LEGGE REGIONALE 29 maggio 2026, n. 4
DISPOSIZIONI IN MERITO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO IN CENTRI UBICATI IN ALTRE REGIONI ITALIANE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 134 del 29 maggio 2026
Art. 4
Clausola valutativa
1.
L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione e sui risultati della presente legge al fine di valutare l’efficacia degli interventi di sostegno economico in favore delle persone sottoposte a trapianto di organi e dei donatori viventi.
2.
A tal fine, la Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa, con cadenza triennale, una relazione che dia conto, in forma sintetica, del numero dei beneficiari, delle risorse impegnate e liquidate, nonché delle principali criticità e degli effetti degli interventi sulla riduzione degli oneri economici indiretti a carico dei nuclei familiari interessati.
3.
Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge, anche ai fini dell’eventuale aggiornamento degli indirizzi e delle misure attuative.
