enti
Art. 23
1. Il comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:
“1. I direttori generali e i direttori delle Aziende e delle Agenzie regionali, ciascuno per la propria struttura, conferiscono gli incarichi di responsabilità di livello dirigenziale. La Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, con disciplina di organizzazione regola il conferimento degli incarichi di livello non dirigenziale.”.
Art. 24
1.
Al comma 4 dell’articolo 49 della legge regionale n. 43 del 2001, le parole
“e per l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE)”
sono soppresse.
2.
Al comma 5 dell’articolo 49 della legge regionale n. 43 del 2001, dopo le parole
“che svolge, per le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale”
sono inserite le seguenti:
“e per l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE)”.
Capo VII
Sanità e politiche sociali
Art. 25
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 (Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona), è aggiunto il seguente:
“2 bis. Al fine di rafforzare il sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari attraverso l’individuazione della forma unica di gestione, fuori dai casi di cui al comma 2, gli enti locali che in ambito distrettuale abbiano individuato forme pubbliche di gestione alternative ai sensi del comma 1 possono, sulla base di motivate ragioni di opportunità e convenienza, chiederne la trasformazione in ASP, nel rispetto delle procedure e secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 2 del 2003.”.
Art. 26
1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle Aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50, e del regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:
“2. L’utilizzo di contributi in conto esercizio per investimenti è subordinato a specifica autorizzazione regionale da parte della Direzione Generale competente in materia.”.
Capo VIII
Disposizioni varie e finali
Art. 27
1. Dopo l’ articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), è inserito il seguente:
“Art. 16 bis
Destinazione vincolata degli indennizzi assicurativi per danni al patrimonio regionale
1. Gli indennizzi corrisposti alla Regione da compagnie di assicurazione, a seguito di danni subiti dal patrimonio regionale per qualsiasi causa, ivi compresi eventi meteorologici avversi, sono vincolati alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione dei beni appartenenti al patrimonio regionale, anche in ottica di rifunzionalizzazione degli stessi.”.
Art. 28
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), è inserito il seguente:
“4 bis. La Fondazione svolge attività di comunicazione finalizzate a promuovere la conoscenza delle attività che la stessa svolge a tutela delle vittime di reato, quali campagne informative, eventi pubblici, pubblicazioni e qualsiasi altra forma di comunicazione ritenuta idonea al fine indicato, nel pieno rispetto delle garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e della normativa sulla tutela della riservatezza.”.
Art. 29
1.
L' articolo 22 della legge regionale 25 luglio 2025, n. 9 (Abrogazioni e modifiche di leggi o disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2025. Altri interventi di adeguamento normativo) è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, vige nuovamente il comma 1 dell' articolo 10 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 nel testo precedente la sua modifica da parte dell' articolo 22 della legge regionale n. 9 del 2025 : "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 3, lettera f), la Regione Emilia-Romagna stabilisce, a favore dei giovani che abbiano effettuato le prestazioni di servizio civile volontario di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) per l'intero periodo individuato nei progetti d'impiego, un'adeguata valutazione dei relativi titoli indicati dall'interessato nell'ambito della documentazione richiesta per le selezioni pubbliche finalizzate all'assunzione nei ruoli regionali, sia a tempo determinato che indeterminato.".
Art. 30
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.