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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 maggio 2026, n. 4

DISPOSIZIONI IN MERITO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO IN CENTRI UBICATI IN ALTRE REGIONI ITALIANE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 134 del 29 maggio 2026

Art. 1
Principî, oggetto e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi ai principî e ai valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in attuazione degli articoli 3 Sito esterno, 32 Sito esterno e 117 della Costituzione Sito esterno e degli articoli 2, 6 e 10 dello Statuto regionale, promuove l’equità di accesso ai percorsi trapiantologici, concorrendo alla rimozione degli ostacoli di ordine sociale, economico e territoriale che possono limitarne la piena fruizione.
2. La Regione Emilia-Romagna, al fine di assicurare un’adeguata assistenza ai soggetti residenti in Emilia-Romagna che siano in attesa o abbiano subìto un trapianto d’organo presso centri trapianto situati in altre regioni italiane, interviene a sostegno degli stessi secondo le disposizioni di cui alla presente legge.