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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025, n. 9

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2025. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO (1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 29 dicembre 2025, n. 11

Art. 9
1. Dopo l’ articolo 16-bis della legge regionale n. 37 del 2002è inserito il seguente:
“Art. 16-ter
Costituzione di servitù di allagamento
1. Nell’ambito delle misure e degli interventi volti a ridurre il rischio alluvionale e a mitigare le conseguenze negative dei fenomeni alluvionali per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche, gli enti preposti all’attuazione degli interventi per la sicurezza idraulica possono costituire servitù di allagamento a favore del demanio idrico, su aree individuate negli strumenti di pianificazione di bacino e destinate alla laminazione delle piene e alla tracimazione controllata. Gli atti costitutivi delle servitù sono trascritti nei pubblici registri immobiliari a cura dell’ente procedente.
2. Ai fini della definizione delle aree sottoposte alla servitù di allagamento di cui al comma 1 e di quelle interessate dalle eventuali opere pubbliche di difesa del suolo connesse, trova applicazione il procedimento di cui all’articolo 16. Il provvedimento conclusivo del procedimento comporta, oltre all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, fatta salva la possibilità per i soggetti competenti alla realizzazione delle misure e degli interventi di riservarsi di dichiarare la pubblica utilità con successivo provvedimento.
3. Ferma restando la corresponsione al proprietario dell’indennità di cui all’ articolo 39 del d.p.r. 327/2001 Sito esterno, per i procedimenti disciplinati dal presente articolo non trova applicazione il divieto di reiterazione più di una volta del vincolo espropriativo decaduto di cui all’articolo 13, comma 3.
4. Ai proprietari delle aree assoggettate a servitù d’allagamento è corrisposta un’indennità, correlata al deprezzamento del fondo in ragione della costituzione della servitù e della ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, secondo i principi indennitari stabiliti dall’ articolo 44 del d.p.r. 327/2001 Sito esterno, determinata in misura non inferiore a un terzo e non superiore a due terzi dell’indennità spettante per l’espropriazione del diritto di proprietà della medesima area. Ai medesimi proprietari o ai soggetti in possesso di idoneo titolo di conduzione del fondo sono corrisposti indennizzi per i danni a terreni, colture, strutture, infrastrutture e scorte che derivino dagli allagamenti.
5. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri di calcolo di indennità e indennizzi di cui al comma 4, tenendo conto anche dell’aumento di frequenza di allagamento, così come determinato nel progetto dell’opera idraulica. Il provvedimento della Giunta regionale prevede un aumento fino al 20 per cento dell’indennità dovuta in caso di costituzione volontaria della servitù di allagamento e nell’ipotesi di accordo bonario sulla misura degli indennizzi spettanti ai sensi del comma 4, secondo periodo. L’indennità complessiva per la costituzione della servitù non può comunque superare il 70 per cento dell’indennità prevista per l’espropriazione del diritto di proprietà.”.

Note del Redattore:

La presente legge è stata pubblicata una prima volta il 25 luglio 2025 (BUR n. 198 del 25 luglio 2025) e successivamente ripubblicata il 1 agosto 2025 (BUR n. 208 del 1 agosto 2025) per la correzione di un mero errore materiale nella rubrica dell'art. 9 dell'indice della legge.