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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025, n. 8

INTERVENTI URGENTI A FAVORE DI SETTORI SPECIFICI NEL COMPARTO AGRICOLO E DELLA PESCA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 197 del 25 luglio 2025

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - Interventi settoriali
Espandere area cap2 Capo II - Disposizioni finali
Capo I
Interventi settoriali
Art. 1
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della patata
1. Al fine di sostenere il mantenimento della produzione pataticola sul territorio regionale, per la campagna 2025, l’autorizzazione di spesa disposta dall’ articolo 16 della legge regionale 31 marzo 2025, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)) a concedere aiuti per superfici coltivate a patata, a fronte dell’utilizzo di tubero seme certificato, è integrata per un importo massimo di euro 700.000,00 per l’esercizio finanziario 2025, alle medesime condizioni e modalità ivi previste.
Art. 2
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso
1. Al fine di incentivare il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale, per la campagna 2025, l’autorizzazione di spesa disposta dall’ articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2025 a concedere aiuti per superfici coltivate a riso da pila e da semente, a fronte dell’utilizzo di sementi certificate, è integrata per un importo massimo di euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2025, alle medesime condizioni e modalità ivi previste.
Art. 3
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero
1. Al fine di incrementare il sostegno della produzione bieticola sul territorio regionale, per la campagna 2025, l’autorizzazione di spesa disposta dall’ articolo 3 della legge regionale 30 maggio 2024, n. 4 (Interventi urgenti a favore di settori specifici del comparto agricolo e agroalimentare e dell’acquacoltura) e dall’ articolo 18 della legge regionale n. 3 del 2025 è integrata di euro 300.000,00 per l’esercizio finanziario 2025.
Art. 4
Interventi straordinari a sostegno del settore della pesca e dell’acquacoltura
1. Al fine di compensare il settore della pesca e dell’acquacoltura in relazione ai disagi collegati alla realizzazione del rigassificatore di Ravenna, l’importo di euro 1.000.000,00 versato alla Regione Emilia-Romagna dalla SNAM FSRU Italia S.r.l., in applicazione delle risultanze della Conferenza di servizi approvate con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna 6 febbraio 2024, n. 1 in qualità di Commissario Straordinario ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022, è vincolato all’attuazione di progetti di ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per la realizzazione di investimenti delle imprese interessate e loro consorzi.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione del comma 1 nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 Sito esterno e 108 del trattato Sito esterno sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Capo II
Disposizioni finali
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 1, 2 e 3, nel limite massimo di euro 1. 500.000,00 per l’esercizio 2025, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi –Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dalle risorse trasferite, con specifico vincolo di destinazione e nel limite dell’importo versato di euro 1.000.000,00, da SNAM FSRU Italia S.r.l., in applicazione delle risultanze della Conferenza di servizi approvate con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 2024, in qualità di Commissario Straordinario ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione dei commi 1 e 2.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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