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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 aprile 2026 , n. 1

MISURE PER LA PROMOZIONE DELL'ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO MEDIANTE INTERVENTI IN AMBITO AEROPORTUALE E DI SOSTEGNO ALLA LOGISTICA E ALL'INTERMODALITÀ

BOLLETTINO UFFICIALE n. 95 del 20 aprile 2026

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Cabina di regia per una strategia di sviluppo infrastrutturale nei territori sede degli aeroporti di Parma, Bologna, Forlì e Rimini
Art. 3 - Misure per la promozione del sistema aeroportuale regionale
Art. 4 - Tavolo permanente per la logistica sostenibile
Art. 5 Misure per il trasporto ferroviario e fluvio-marittimo delle merci, lo sviluppo della logistica e dell’intermodalità
Art. 6 - Clausola valutativa
Art. 7 - Copertura finanziaria
Art. 8 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione persegue lo sviluppo sostenibile socio-economico e turistico-commerciale, favorendo l’attrattività del sistema produttivo ed economico del territorio, promuovendo l’intermodalità fra il trasporto viario, ferroviario, aereo e fluvio-marittimo, nonché l’accessibilità ai trasporti in linea con l’Agenda 2030 e la decarbonizzazione. Per tali finalità essa riconosce nei sistemi aeroportuali e logistici un fattore strategico per la competitività territoriale e un’infrastruttura abilitante all’integrazione delle filiere produttive e dei principali settori economici, inclusi turismo, commercio e servizi avanzati, con gli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale del territorio.
2. La Regione orienta le proprie politiche infrastrutturali e di mobilità per sostenere il posizionamento dell’Emilia-Romagna quale piattaforma europea di scambio, produzione e attrazione di flussi economici e turistici, valorizzando le eccellenze territoriali e rafforzando la connessione tra sviluppo economico, accessibilità e qualità dei territori. A tal fine persegue i seguenti obiettivi:
a) favorire il collegamento tra gli aeroporti e i centri logistici regionali, le principali filiere produttive e i distretti industriali del territorio;
b) perseguire lo sviluppo sostenibile di prodotti turistici integrati legati alle eccellenze produttive regionali (agroalimentari, manifatturiere, culturali e creative);
c) qualificare la competitività delle filiere agroalimentari, manifatturiere e distributive attraverso la promozione di modelli innovativi nell’organizzazione dei consumi al fine di evitare gli impatti negativi, anche in relazione alla sicurezza sul lavoro;
d) sostenere l’utilizzo delle infrastrutture aeroportuali come porte di accesso ai sistemi territoriali e ai circuiti turistico-produttivi regionali, con l’obiettivo di promuovere un efficace coordinamento tra i programmi di sviluppo aeroportuali e la pianificazione della rete dei trasporti regionali per l’efficientamento del trasporto plurimodale multimodale delle persone e delle merci;
e) sviluppare proposte per azioni congiunte tra soggetti pubblici e privati per la valorizzazione economica, turistica e logistica dei territori sedi di aeroporti, in connessione con il sistema produttivo e dei servizi regionali;
f) favorire l’attrattività di nuovi investimenti, anche internazionali, attraverso la promozione integrata del sistema produttivo e turistico regionale in un’ottica di sostenibilità ambientale;
g) riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sostenendo il completo sviluppo del trasporto ferroviario, sia intermodale sia tradizionale, comprensivo di eventuali trasporti trasbordati e il trasporto fluviale e fluvio-marittimo mediante compensazione della differenza dei costi esterni del trasporto su strada a vantaggio degli utenti finali;
h) incoraggiare e favorire l’uso della rete ferroviaria e/o fluviale/fluvio-marittima, rispetto al trasporto stradale;
i) incentivare il ricambio generazionale nell’ambito della distribuzione delle merci;
j) ridurre l'inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione.
3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati in coerenza con i Piani di sviluppo strategico delle Zone Logistiche Semplificate.
Art. 2
Cabina di regia per una strategia di sviluppo infrastrutturale nei territori sede degli aeroporti di Parma, Bologna, Forlì e Rimini
1. Nel rispetto del Piano Nazionale Aeroporti, per una visione di sistema su scala regionale a garanzia dell'efficacia della pianificazione e dell'attuazione delle strategie di sviluppo infrastrutturale nei territori sede degli aeroporti di Parma, Bologna, Forlì e Rimini, è istituita una Cabina di regia con l’obiettivo di promuovere un efficace coordinamento tra i diversi enti e soggetti coinvolti, composta da:
a) Regione;
b) Comuni sede di aeroporti;
c) gestori aeroportuali;
d) APT Servizi di cui all’ articolo 10 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica));
e) Unioncamere Emilia-Romagna.
2. Alle riunioni della Cabina di regia potranno essere invitati anche rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), di ENAV e delle Università, nonché auditi altri soggetti interessati, in relazione agli argomenti trattati.
3. Il Presidente della Regione, sentiti gli assessori competenti in materia di trasporti e mobilità, turismo e sviluppo economico, nomina i componenti della Cabina di regia, che è presieduta dall’Assessore regionale competente in materia di trasporti e mobilità o da un suo delegato.
4. La Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento della Cabina di regia.
5. Ai componenti della Cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione.
Art. 3
Misure per la promozione del sistema aeroportuale regionale
1. In attuazione e per le finalità di cui all’articolo 1, commi da 481 a 484, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 Sito esterno (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), la Regione assume a proprio carico gli oneri della tassa addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all’ articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)).
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata, a decorrere dall’esercizio finanziario 2026, a versare annualmente all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 aprile di ciascun anno, la spesa di euro 1.912.300.
3. La Regione promuove, altresì, lo sviluppo del sistema aeroportuale, anche attraverso il sostegno al funzionamento a favore degli aeroporti con un traffico annuale fino a settecentomila passeggeri.
4. Per le finalità di cui al comma 3, la Giunta regionale, con propri atti, stabilisce le modalità di intervento, nonché, nel caso di concessione di contributi, anche criteri, beneficiari e condizioni, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Art. 4
Tavolo permanente per la logistica sostenibile
1. Per promuovere e offrire supporto alle strategie di sviluppo sostenibile del sistema produttivo regionale contenute nei piani e nei programmi nazionali e regionali, nonché perseguire il potenziamento del sistema logistico regionale attraverso lo sviluppo dei nodi intermodali e della piattaforma logistica regionale, è istituito il Tavolo permanente per la logistica sostenibile, con l’obiettivo di assicurare un efficace coordinamento tra i diversi enti e soggetti coinvolti anche attraverso la formulazione di proposte alla Giunta regionale, composto da:
a) Regione;
b) associazioni datoriali;
c) sindacati di categoria;
d) Unioncamere Emilia-Romagna.
2. Alle riunioni del Tavolo, in relazione agli argomenti trattati, saranno invitati i membri del cluster ER.I.C. (Emilia-Romagna Intermodal Cluster) o altri soggetti pubblici e privati interessati.
3. Il Presidente della Regione, sentiti gli assessori competenti in materia di trasporti e mobilità, lavoro e sviluppo economico, nomina i componenti del Tavolo, che è presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico o da un suo delegato.
4. La Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento del Tavolo.
5. Ai componenti del Tavolo non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione.
Art. 5
Misure per il trasporto ferroviario e fluvio-marittimo delle merci, lo sviluppo della logistica e dell’intermodalità
1. La Regione, nel rispetto dei principî di efficienza, competitività e sostenibilità del sistema logistico a servizio delle filiere produttive regionali, sostiene e promuove:
a) il potenziamento del sistema logistico regionale costituito da Porto di Ravenna, interporti e poli intermodali;
b) la realizzazione di interventi atti a garantire e migliorare l'accessibilità e la funzionalità multimodale degli esistenti e dei futuri poli logistici regionali;
c) l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario intermodale, tradizionale e trasbordato, di trasporto fluviale e fluvio-marittimo in partenza e in arrivo dai nodi logistici intermodali siti nel territorio regionale e sulle direttrici di transito regionale, nazionale e internazionale per compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria rispetto a quella stradale, nonché per abbattere gli extra costi derivanti dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali;
d) interventi volti a calmierare il costo del traporto ferroviario delle merci ( “sconto traccia” ) sulla rete regionale;
e) interventi volti a contribuire ad alleggerire i costi della manovra ferroviaria nei terminal multimodali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere concessi contributi per un importo massimo di euro 500.000 per l’esercizio 2026 e di euro 200.000 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028. Per gli esercizi successivi al 2028, l’importo viene stabilito nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio. La Giunta regionale, con propri atti, stabilisce criteri, beneficiari, condizioni e modalità di concessione dei contributi, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
3. I contributi di cui al comma 1, lettera e), se in ambito portuale, possono altresì essere concessi all’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, che ne disporrà in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 509 a 512, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 Sito esterno (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027).
Art. 6
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione degli articoli 3 e 5 della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere l’intermodalità fra il trasporto viario, ferroviario, aereo e fluvio-marittimo, nonché l’accessibilità alle infrastrutture dei trasporti. A tal fine, trascorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge e, successivamente, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione illustrativa dei contributi concessi e degli interventi realizzati, includendo indicatori specifici sul trasferimento modale.
2. Le competenti strutture dell’Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al comma 1.
Art. 7
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 4.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, la Regione fa fronte mediante l’istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie per l’attuazione del comma 1.
3. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3 e dell’articolo 5 si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno ).
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge concorrono altresì risorse nazionali ed europee in corso di assegnazione alla Regione Emilia-Romagna nonché risorse di futura attribuzione.
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.