LEGGE REGIONALE 20 aprile 2026 , n. 2
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI SETTORI PRODUTTIVI DELL’AGRICOLTURA, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA. MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2019, N. 2 (NORME PER LO SVILUPPO, L’ESERCIZIO E LA TUTELA DELL'APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1988, N. 35 E DEI REGOLAMENTI REGIONALI 15 NOVEMBRE 1991, N. 29 E 5 APRILE 1995, N. 18), ALLA
LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2023, N. 18 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2024)) E ALTRE DISPOSIZIONI.
BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 20 aprile 2026
Capo V
Disposizioni finali
Art. 16
Clausola valutativa
1.
L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che documenta:
a)
lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge;
b)
i risultati conseguiti in relazione al sostegno ai settori agricolo, zootecnico, della pesca e dell’acquacoltura;
c)
gli effetti delle misure adottate in materia di apicoltura, con particolare riferimento alla tutela della biodiversità e della salute delle api;
d)
le eventuali criticità emerse nell’attuazione della legge.
2.
Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 17
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di 5.740.000,00 euro per l’esercizio 2026, di 3.290.000,00 euro per l’esercizio 2027 e di 3.490.000,00 euro per l’esercizio 2028, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati, di 5.700.000,00 euro per l’esercizio 2026, di 3.250.000,00 euro per l’esercizio 2027 e di 3.450.000,00 euro per l’esercizio 2028 nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti“Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” , e di 40.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 2 Spese d’investimento “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d’investimento” del bilancio di previsione 2026-2028.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie per l’attuazione del comma 1.
3.
Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con quanto annualmente disposto dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’
articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1
e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42
).
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1
e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42
).
