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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 maggio 2026, n. 4

DISPOSIZIONI IN MERITO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO IN CENTRI UBICATI IN ALTRE REGIONI ITALIANE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 134 del 29 maggio 2026

Art. 4
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione e sui risultati della presente legge al fine di valutare l’efficacia degli interventi di sostegno economico in favore delle persone sottoposte a trapianto di organi e dei donatori viventi.
2. A tal fine, la Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa, con cadenza triennale, una relazione che dia conto, in forma sintetica, del numero dei beneficiari, delle risorse impegnate e liquidate, nonché delle principali criticità e degli effetti degli interventi sulla riduzione degli oneri economici indiretti a carico dei nuclei familiari interessati.
3. Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge, anche ai fini dell’eventuale aggiornamento degli indirizzi e delle misure attuative.