LEGGE REGIONALE 29 maggio 2026, n. 4
DISPOSIZIONI IN MERITO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO IN CENTRI UBICATI IN ALTRE REGIONI ITALIANE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 134 del 29 maggio 2026
INDICE
Art. 1 - Principî, oggetto e finalità
Art. 2 - Rimborsi per interventi di trapianto effettuati in altre regioni italiane
Art. 3 - Modalità erogative del rimborso
Art. 4 - Clausola valutativa
Art.5 - Norma finanziaria
Art. 6 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principî, oggetto e finalità
1.
La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi ai principî e ai valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in attuazione degli
articoli 3
,
32
e
117 della Costituzione
e degli
articoli 2,
6 e
10 dello Statuto regionale, promuove l’equità di accesso ai percorsi trapiantologici, concorrendo alla rimozione degli ostacoli di ordine sociale, economico e territoriale che possono limitarne la piena fruizione.
,
32
e
117 della Costituzione
e degli
articoli 2,
6 e
10 dello Statuto regionale, promuove l’equità di accesso ai percorsi trapiantologici, concorrendo alla rimozione degli ostacoli di ordine sociale, economico e territoriale che possono limitarne la piena fruizione.
2.
La Regione Emilia-Romagna, al fine di assicurare un’adeguata assistenza ai soggetti residenti in Emilia-Romagna che siano in attesa o abbiano subìto un trapianto d’organo presso centri trapianto situati in altre regioni italiane, interviene a sostegno degli stessi secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 2
Rimborsi per interventi di trapianto effettuati in altre regioni italiane
1.
Le Aziende unità sanitarie locali, secondo modalità stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale, rimborsano ai propri assistiti le spese sostenute per il viaggio, il vitto e l’alloggio correlate agli interventi di trapianto di organi, effettuati presso altre regioni italiane, con le modalità previste all'articolo 3, comma 1.
2.
Le Aziende unità sanitarie locali provvedono ai rimborsi di cui al comma 1 con copertura a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse previste a finanziamento di livelli di assistenza superiori ai Livelli essenziali di assistenza (LEA) ai sensi dell’
art. 3, comma 4, della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della
legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50, e del
regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale).
3.
Le spese di cui al comma 1 sono oggetto di rimborso nel caso in cui occorra effettuare presso altre regioni italiane:
a)
esami preliminari, tipizzazione, iscrizione in lista (work up pre-trapianto);
b)
interventi di trapianto e ritrapianto, nonché interventi conseguenti a eventuali complicanze;
c)
controlli successivi (follow up).
4.
Il rimborso è esteso anche alle spese sostenute da un eventuale accompagnatore per l’intera durata del soggiorno, qualora il soggetto sottoposto alle prestazioni di cui al comma 3 abbia meno di diciotto anni o non sia autosufficiente ai sensi della normativa vigente, nonché qualora la presenza di un accompagnatore sia richiesta sulla base di specifici protocolli del centro trapianti extraregionale.
5.
Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 4, il rimborso delle spese all’eventuale accompagnatore copre esclusivamente, in relazione alle prestazioni di cui al comma 3, il giorno della prestazione e i due giorni successivi.
6.
Le spese per il viaggio in treno e in aereo sono rimborsate nella misura massima di euro 150,00 a persona, per ogni tratta.
7.
In caso di utilizzo di automezzo privato, il rimborso delle spese di viaggio è calcolato sulla base del costo chilometrico determinato dalle vigenti tabelle ACI, nella misura massima di euro 150,00 per ogni tratta.
8.
Per il vitto e alloggio è previsto un rimborso giornaliero, rispettivamente:
a)
non superiore a euro 200,00 per il paziente con l’accompagnatore;
b)
non superiore a euro 150,00 per il paziente o per l’accompagnatore.
9.
Qualora il soggiorno sia superiore a sei giorni, per il vitto e alloggio è previsto un rimborso, rispettivamente:
a)
non superiore a euro 1.000,00 a settimana e non superiore a euro 143,00 al giorno per frazioni di settimana, per il paziente con l’accompagnatore;
b)
non superiore a euro 800,00 a settimana e non superiore a euro 114,00 al giorno per frazioni di settimana, per il paziente o per l’accompagnatore.
10.
Qualora il trapianto necessiti di sanificazione dell’alloggio fuori regione, sulla base di specifici protocolli del centro trapianti extraregionale, i rimborsi di cui ai commi 8 e 9 ricomprendono anche tali costi.
11.
I successivi adeguamenti degli importi di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 sono disposti con apposita deliberazione della Giunta regionale.
12.
Il rimborso in favore dei soggetti di cui alla presente legge è erogato nei limiti individuati dal presente articolo ed è determinato con criteri di progressività stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale avendo a riferimento le soglie di accesso alle prestazioni socio-sanitarie.
13.
Per i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 4 e per il loro accompagnatore, l’entità del rimborso, nei limiti di cui al presente articolo, è sempre pari alla totalità dei costi sostenuti.
14.
Per il donatore vivente, nonché per il suo eventuale accompagnatore, l’entità del rimborso, nei limiti di cui al presente articolo, è sempre pari alla totalità dei costi sostenuti.
Art. 3
Modalità erogative del rimborso
1.
L’Azienda unità sanitaria locale competente corrisponde, in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 2, comma 1, il rimborso per le spese sostenute dietro presentazione di:
a)
documentazione del centro di cura ospedaliero extraregionale comprovante l’esecuzione delle prestazioni di cui all’articolo 2, comma 3, corredata di certificazione inerente ai trattamenti e agli accertamenti effettuati, nonché del piano di cura;
b)
documentazione comprovante le condizioni di cui all’articolo 2, commi 4 e 12;
c)
titoli di viaggio, fatture o ricevute o scontrini fiscali, ivi compresa la documentazione di cui all’articolo 2, commi da 6 a 10, sostenute con strumenti di pagamento tracciabili.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per il rimborso delle spese sostenute dal donatore vivente e dal suo eventuale accompagnatore.
Art. 4
Clausola valutativa
1.
L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione e sui risultati della presente legge al fine di valutare l’efficacia degli interventi di sostegno economico in favore delle persone sottoposte a trapianto di organi e dei donatori viventi.
2.
A tal fine, la Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa, con cadenza triennale, una relazione che dia conto, in forma sintetica, del numero dei beneficiari, delle risorse impegnate e liquidate, nonché delle principali criticità e degli effetti degli interventi sulla riduzione degli oneri economici indiretti a carico dei nuclei familiari interessati.
3.
Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge, anche ai fini dell’eventuale aggiornamento degli indirizzi e delle misure attuative.
Art.5
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla
legge regionale 29 dicembre 2025, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028), a valere sulla
legge regionale n. 9 del 2018, nell’ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
2.
Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’
articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1
e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42
).
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1
e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42
).
Art. 6
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
