LEGGE REGIONALE 29 maggio 2026, n. 4
DISPOSIZIONI IN MERITO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO IN CENTRI UBICATI IN ALTRE REGIONI ITALIANE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 134 del 29 maggio 2026
Art. 3
Modalità erogative del rimborso
1.
L’Azienda unità sanitaria locale competente corrisponde, in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 2, comma 1, il rimborso per le spese sostenute dietro presentazione di:
a)
documentazione del centro di cura ospedaliero extraregionale comprovante l’esecuzione delle prestazioni di cui all’articolo 2, comma 3, corredata di certificazione inerente ai trattamenti e agli accertamenti effettuati, nonché del piano di cura;
b)
documentazione comprovante le condizioni di cui all’articolo 2, commi 4 e 12;
c)
titoli di viaggio, fatture o ricevute o scontrini fiscali, ivi compresa la documentazione di cui all’articolo 2, commi da 6 a 10, sostenute con strumenti di pagamento tracciabili.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per il rimborso delle spese sostenute dal donatore vivente e dal suo eventuale accompagnatore.
