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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025, n. 9

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2025. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO (1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 29 dicembre 2025, n. 11

Art. 14
1. Il comma 6 dell’articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30(Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975 n. 6) è sostituito dal seguente:
“6. La Giunta regionale, in conformità agli atti di indirizzo politico-amministrativo deliberati dall’Assemblea legislativa, emana le necessarie direttive per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo. La struttura regionale competente in materia provvede all'approvazione dei piani economici e dei programmi economico-colturali di cui al presente articolo, sentiti gli Enti delegati di cui all'art. 16.”.

Note del Redattore:

La presente legge è stata pubblicata una prima volta il 25 luglio 2025 (BUR n. 198 del 25 luglio 2025) e successivamente ripubblicata il 1 agosto 2025 (BUR n. 208 del 1 agosto 2025) per la correzione di un mero errore materiale nella rubrica dell'art. 9 dell'indice della legge.