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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 maggio 2026, n. 4

DISPOSIZIONI IN MERITO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO IN CENTRI UBICATI IN ALTRE REGIONI ITALIANE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 134 del 29 maggio 2026

Art.5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2025, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028), a valere sulla legge regionale n. 9 del 2018, nell’ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
2. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).