LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025 , n. 3
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025)
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 25 luglio 2025, n. 9
Art. 20
Interventi per la conservazione, la tutela e il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne o a duplice attitudine e delle razze equine e asinine autoctone dell’Emilia-Romagna
1.
Al fine di favorire la conservazione, la tutela e il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne o a duplice attitudine e delle razze equine e asinine autoctone, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi agli Enti selezionatori, riconosciuti ai sensi del
decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52
(Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'
articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154
), detentori dei Libri Genealogici delle razze autoctone dell’Emilia-Romagna bovine, equine e asinine, per attività di caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità nonché per misure promozionali e di divulgazione dei risultati.
(Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'
articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154
), detentori dei Libri Genealogici delle razze autoctone dell’Emilia-Romagna bovine, equine e asinine, per attività di caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità nonché per misure promozionali e di divulgazione dei risultati.
2.
Le razze da sostenere, i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli
articoli 107
e
108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
e
108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
3.
Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell’ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, un’autorizzazione di spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027.
Note del Redattore:
Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, di cui al presente articolo sono apportate le modifiche di cui alla tabella A – Variazioni, allegata alla L.R. 25 luglio 2025, n. 9


