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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025, n. 9

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2025. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO (1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 29 dicembre 2025, n. 11

Art. 13
1. L’ articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2006è sostituito dal seguente:
“Art. 7
Consulta tecnico-scientifica
1. È istituita la Consulta tecnico-scientifica per la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del Patrimonio geologico e del Patrimonio ipogeo dell’Emilia-Romagna, come organo consultivo di studio, valutazione e verifica tecnico-scientifica delle proposte avanzate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 4 per la valorizzazione di geositi, grotte e fenomeni carsici e per gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 6.
2. La Consulta è composta da:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di Geologia, che la presiede;
b) due esperti designati dalla Federazione Speleologica della Regione Emilia-Romagna;
c) due esperti designati dal dirigente della struttura regionale competente in materia di Geologia;
d) un esperto designato dalla struttura regionale competente in materia di Patrimonio Culturale;
e) un esperto designato dalla struttura regionale competente in materia di Aree protette.
3. Quando deve esprimere un parere relativo alla gestione di geositi, grotte e fenomeni carsici la Consulta è integrata dai rappresentanti degli enti territoriali competenti.
4. La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti o di almeno un ente territoriale nel cui territorio si trovano i luoghi in oggetto, e comunque almeno una volta l’anno.
5. La Consulta, nominata con delibera di Giunta regionale, resta in carica cinque anni ed è rinnovabile.”.

Note del Redattore:

La presente legge è stata pubblicata una prima volta il 25 luglio 2025 (BUR n. 198 del 25 luglio 2025) e successivamente ripubblicata il 1 agosto 2025 (BUR n. 208 del 1 agosto 2025) per la correzione di un mero errore materiale nella rubrica dell'art. 9 dell'indice della legge.