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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 maggio 2026, n. 4

DISPOSIZIONI IN MERITO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO IN CENTRI UBICATI IN ALTRE REGIONI ITALIANE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 134 del 29 maggio 2026

Art. 2
Rimborsi per interventi di trapianto effettuati in altre regioni italiane
1. Le Aziende unità sanitarie locali, secondo modalità stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale, rimborsano ai propri assistiti le spese sostenute per il viaggio, il vitto e l’alloggio correlate agli interventi di trapianto di organi, effettuati presso altre regioni italiane, con le modalità previste all'articolo 3, comma 1.
2. Le Aziende unità sanitarie locali provvedono ai rimborsi di cui al comma 1 con copertura a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse previste a finanziamento di livelli di assistenza superiori ai Livelli essenziali di assistenza (LEA) ai sensi dell’ art. 3, comma 4, della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50, e del regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale).
3. Le spese di cui al comma 1 sono oggetto di rimborso nel caso in cui occorra effettuare presso altre regioni italiane:
a) esami preliminari, tipizzazione, iscrizione in lista (work up pre-trapianto);
b) interventi di trapianto e ritrapianto, nonché interventi conseguenti a eventuali complicanze;
c) controlli successivi (follow up).
4. Il rimborso è esteso anche alle spese sostenute da un eventuale accompagnatore per l’intera durata del soggiorno, qualora il soggetto sottoposto alle prestazioni di cui al comma 3 abbia meno di diciotto anni o non sia autosufficiente ai sensi della normativa vigente, nonché qualora la presenza di un accompagnatore sia richiesta sulla base di specifici protocolli del centro trapianti extraregionale.
5. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 4, il rimborso delle spese all’eventuale accompagnatore copre esclusivamente, in relazione alle prestazioni di cui al comma 3, il giorno della prestazione e i due giorni successivi.
6. Le spese per il viaggio in treno e in aereo sono rimborsate nella misura massima di euro 150,00 a persona, per ogni tratta.
7. In caso di utilizzo di automezzo privato, il rimborso delle spese di viaggio è calcolato sulla base del costo chilometrico determinato dalle vigenti tabelle ACI, nella misura massima di euro 150,00 per ogni tratta.
8. Per il vitto e alloggio è previsto un rimborso giornaliero, rispettivamente:
a) non superiore a euro 200,00 per il paziente con l’accompagnatore;
b) non superiore a euro 150,00 per il paziente o per l’accompagnatore.
9. Qualora il soggiorno sia superiore a sei giorni, per il vitto e alloggio è previsto un rimborso, rispettivamente:
a) non superiore a euro 1.000,00 a settimana e non superiore a euro 143,00 al giorno per frazioni di settimana, per il paziente con l’accompagnatore;
b) non superiore a euro 800,00 a settimana e non superiore a euro 114,00 al giorno per frazioni di settimana, per il paziente o per l’accompagnatore.
10. Qualora il trapianto necessiti di sanificazione dell’alloggio fuori regione, sulla base di specifici protocolli del centro trapianti extraregionale, i rimborsi di cui ai commi 8 e 9 ricomprendono anche tali costi.
11. I successivi adeguamenti degli importi di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 sono disposti con apposita deliberazione della Giunta regionale.
12. Il rimborso in favore dei soggetti di cui alla presente legge è erogato nei limiti individuati dal presente articolo ed è determinato con criteri di progressività stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale avendo a riferimento le soglie di accesso alle prestazioni socio-sanitarie.
13. Per i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 4 e per il loro accompagnatore, l’entità del rimborso, nei limiti di cui al presente articolo, è sempre pari alla totalità dei costi sostenuti.
14. Per il donatore vivente, nonché per il suo eventuale accompagnatore, l’entità del rimborso, nei limiti di cui al presente articolo, è sempre pari alla totalità dei costi sostenuti.