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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025, n. 9

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2025. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 198 del 25 luglio 2025

Capo V
Sanità e Sociale
Art. 20
1.
Al comma 4 dell’articolo 4 della legge 12 marzo 2003, n. 2 Sito esterno(Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), le parole
“Il Consiglio regionale”
sono sostituite dalle seguenti:  
“La Giunta regionale”.
Art. 21
1.
Al comma 6 dell’articolo 35 della legge regionale n. 2 del 2003, la parola
“consiliare”
è abrogata.
Art. 22
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20(Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della l.r. 28 dicembre 1999, n. 38) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la parola
“stabilisce”
è sostituita dalla seguente:  
“garantisce”
;
b)
dopo le parole
“nei progetti d’impiego,”
sono inserite le seguenti:
“l’applicazione della quota di riserva di cui all’ articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 Sito esterno(Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell' articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno) e”.
Art. 23
1.
Al comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003, dopo le parole  
“di servizio civile”
, sono inserite le seguenti:  
“, fusi o aggregati tra loro,”.
Art. 24
Cofinanziamento Interventi PNRR M6 Salute
1. Con riferimento agli interventi di cui al Contratto Istituzionale di Sviluppo stipulato tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero della Salute in data 31 maggio 2022, avente ad oggetto la realizzazione degli interventi della Missione 6 - Salute a regia regionale, al fine di assicurare il completamento degli interventi e garantire la piena operatività delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità, la Regione è autorizzata a cofinanziare con mezzi propri gli interventi del PNRR di cui alla Missione 6, Componente 1, Investimento 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona” e Missione 6, Componente 1, Investimento 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)”.
2. Agli oneri derivanti da quanto disposto dal comma 1, nel limite massimo di euro 10.000.000,00 per l’esercizio 2025, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi –Titolo II Spese in conto capitale - “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

Note del Redattore:

La presente legge è stata pubblicata una prima volta il 25 luglio 2025 (BUR n. 198 del 25 luglio 2025) e successivamente ripubblicata il 1 agosto 2025 (BUR n. 208 del 1 agosto 2025) per la correzione di un mero errore materiale nella rubrica dell'art. 9 dell'indice della legge.

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