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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 14 maggio 2026, n. 3

ADESIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE (AEVF)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 120 del 14 maggio 2026

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Condizioni di adesione
Art. 3 - Quota di adesione
Art. 4 - Norma finanziaria
Art. 5 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di promuovere la valorizzazione culturale, turistica e sostenibile dei cammini storici europei, in attuazione dei principî di promozione e conservazione dei beni culturali e paesaggistici sanciti dall’ articolo 6, comma 1, lettera g) dello Statuto regionale, è autorizzata ad aderire all’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), organismo riconosciuto dal Consiglio d’Europa quale  “réseau porteur” (rete portante) per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile della Via Francigena,  “Itinerario culturale del Consiglio d’Europa” certificato dal 1994, e costituito con le seguenti finalità:
a) promuovere il dialogo e la collaborazione con le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali, il mondo ecclesiale e i soggetti impegnati nella tutela e valorizzazione di altri itinerari culturali europei e del bacino del Mediterraneo;
b) riunire e coordinare gli Enti, le Università e le Associazioni che, a qualsiasi titolo, operino per lo sviluppo, la valorizzazione e la comunicazione della Via Francigena europea, incluse le varianti di percorso;
c) promuovere e organizzare iniziative volte a far conoscere, tutelare, promuovere la Via Francigena europea e ad armonizzare le attività di promozione dei territori, valorizzandone la vocazione culturale e turistica e le produzioni locali;
d) promuovere e organizzare iniziative per rafforzare la conoscenza dei luoghi e dei percorsi devozionali e culturali di pellegrinaggio e per consolidare la comune identità europea;
e) favorire e tutelare il viaggio dei pellegrini, sostenendo e promuovendo la realizzazione di adeguate infrastrutture e servizi, per una migliore fruizione dei percorsi in una logica di turismo sostenibile.
Art. 2
Condizioni di adesione
1. La Regione Emilia-Romagna aderisce all’Associazione quale socio ordinario secondo le previsioni dello Statuto dell’Associazione stessa.
2. L’adesione della Regione all’Associazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:
a) che lo Statuto e le iniziative dell’Associazione siano conformi ai principî dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
b) che l’Associazione non persegua fini di lucro;
c) che all’Associazione non venga revocato il riconoscimento di “réseau porteur” (rete portante) conferito dal Consiglio d’Europa;
d) che l’Associazione abbia personalità giuridica.
3. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione all'Associazione e, personalmente o tramite un suo delegato, esercita i diritti inerenti alla qualità di socio.
4. La Giunta regionale riferisce annualmente alla Commissione assembleare competente in merito alle attività svolte nell’ambito dell’Associazione.
Art. 3
Quota di adesione
1. La Regione è autorizzata a corrispondere all’Associazione una quota annuale di adesione fino a un massimo di euro 6.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028. Per gli esercizi successivi al 2028 la quota annuale viene stabilita nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge regionale di bilancio.
Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3 della presente legge, nel limite massimo di euro 6.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2025, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028), a valere sulla legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)), nell'ambito della Missione 7 - Turismo - Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per l’attuazione del presente comma.
2. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.