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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025, n. 9

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2025. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 198 del 25 luglio 2025

Capo VI
Art. 25
1.
Al comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10(Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), la parola  
“provveditorato”
è sostituita dalla seguente:  
“patrimonio”.
Art. 26
1. Il comma 2 bis dell’articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2000è sostituito dal seguente:
“2 bis. Sugli importi determinati in base ai parametri di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano gli eventuali aumenti o riduzioni in funzione delle caratteristiche proprie di ogni singolo cespite. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità dell’azione amministrativa, a individuare i casi in cui si procede alla determinazione del prezzo di vendita di ogni singolo bene previa verifica di congruità da parte del competente Ufficio provinciale del territorio dell'Agenzia delle Entrate.”.
Art. 27
Art. 28
1.
Al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale n. 10 del 2000, le parole:  
“con richiesta del parere di congruità all'Agenzia del demanio, ai sensi dell’ articolo 12, comma 1 ter, del decreto-legge n. 98 del 2011 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 Sito esterno
sono abrogate.

Note del Redattore:

La presente legge è stata pubblicata una prima volta il 25 luglio 2025 (BUR n. 198 del 25 luglio 2025) e successivamente ripubblicata il 1 agosto 2025 (BUR n. 208 del 1 agosto 2025) per la correzione di un mero errore materiale nella rubrica dell'art. 9 dell'indice della legge.

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