LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025, n. 9
ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2025. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 29 dicembre 2025, n. 11
Capo VII
Pari opportunità
Art. 29
Modifica dell’
articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2014
1.
Al
comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6(Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) la lettera j) è sostituita dalla seguente:
“j)
discriminazione di genere: ogni distinzione, esclusione o limitazione, diretta o indiretta, basata sul sesso, sull’identità di genere, sull’orientamento sessuale o su caratteristiche sessuali, che abbia l’effetto o lo scopo di compromettere o impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti e delle libertà fondamentali in qualsiasi ambito della vita, compreso l’accesso al lavoro, alla formazione, alla retribuzione equa e alla progressione di carriera. La presente definizione è coerente con quanto previsto dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e successive modifiche, dalla direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di parità di trattamento e tutela contro le discriminazioni multiple;”.
Art. 30
Modifica dell’
articolo 24 della legge regionale n. 6 del 2014
1.
Dopo il
comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale n. 6 del 2014è aggiunto il seguente:
“1 bis.
La Regione Emilia-Romagna riconosce le mutilazioni genitali femminili come forma di violenza di genere, in coerenza con quanto previsto dalla legislazione europea sulla lotta di contrasto alla violenza contro le donne e la violenza domestica e la Convenzione di Istanbul, recepita con la
legge n. 77 del 2013
, e adegua progressivamente gli interventi di prevenzione, monitoraggio e formazione previsti dal presente articolo al nuovo quadro normativo europeo, rafforzando la cooperazione istituzionale e la raccolta dati a fini di contrasto e protezione.”.
, e adegua progressivamente gli interventi di prevenzione, monitoraggio e formazione previsti dal presente articolo al nuovo quadro normativo europeo, rafforzando la cooperazione istituzionale e la raccolta dati a fini di contrasto e protezione.”.
Art. 31
Modifica dell’
articolo 29 della legge regionale n. 6 del 2014
1.
Dopo il
comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale n. 6 del 2014è inserito il seguente:
“1 bis.
In coerenza con la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Regione promuove l’adozione di strumenti per la trasparenza retributiva, tra cui il diritto all’informazione individuale sui livelli retributivi medi, la redazione di report sulla parità salariale, e l’individuazione di misure correttive in presenza di divari retributivi ingiustificati.”.
Art. 32
Modifica dell’
articolo 35 della legge regionale n. 6 del 2014
1.
Al
comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale n. 6 del 2014, le parole
“prevenire e contrastare la violenza sulle donne,”
sono sostituite dalle seguenti:
“prevenire e contrastare la violenza contro le donne (come definita dalla Convenzione di Istanbul),”.
Note del Redattore:
La presente legge è stata pubblicata una prima volta il 25 luglio 2025 (BUR n. 198 del 25 luglio 2025) e successivamente ripubblicata il 1 agosto 2025 (BUR n. 208 del 1 agosto 2025) per la correzione di un mero errore materiale nella rubrica dell'art. 9 dell'indice della legge.


