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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025, n. 8

INTERVENTI URGENTI A FAVORE DI SETTORI SPECIFICI NEL COMPARTO AGRICOLO E DELLA PESCA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 197 del 25 luglio 2025

Capo II
Disposizioni finali
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 1, 2 e 3, nel limite massimo di euro 1. 500.000,00 per l’esercizio 2025, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi –Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dalle risorse trasferite, con specifico vincolo di destinazione e nel limite dell’importo versato di euro 1.000.000,00, da SNAM FSRU Italia S.r.l., in applicazione delle risultanze della Conferenza di servizi approvate con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 2024, in qualità di Commissario Straordinario ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione dei commi 1 e 2.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).