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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025 , n. 3

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025)

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 25 luglio 2025, n. 9

Art. 11

(modificato comma 1 da art. 7 L.R. 25 luglio 2025, n. 9)

Interventi di consolidamento, riorganizzazione e adeguamento dei servizi scolastici ed educativi nelle aree a rischio spopolamento
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire il mantenimento dell’offerta di servizi connessi con il Sistema integrato di educazione e istruzione, dalla nascita ai sei anni, nelle aree a forte rischio di spopolamento appartenenti ai Comuni classificati montani così come definiti dall’ articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), ai Comuni situati nelle Aree interne, così come definite con propri atti dalla Giunta regionale in attuazione del Documento Strategico regionale per la Programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo (DSR 2021-2027) e ai Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e settembre 2024 per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei Ministri, è autorizzata a concedere ai medesimi Comuni contributi per finanziare progetti di consolidamento, riorganizzazione e adeguamento dei servizi scolastici ed educativi, sostenendo in particolare soluzioni innovative e sperimentali rivolte alla fascia di età 0-6 anni , quali quelle individuate agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), con particolare riferimento ai Poli per l’infanzia.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, individua i beneficiari, la tipologia di interventi da finanziare, i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione di tali contributi.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo, è disposta un’autorizzazione di spesa, nell’ambito della Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido, Titolo 1 Spese correnti, nel limite massimo di euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027 e Titolo 2 Spese di investimento, nel limite massimo di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027.

Note del Redattore:

Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, di cui al presente articolo sono apportate le modifiche di cui alla tabella A – Variazioni, allegata alla L.R. 25 luglio 2025, n. 9