Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2026 , n. 10

MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER L’ATTUAZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 242/2019 E N. 135/2024 IN MATERIA DI SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 203 del 28 luglio 2026

Capo II
Iter istruttorio
Art. 4
Presa in carico dell’istanza e iter procedimentale
1. L’istanza, presentata dall’interessato ai sensi dell’articolo 3, è trasmessa tempestivamente dalla Direzione sanitaria dell’Azienda sanitaria adita dall’interessato al Coordinatore della CoVam di Area Vasta territorialmente competente e al Presidente del Comitato regionale per l’etica nella clinica (COREC).
2. La procedura valutativa della richiesta, ivi compresi la determinazione delle modalità di attuazione del SMA e gli atti di comunicazione degli esiti all’interessato, deve essere condotta senza ingiustificati ritardi.
3. Ferma restando la sollecita presa in carico della richiesta, deve essere sempre consentita la possibilità di svolgere tutti gli approfondimenti clinici e diagnostici che la CoVam ritenga appropriati, anche eventualmente adottando decisioni interlocutorie, in relazione alla specificità del caso concreto.
4. Le tempistiche di valutazione della richiesta, ivi compresi i termini di comunicazione degli esiti all’interessato, sono stimate e bilanciate dalla CoVam secondo le esigenze cliniche e personali che caratterizzano il caso concreto oggetto dell’istanza. Esse sono comunicate per iscritto all’interessato. In base al carattere personalistico delle cure sanitarie, può essere prevista la loro ragionevole rimodulazione in ossequio alle norme di cui alla legge n. 219 del 2017 Sito esterno e alla legge 15 marzo 2010, n. 38 Sito esterno (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore).
Art. 5
Verifica dei requisiti
1. La CoVam provvede alla verifica della documentazione e procede all’accertamento della ricorrenza dei requisiti per l’accesso alla procedura di SMA. A tale scopo, in via preliminare:
a) accerta la volontà dell’interessato. L’Azienda sanitaria regionale competente per la presa in carico della richiesta pone l’interessato nelle condizioni di poter esprimere personalmente la propria volontà, eventualmente con le modalità di cui all’ articolo 1, comma 4, della legge n. 219 del 2017 Sito esterno;
b) effettua di norma, salvo ve ne siano motivate ragioni in senso contrario, una prima visita al paziente, recandosi nel luogo in cui si trova;
c) svolge colloqui con le persone eventualmente indicate dal paziente;
d) accerta che il paziente sia stato informato, in maniera chiara e adeguata, prima della presentazione dell’istanza, della possibilità di accedere a percorsi alternativi disponibili, quali, a titolo non esaustivo, percorso di cure palliative, sedazione palliativa profonda continua e terapia del dolore, nonché valuta se possano esservi motivi di ripensamento del paziente, anche attraverso l’offerta di uno specifico supporto psicologico;
e) provvede a informare il paziente, ai sensi della legge n. 219 del 2017 Sito esterno, che in ogni momento potrà esercitare il diritto di revocare la richiesta presentata, con relativa interruzione dell’istruttoria eventualmente già in essere, e manifestare la volontà di ricorrere ai percorsi alternativi di cui alla lettera d);
f) acquisisce eventuali ulteriori informazioni utili all’esame della richiesta e, ove necessario anche al fine di dirimere eventuali dubbi, si avvale dell’apporto delle strutture e dei servizi delle Aziende sanitarie e di esperti, professionisti clinici di altre branche specialistiche, per effettuare i necessari approfondimenti diagnostici relativi al caso concreto.
2. La CoVam, a esito delle valutazioni effettuate, redige e invia una relazione sugli esiti dell’istruttoria, entro tre giorni dalla sua approvazione, al COREC per l’espressione del parere di cui all’articolo 6, in relazione agli aspetti etici del caso.
3. In caso di esito positivo delle valutazioni effettuate, la relazione di cui al comma 2 contiene anche le indicazioni delle modalità per la realizzazione del SMA ai sensi dell’articolo 7.
Art. 6
Parere del COREC
1. Il parere del COREC è reso obbligatoriamente, ma non è vincolante ai fini della relazione conclusiva della CoVam.
2. Ai fini della formazione del parere, il COREC, qualora vi sia la disponibilità del paziente, può attivare colloqui con il paziente stesso e le persone da lui indicate.
Art. 7
Determinazione delle modalità di attuazione
1. Nel caso in cui la CoVam accerti la sussistenza dei requisiti in capo all’interessato, procede alla verifica delle modalità per la realizzazione del SMA secondo la volontà dell’interessato, nel rispetto dei diritti riconosciuti dalla Costituzione e dei principî elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, al fine di garantire la dignità del paziente ed evitargli ulteriori sofferenze.
2. L’interessato può chiedere alla CoVam di definire le modalità di attuazione del SMA mediante protocollo condiviso, redatto eventualmente anche dal medico di fiducia dell’interessato stesso.
3. Le modalità di attuazione prevedono l’assistenza del personale sanitario su base volontaria.
Art. 8
Relazione conclusiva
1. La CoVam, a seguito di quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, acquisito il parere del COREC, redige e approva la relazione conclusiva.
2. In caso di accoglimento della richiesta dell’interessato, la relazione di cui al comma 1 deve:
a) dare atto della verifica della sussistenza delle condizioni per dare seguito al SMA;
b) dare atto dell’adeguatezza e dell’appropriatezza delle modalità di attuazione del SMA per l’esecuzione della volontà del paziente, nel rispetto dei diritti costituzionali, al fine di garantire la dignità del paziente ed evitargli ulteriori sofferenze;
c) indicare in modo dettagliato, in relazione alle modalità di esecuzione, la tipologia di farmaci e le relative dosi, le modalità di autosomministrazione da parte del paziente ed eventuali altri presidî necessari per la realizzazione del procedimento;
d) essere corredata del parere del COREC.
3. In caso di rigetto della richiesta dell’interessato, la relazione di cui al comma 1 deve:
a) contenere le motivazioni di rigetto;
b) indicare le modalità di presa in carico da parte dei servizi sociali e sanitari;
c) essere corredata del parere del COREC.
4. La relazione conclusiva deve essere trasmessa:
a) al paziente o a un suo incaricato per la mera ricezione;
b) al Direttore sanitario dell’Azienda sanitaria territoriale di competenza;
c) al Direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria o dell’IRCCS pubblico, in caso di paziente ivi ricoverato.