LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025, n. 9
ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2025. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
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Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 29 dicembre 2025, n. 11
Art. 16
Disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni di cui alla
legge regionale n. 17 del 1991
1.
L’autorizzazione convenzionata alle attività estrattive di cui alla
legge regionale 18 luglio 1991, n. 17(Disciplina delle attività estrattive) può essere prorogata fino al 31 dicembre 2026, se richiesta almeno trenta giorni prima della sua scadenza e comunque entro il 31 dicembre 2025.
2.
La durata delle proroghe già approvate alla data di entrata in vigore della presente disposizione è estesa al 31 dicembre 2026.
3.
Restano comunque escluse dalla possibilità di proroga le autorizzazioni alle attività estrattive la cui destinazione finale è strettamente connessa alla realizzazione di un’opera per la messa in sicurezza idraulica del territorio. In caso di proroga già perfezionata ai sensi di legge è sempre possibile la cessazione anticipata dell’attività estrattiva senza indennizzo nel caso di previsione di realizzazione di nuove opere idrauliche.
Note del Redattore:
La presente legge è stata pubblicata una prima volta il 25 luglio 2025 (BUR n. 198 del 25 luglio 2025) e successivamente ripubblicata il 1 agosto 2025 (BUR n. 208 del 1 agosto 2025) per la correzione di un mero errore materiale nella rubrica dell'art. 9 dell'indice della legge.


