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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2025 , n. 12

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2026)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 326 del 29 dicembre 2025

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
1. Ai sensi dell’ articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno), è autorizzato, per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 2
Alta formazione post-universitaria
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)) e dall’ articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2025, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)) a favore dell'alta formazione post-universitaria, nell’ambito della Missione 4 Istruzione e diritto allo studio - Programma 4 Istruzione universitaria, Titolo 1 Spese correnti, sono ridotte di euro 650.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.
Art. 3
Contributo straordinario ai Comuni di Ravenna e Galeata a sostegno delle celebrazioni per i millecinquecento anni dalla morte di Teodorico
1. La Regione Emilia-Romagna, perseguendo gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera c) e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui all' articolo 6, comma 1, lettera g) dello Statuto regionale, sostiene i programmi di iniziative celebrative per i millecinquecento anni dalla morte di Teodorico, morto a Ravenna nell’anno 526.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede un contributo straordinario al Comune di Ravenna nel limite massimo di euro 300.000,00 e al Comune di Galeata nel limite massimo di euro 200.000,00 per l’esercizio 2026.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Titolo 1 Spese correnti, un’autorizzazione di spesa di euro 500.000,00 per l’esercizio 2026.
Art. 4
Contributo straordinario al Comune di Modigliana a sostegno delle celebrazioni per il bicentenario dalla nascita di Silvestro Lega (1826-2026)
1. La Regione Emilia-Romagna, perseguendo gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera c) e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui all' articolo 6, comma 1, lettera g) dello Statuto regionale, sostiene i programmi di iniziative celebrative per il bicentenario dalla nascita di Silvestro Lega, nato a Modigliana nel 1826.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede al Comune di Modigliana un contributo straordinario nel limite massimo di euro 50.000,00 per l’esercizio 2026.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa di euro 50.000,00 per l’esercizio 2026.
Art. 5
Contributo straordinario alla Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 21 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019) e dall’ articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)) sono integrate, nell’ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028.
Art. 6
Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2021, dall’ articolo 5 della legge regionale n. 18 del 2023 e dall’ articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2025 per contributi al Collegio regionale dei maestri di sci sono integrate, nell’ambito della Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero – Programma 1 Sport e Tempo libero, Titolo 1 Spese correnti, di euro 50.000,00 per l’esercizio 2028.
Art. 7
Interventi di potenziamento della qualificazione dell'area invernale Corno alle Scale
1. Per la realizzazione di interventi di potenziamento della qualificazione dell'area invernale Corno alle Scale, la Regione concede al soggetto affidatario dell'universalità dei beni, oggetto della concessione e delle funzioni connesse, ivi comprese le opere stabili acquisite, giusta la convenzione con la Regione Emilia-Romagna, un contributo annuale nel limite massimo di euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell’ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, Titolo 2 Spese d’investimento, un’autorizzazione di spesa di euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028.
Art. 8
Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 8 della legge regionale n. 20 del 2021, dall’ articolo 8 della legge regionale n. 18 del 2023 e dall’ articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2025 sono integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti di euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2026 e di euro 14.900.000,00 per l’esercizio 2028 e Titolo 2 Spese d’investimento di euro 5.100.000,00 per l’esercizio 2028.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
Art. 9
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2021, dall’ articolo 9 della legge regionale n. 18 del 2023 e dall’ articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2025 sono integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti, di euro 11.750.000,00 per l’esercizio 2028.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
Art. 10
Interventi di potenziamento della manutenzione straordinaria versanti, rete idrografica e difesa della costa
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 8 della legge regionale n. 3 del 2025, nell’ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 2 Spese di investimento, sono integrate di euro 11.900.000,00 per l’esercizio 2028.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
Art. 11
Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2022, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)), dall’ articolo 11 della legge regionale n. 18 del 2023 e dall’ articolo 10 della legge regionale n. 3 del 2025 sono integrate di euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2028, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, Titolo 2 Spese d’investimento.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
Art. 12
Misure regionali per la prevenzione, il contrasto e la soluzione dei fenomeni di sovraindebitamento
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 3 bis della legge regionale 29 novembre 2019, n. 28 (Misure regionali per la prevenzione, il contrasto e la soluzione dei fenomeni di sovraindebitamento) sono integrate, nell'ambito della Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 100.000,00 per l’esercizio 2026.
Art. 13
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della patata
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 16 della legge regionale n. 3 del 2025 sono ridotte, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 700.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.
Art. 14
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2025 sono ridotte, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.
Art. 15
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 3 della legge regionale 30 maggio 2024, n. 4 (Interventi urgenti a favore di settori specifici del comparto agricolo e agroalimentare e dell’acquacoltura) e dalla legge regionale n. 3 del 2025 sono ridotte, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.
Art. 16
Contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di iniziative di promozione e comunicazione di prodotti agricoli e agroalimentari a qualità regolamentata
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 19 della legge regionale n. 3 del 2025 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 120.000,00 per l’esercizio 2026.
Art. 17
Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)), dall’ articolo 22 della legge regionale n. 18 del 2023 e dall’ articolo 21 della legge regionale n. 3 del 2025 sono ridotte, nell’ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.
Art. 18
Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 24 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019), dalla legge regionale n. 18 del 2023 e dalla legge regionale n. 3 del 2025 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti di euro 100.000,00 per l’esercizio 2028.
Art. 19
Attività di controllo sulle superfici per erogazione contributi in ambito agricolo
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 23 della legge regionale n. 3 del 2025 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 5.000,00 per l’esercizio 2028 e Titolo 2 Spese di investimento, di euro 10.000,00 per l’esercizio 2028.
Art. 20
Interventi per il potenziamento degli istituti a indirizzo agrario
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 27 della legge regionale n. 18 del 2023 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 2 Spese di investimento, di euro 75.000,00 per l’esercizio 2026 e di euro 100.000,00 per l’esercizio 2027.
Art. 21
Valorizzazione e promozione dei microbirrifici emiliano-romagnoli
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2024, n. 1 (Valorizzazione e promozione dei microbirrifici emiliano-romagnoli) sono ridotte, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 20.000,00 per l’esercizio 2026.
Art. 22
Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 26 della legge regionale n. 18 del 2023 sono ridotte, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 2 Spese di investimento, di euro 30.000,00 per l’esercizio 2026.
Art. 23
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2026-2028 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 24
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.