LEGGE REGIONALE 29 maggio 2026, n. 4
DISPOSIZIONI IN MERITO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO IN CENTRI UBICATI IN ALTRE REGIONI ITALIANE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 134 del 29 maggio 2026
Art. 1
Principî, oggetto e finalità
1.
La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi ai principî e ai valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in attuazione degli
articoli 3
,
32
e
117 della Costituzione
e degli
articoli 2,
6 e
10 dello Statuto regionale, promuove l’equità di accesso ai percorsi trapiantologici, concorrendo alla rimozione degli ostacoli di ordine sociale, economico e territoriale che possono limitarne la piena fruizione.
,
32
e
117 della Costituzione
e degli
articoli 2,
6 e
10 dello Statuto regionale, promuove l’equità di accesso ai percorsi trapiantologici, concorrendo alla rimozione degli ostacoli di ordine sociale, economico e territoriale che possono limitarne la piena fruizione.
2.
La Regione Emilia-Romagna, al fine di assicurare un’adeguata assistenza ai soggetti residenti in Emilia-Romagna che siano in attesa o abbiano subìto un trapianto d’organo presso centri trapianto situati in altre regioni italiane, interviene a sostegno degli stessi secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
