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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2026 , n. 10

MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER L’ATTUAZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 242/2019 E N. 135/2024 IN MATERIA DI SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 203 del 28 luglio 2026

Capo I
Disposizioni generali sull’accesso al Suicidio Medicalmente Assistito
Art. 1
Finalità e organizzazione della procedura di accesso al Suicidio Medicalmente Assistito
1. La Regione Emilia-Romagna, nell’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute di cui all’ art. 117, comma terzo, della Costituzione Sito esterno, disciplina le modalità organizzative uniformi per l’attuazione di quanto disposto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024, relative al Suicidio Medicalmente Assistito (di seguito “SMA” ).
2. Il Direttore Generale regionale competente in materia di salute adotta le istruzioni tecnico-operative attuative delle disposizioni di cui alla presente legge entro dieci giorni dalla sua entrata in vigore.
Art. 2
Commissione di valutazione multidisciplinare permanente di Area Vasta
1. È istituita una Commissione di valutazione multidisciplinare permanente (di seguito “CoVam” ) quale struttura del Servizio sanitario regionale su base territoriale, ovvero per “Area Vasta” , con il compito di accertare la sussistenza dei requisiti clinici e personali per l’accesso alla procedura di SMA, nonché per la definizione e la verifica delle relative modalità di attuazione.
2. La CoVam è composta dalle seguenti professionalità cliniche:
a) medico palliativista;
b) anestesista rianimatore;
c) medico legale;
d) psichiatra;
e) medico specialista nella patologia da cui è affetto il richiedente;
f) farmacologo o farmacista;
g) psicologo;
h) infermiere.
3. Ove richiesto dall’interessato, può partecipare alla CoVam il medico di medicina generale o altro medico di fiducia da lui indicato, esclusivamente con funzioni di consulenza nei rapporti con la CoVam stessa.
4. I componenti della CoVam di Area Vasta, tra i quali uno con funzione di Coordinatore, sono nominati con atto del Direttore Generale regionale competente in materia di salute, su proposta del Coordinamento dei Direttori Sanitari di Area Vasta, nell’ambito del personale dipendente delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale che la compongono, previa espressione, da parte di ciascun componente, del consenso a ricoprirne la funzione. Per ogni professionista clinico è individuato almeno un sostituto. Nel caso di mancato reperimento di componenti per la costituzione della CoVam all’interno dell’Area Vasta, si procederà all’individuazione di professionisti clinici di altra Area Vasta della Regione. L’attività prestata dai componenti della CoVam rientra nei compiti istituzionali.
5. Il parere della CoVam è reso con deliberazione formale. La decisione di ciascun componente è espressa in forma palese, senza possibilità di astensione, salvo i casi in cui sia prevista dalla legge.
6. La CoVam, in base alla specificità del caso concreto oggetto di valutazione, può chiedere la consulenza di professionisti di altre branche specialistiche disciplinari.
Art. 3
Modalità di accesso
1. L’istanza per l’accertamento dei requisiti per l’accesso alla procedura di SMA, corredata di consenso in base alla legge 22 dicembre 2017, n. 219 Sito esterno (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), è presentata dall’interessato alla Direzione sanitaria dell’Azienda USL, di residenza o domicilio sanitario, o dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria o dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblico presso cui lo stesso è ricoverato.
2. La richiesta deve essere corredata della documentazione sanitaria dell’interessato, utile per le valutazioni da parte dei professionisti clinici competenti nell’ambito della procedura di accesso al SMA, unitamente alla eventuale richiesta di cui all’articolo 2, comma 3.