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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2026 , n. 10

MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER L’ATTUAZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 242/2019 E N. 135/2024 IN MATERIA DI SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 203 del 28 luglio 2026

Capo III
Disposizioni finali
Art. 9
Effettuazione delle prestazioni
1. Le prestazioni rese nell’ambito del percorso terapeutico-assistenziale del SMA sono effettuate dal Servizio sanitario regionale senza oneri a carico dell’interessato.
Art. 10
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte di spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2025, n.13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028), a valere sulla legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle Aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50, e del regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale), nell’ambito della Missione 13 - Programma 2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
2. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).
Art. 11
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa esercita la vigilanza sull’attuazione della presente legge e, a tal fine, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisca i risultati ottenuti in relazione ai principî di adeguatezza, equità, uniformità territoriale e accessibilità.
Art. 12
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).