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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025, n. 9

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2025. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 198 del 25 luglio 2025

Art. 36
Disposizioni per la Zona Logistica Semplificata (ZLS)
1. Il rilascio dell’autorizzazione unica prevista all’ articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente Sito esternodel Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40 (Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell' articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 Sito esterno) per la Zona Logistica Semplificata, istituita ai sensi dell’ articolo 1, comma 65 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 Sito esterno(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ferme restando le riduzioni dei termini procedimentali previsti dalla legislazione vigente, compete:
a) in tutti i casi in cui l’autorizzazione afferisce ad un procedimento per il quale è già previsto il rilascio di un provvedimento unico, all’Ente competente in via ordinaria;
b) nei casi non ricompresi nella lettera a), alla Regione che la esercita attraverso l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (Arpae) secondo il modello procedimentale già previsto all’ articolo 16, comma 2, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13(Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Comuni) per le autorizzazioni ambientali.

Note del Redattore:

La presente legge è stata pubblicata una prima volta il 25 luglio 2025 (BUR n. 198 del 25 luglio 2025) e successivamente ripubblicata il 1 agosto 2025 (BUR n. 208 del 1 agosto 2025) per la correzione di un mero errore materiale nella rubrica dell'art. 9 dell'indice della legge.

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