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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025, n. 9

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2025. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO (1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 29 dicembre 2025, n. 11

Capo IV
Formazione
Art. 17
1.
Alla fine del comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12(Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020), dopo le parole  
“per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2”
sono aggiunte le seguenti:
“nonché per i processi di aggregazione dei Centri di formazione accreditati di cui al comma 1”.
Art. 18
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12(Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) è inserito il seguente:
“1 bis. Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a:
a) valorizzare la formazione espletata in contesti di lavoro, anche in percorsi formativi brevi (microcredenziali), con particolare attenzione a quella rivolta all’acquisizione di competenze funzionali alla transizione ecologica e digitale nei settori chiave della crescita intelligente e sostenibile;
b) garantire in esito a tutti i percorsi formativi, anche brevi, la messa in trasparenza delle competenze acquisite attraverso strumenti (incluse microcredenziali) che evidenzino gli elementi minimi informativi, di referenziazione e classificazione previsti dal quadro normativo vigente che ne consentano la lettura e comparabilità rispetto ai titoli rilasciati nell’ambito sia del proprio sistema di qualificazione che di quello nazionale ed europeo.”.
Art. 19
1. Il comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale n. 12 del 2003è sostituito dal seguente:
“1. La programmazione regionale risponde alle esigenze di innovazione ed ai fabbisogni di professionalità e di competenze maggiormente richieste nel mercato del lavoro regionale, con particolare attenzione ai settori in cui si verifica il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale n. 12 del 2003sono inseriti i seguenti:
“1 bis. La ricognizione e le analisi delle esigenze di innovazione e dei fabbisogni di professionalità e di competenze è svolta coinvolgendo le parti sociali ed economiche, anche attraverso la promozione di patti per le competenze.
1 ter. Al fine di qualificare l’offerta formativa, allineandola alle richieste e tendenze del mercato del lavoro, e per garantire che le persone possano acquisire le competenze necessarie per l’inserimento lavorativo e la permanenza qualificata nei contesti di lavoro, la Regione è orientata all'implementazione di metodologie e strumenti avanzati per l'analisi del mercato del lavoro anche attraverso l’elaborazione di stime dei risultati socio-occupazionali attesi in esito alle attività formative.
1 quater. La Regione sostiene e valorizza il coinvolgimento dei diversi soggetti pubblici e privati – autonomie scolastiche, università, enti e laboratori di ricerca e imprese – nei partenariati di progettazione, realizzazione e valutazione delle attività formative.
1 quinquies. In attuazione dei principi di parità di accesso e fruizione, di integrazione e di inclusione sociale, sono garantite alle persone maggiormente vulnerabili misure di personalizzazione finalizzate ad accompagnarle nell’acquisizione delle competenze per l’inclusione attraverso il lavoro.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 31 della legge regionale n. 12 del 2003è sostituito dal seguente:
“3. La Regione orienta la propria programmazione alla formazione di professionalità e competenze funzionali alla crescita intelligente e sostenibile.”.

Note del Redattore:

La presente legge è stata pubblicata una prima volta il 25 luglio 2025 (BUR n. 198 del 25 luglio 2025) e successivamente ripubblicata il 1 agosto 2025 (BUR n. 208 del 1 agosto 2025) per la correzione di un mero errore materiale nella rubrica dell'art. 9 dell'indice della legge.