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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 maggio 2026, n. 5

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E DISCIPLINA DELL’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 135 del 29 maggio 2026

INDICE

Espandere area tit1 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area tit2 TITOLO II - CRITERI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO REGIONALE
Espandere area tit3 TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Principî, finalità e obiettivi
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione degli articoli 2 Sito esterno, 3 Sito esterno, 11 bis Sito esterno, 11 ter Sito esterno e 11 quinquies del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 Sito esterno (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’ articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118 Sito esterno), con la presente legge individua le ulteriori aree idonee e disciplina l’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, ivi compresi gli impianti di accumulo elettrochimico ed elettrolizzatori, nel territorio regionale.
2. Fermi restando i vincoli e le tutele stabilite dalle normative statali e regionali in materia ambientale, paesaggistica, culturale, agroalimentare, nonché i piani territoriali regionali e gli strumenti della pianificazione di bacino, approvati in applicazione delle medesime normative, la Regione con la presente legge:
a) garantisce la minimizzazione degli impatti sul paesaggio, sull’ambiente, sul patrimonio culturale, sul territorio, sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali;
b) persegue l’esigenza di massimizzare l’individuazione delle aree nelle quali installare gli impianti a fonti rinnovabili per assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di 6,3 gigawatt incrementali rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2020, fissato dalla tabella 1 contenuta nell’allegato C-bis del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno e prevede, a tale scopo, un potenziale incremento di potenza installata al 2030 di 10 gigawatt, assegnando priorità all’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi e favorendo l’uso di ambiti già urbanizzati, quali le aree industriali, artigianali, per servizi e logistica;
c) attua i principî generali enunciati all’ articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno e tende al soddisfacimento dell’interesse pubblico e al conseguimento del miglior risultato utile per la collettività;
d) qualifica le aree come idonee differenziandole sulla base della fattispecie tecnologica e della potenza dell’impianto;
e) contribuisce, di concerto con le politiche nazionali e dell’Unione europea, a perseguire gli obiettivi di efficienza, autonomia e indipendenza energetica, nonché, attraverso una strategia di diversificazione e di integrazione delle fonti, a rafforzare la stabilità e la sicurezza del sistema energetico nazionale.
3. Le aree idonee di cui al comma 1 sono costituite dalle aree elencate nell’articolo 11 bis, comma 1, e 11 ter del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno e dalle ulteriori aree indicate all’articolo 3 della presente legge. L’individuazione di una porzione di territorio regionale come area idonea non attribuisce al proponente il diritto all’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, ma determina l’applicabilità delle semplificazioni amministrative di cui all’ articolo 11 quater del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno.
4. Al fine di garantire la massima diffusione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili e assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati, ferma restando l’osservanza della disciplina in merito alle prestazioni energetiche degli edifici, gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, come definita in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies quater) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Sito esterno (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), devono prevedere l’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sulle superfici degli edifici e sui parcheggi pertinenziali, qualora non siano già previsti progetti per questi ultimi legati a differenti strategie ambientali e climatiche. Ferma restando l’osservanza della disciplina europea e statale di settore, la Giunta regionale, in tutti i casi in cui preveda la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari a favore di persone ed enti pubblici o privati, anche per la realizzazione di interventi edilizi, stabilisce criteri di priorità a favore dei progetti che prevedano gli interventi indicati nel primo periodo del presente comma.
5. Con l’obiettivo di preservare la continuità delle colture certificate in essere, come definite all’articolo 2, comma 1, lettera a) della presente legge, nelle aree agricole interessate da tali colture e idonee ai sensi dell’ articolo 11 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno e dell’articolo 3 della presente legge, è possibile installare unicamente impianti agrivoltaici aventi le caratteristiche di cui all’articolo 11 della presente legge e impianti geotermici, ove in tali aree sia accertata la presenza della risorsa geotermica.
6. I Comuni, nel rispetto dei criteri specifici previsti dalla presente legge per l’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, al fine di favorire il miglior inserimento territoriale dei medesimi impianti, possono stabilire una fascia di rispetto, comunque non superiore a 30 metri lineari dagli ambiti urbani residenziali, laddove gli interessi di benessere della collettività, di fiducia e buona fede richiedano un livello ulteriore di tutela, in conformità a quanto disposto dall’ articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno. La previsione di cui al primo periodo del presente comma non si applica per gli impianti installati in regime di attività libera aventi potenza nominale inferiore ai 200 kilowatt e per gli impianti installati su edifici e parcheggi, anche attraverso strutture di sostegno senza limiti dimensionali e senza il rispetto delle distanze dai confini.
7. Al fine di favorire una razionale distribuzione delle infrastrutture di rete indispensabili all’esercizio degli impianti, il gestore di rete, ove tecnicamente possibile, assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste al medesimo punto di connessione alla rete elettrica.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, ferme restando le definizioni statali e successive modificazioni e integrazioni, trovano applicazione le seguenti definizioni:
a) colture certificate:
1. le produzioni biologiche ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
2. le produzioni registrate presso il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata ai sensi dell’articolo 2 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari);
3. le produzioni a denominazione d’origine e a indicazione geografica, ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ottenute da produzioni vegetali realizzate nel territorio regionale e sottoposte al rispetto dei relativi disciplinari di produzione;
4. i foraggi prodotti nella zona d’origine del formaggio Parmigiano Reggiano DOP, individuati nel Disciplinare di produzione approvato con Regolamento (UE) n. 794/2011 della Commissione, dell’8 agosto 2011, recante approvazione delle modifiche del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Parmigiano Reggiano (DOP)].
b) cave ripristinate: gli ambiti del territorio regionale che siano stati interessati da attività estrattiva e che siano stati ripristinati secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) che abbiano assunto la destinazione finale agricola ovvero a invaso o bacino;
c) impianti industriali e stabilimenti: gli impianti industriali e stabilimenti di cui all’articolo 11 bis, comma 1, lettera l), n. 1 e lettera m), n. 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024 che producono emissioni in atmosfera;
d) aree di pertinenza: porzione di suolo posta a servizio di un immobile principale, nella quale sono collocati elementi di arredo, strutture all’aperto, impianti, servizi, parcheggi e altre pertinenze o manufatti accessori dell’immobile principale o che è destinata ad area libera o a verde privato;
e) zone di protezione dei siti UNESCO: le zone core e le zone buffer dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO;
f) superficie agricola utilizzata (SAU): la parte del territorio rurale costituita dall’insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli e castagneti da frutto, individuata quale valore per il calcolo dei limiti percentuali di cui all’articolo 4 della presente legge, utilizzando le banche dati ufficiali dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) che hanno a riferimento il Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA);
g) ambiti urbani residenziali: parte del territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale come disciplinato dall’articolo 33, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio);
h) centro abitato: parte del territorio come disciplinato dall’articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
i) soggetti tra loro collegati:
1. i soggetti che appartengono al medesimo gruppo societario ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile ;
2. i soggetti che sono legati da rapporti di controllo, collegamento o direzione unitaria, anche di fatto;
3. i soggetti che risultano riconducibili, direttamente o indirettamente, a un medesimo centro di interessi economici o decisionali, desumibile da elementi oggettivi quali, a titolo esemplificativo, identità o sovrapposizione degli assetti proprietari, coincidenza dei soggetti finanziatori, unicità della progettazione, della gestione o della connessione alla rete, presentazione coordinata o contestuale delle istanze.
Art. 3
Ulteriori aree regionali idonee per l’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 11 bis Sito esterno, 11 ter Sito esterno e 11 quinquies del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno, si considerano altresì idonee per l’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili le seguenti superfici e aree:
a) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di cento metri dai siti oggetto di bonifica ai sensi della parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale), nella disponibilità del richiedente purché quest’ultimo non sia responsabile dell’inquinamento;
b) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di cinquanta metri dai data center e dagli impianti del Servizio Idrico Integrato (SII) ai soli fini dell’autoconsumo;
c) le aree degli interporti;
d) le aree del territorio urbanizzato classificate come aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali aventi destinazioni produttive esistenti;
e) le cave ripristinate;
f) le rotatorie stradali qualora gli impianti siano realizzati nel rispetto del Codice della Strada;
g) per gli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano, le aree classificate dal piano urbanistico generale come ambiti specializzati per attività produttive esistenti;
h) per gli impianti geotermici, le aree del territorio regionale in cui sia accertata la presenza della risorsa geotermica;
i) le aree nella disponibilità dell’Autorità di Sistema Portuale, limitatamente alla produzione di energia per autoconsumo, per l’elettrificazione delle banchine e per i servizi per l’utenza portuale.
2. Fermo restando quanto previsto per le aree idonee di cui agli articoli 11 bis Sito esterno e 11 quinquies del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno, e fatto salvo il provvedimento negativo di compatibilità ambientale espresso nell’ambito del procedimento di Valutazione d’impatto ambientale (VIA), statale o regionale, l’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nelle restanti superfici e aree del territorio regionale è ammessa qualora risulti compatibile con le previsioni localizzative di opere pubbliche o di interesse pubblico, di interventi di recupero paesaggistico o ambientale, di lavori di sistemazione idraulica ovvero di opere volte a eliminare o attenuare le cause di rischio naturale, ovvero interventi di riuso e di rigenerazione ai sensi della legge regionale n. 24 del 2017 contenuti nella Strategia per la Qualità Urbana Ecologica e Ambientale, nel rispetto dei vincoli di cui all’ articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2017.
Art. 4
Utilizzo delle superfici agricole
1. L’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili è consentita nel rispetto del limite massimo complessivo dell’1,5 per cento della SAU regionale, determinata con riferimento all’anno 2020.
2. In ciascun Comune la SAU interessata dall’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili non può superare il 2,5 per cento della SAU comunale, determinata con riferimento all’anno 2020. Con apposita delibera, i Comuni possono derogare in aumento tale limite della SAU interessata da impianti alimentati a fonti rinnovabili, dandone comunicazione alla Regione Emilia-Romagna.
3. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo vengono considerati:
a) gli impianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2021;
b) gli impianti autorizzati e abilitati, anche se non ancora realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il valore della SAU, come calcolato ai sensi del comma 3, ha la sola finalità di garantire stabilità, omogeneità e certezza nel calcolo dei limiti della superficie agricola utilizzata e non incide sulla qualificazione urbanistica delle superfici, né sull’accertamento dell’uso agricolo effettivo, che continuano a essere disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente.
5. Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito web della Regione del raggiungimento delle soglie stabilite ai commi 1 e 2, le nuove istanze presentate sono dichiarate improcedibili, fatte salve:
a) le procedure in corso, secondo la definizione di cui all’articolo 21, comma 3;
b) le procedure aventi a oggetto gli impianti intestati a una comunità energetica rinnovabile (CER).
6. Tutti gli impianti che ricadano su SAU concorrono ai limiti previsti dal presente articolo, sia nei casi di aree individuate come idonee dalla normativa statale, sia nei casi di ogni altra superficie agricola utilizzata del territorio regionale, secondo le modalità di cui all’articolo 5.
7. La Giunta regionale, qualora ravvisi che le soglie stabilite ai commi 1 e 2 non siano congruenti con il raggiungimento dell’obiettivo di 6,3 gigawatt fissato dalla tabella 1 contenuta nell’allegato C-bis del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno e suoi eventuali incrementi, propone all’Assemblea legislativa una revisione delle medesime, coniugando comunque la tutela del settore agricolo con l’esigenza di promuovere l’incremento e la valorizzazione delle energie rinnovabili.
Art. 5
Criteri per il computo della superficie agricola interessata da impianti alimentati a fonti rinnovabili
1. Ai fini dell’applicazione dei limiti di cui all’articolo 4, la SAU interessata dall’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, ancorché solo autorizzati e abilitati, è determinata sulla base dei seguenti criteri:
a) per gli impianti fotovoltaici a terra, è pari all’intera superficie sulla quale insiste l’impianto, così come risultante dalla delimitazione della relativa recinzione;
b) per gli impianti agrivoltaici, così come definiti dall’articolo 11, è pari al 30 per cento dell’intera superficie agricola interessata dalla realizzazione dell’impianto ovvero alla proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno nella loro massima estensione, qualora maggiore;
c) per gli impianti eolici, è determinata dalla superficie derivante dalla proiezione al suolo dell’area di spazzamento del rotore, nonché dalla superficie della viabilità di accesso e di servizio, qualora realizzata a uso esclusivo dell’impianto;
d) per gli impianti di produzione di energia da biogas, di produzione di biometano e da biomasse, è determinata dall’intera superficie agricola occupata dalle strutture dell’impianto;
e) per gli impianti di accumulo elettrochimico, è pari all’intera superficie agricola interessata dall’impianto;
f) per gli impianti idroelettrici, è limitata alle superfici agricole eventualmente occupate dalle opere di presa, dalle condotte, dalle vasche e dalle centrali.
2. Per gli interventi finalizzati alla realizzazione di impianti su SAU, la documentazione di progetto deve sempre contenere un quadro riepilogativo predisposto da tecnico abilitato recante l’indicazione in forma cartografica e numerica:
a) della superficie complessiva interessata dal progetto;
b) della superficie agricola utilizzata (SAU).
3. La struttura regionale competente in materia di agricoltura assicura la gestione unitaria del monitoraggio dei limiti della SAU di cui all’articolo 4, commi 1 e 2 e la pubblicazione dei relativi dati, sulla base delle comunicazioni contenenti i dati di cui al comma 2 del presente articolo, trasmesse dalle Amministrazioni procedenti o dalle strutture organizzative competenti, a seguito del perfezionamento o del rilascio del titolo abilitativo, nonché dell’acquisizione del modello unico previsto per l’attività libera.
Art. 6
Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale
1. In conformità ai limiti stabiliti dall’articolo 8, comma 4, lettera m), numero 2, e dall’ articolo 9, comma 10, lettera d), del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno, l’Amministrazione procedente ovvero la Conferenza di servizi, qualora prevista, stabilisce misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carattere non meramente patrimoniale dirette al miglioramento ambientale, al corretto inserimento paesaggistico e territoriale e alla mitigazione degli effetti negativi dei nuovi impianti alimentati a fonti rinnovabili, tenendo conto delle caratteristiche, delle dimensioni e degli impatti degli stessi, anche in ragione del cumulo di impianti di cui all’articolo 7.
2. Qualora il progetto preveda l’installazione di un impianto alimentato a fonti rinnovabili nel territorio urbanizzato o in ambito confinante con lo stesso, l’Amministrazione procedente può altresì richiedere la realizzazione di dotazioni ecologiche e ambientali ai sensi dell’ articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2017.
3. Le misure di compensazione di cui al comma 1 possono altresì prevedere, a favore del Comune territorialmente interessato, la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di misure che comunque perseguano la diffusione di impianti alimentati a fonti rinnovabili in autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER).
4. I titoli che abilitano l’installazione degli impianti individuano le modalità e i tempi di attuazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale. La mancata attuazione delle misure di compensazione nel rispetto del termine previsto nel cronoprogramma approvato, quale parte integrante del progetto autorizzato o abilitato, comporta, previa diffida e assegnazione di un termine per adempiere, l’applicazione delle sanzioni di cui all’ articolo 11 del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno.
5. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce apposite linee guida in merito alle opere e alle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale di cui al presente articolo, assicurando criteri omogenei di proporzionalità e pertinenza, in coerenza con le indicazioni statali. Le linee guida cessano di avere applicazione a partire dall’entrata in vigore del decreto adottato ai sensi dell’ articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno.
6. Nel medesimo termine di cui al comma 5 la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le indicazioni progettuali utili per il miglior inserimento paesaggistico degli impianti alimentati a fonti rinnovabili da installare nel territorio regionale.
Art. 7
Cumulo di impianti alimentati a fonti rinnovabili
1. In applicazione di quanto disposto dall’articolo 7, comma 3 e dall’ articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno, il cumulo delle istanze e delle potenze ai fini dell’individuazione del regime amministrativo si applica esclusivamente nei casi in cui risulti accertato un frazionamento artificioso dell’intervento, riconducibile a un unico progetto unitario o a un unico soggetto o a soggetti tra loro collegati, localizzato nel medesimo Comune o in Comuni contermini.
2. Nei casi di cui al comma 1, due o più istanze presentate dal medesimo soggetto o da soggetti tra loro collegati, relative alla stessa tipologia di fonte rinnovabile e localizzate in una fascia di un chilometro dal perimetro esterno delle aree nelle quali si intende installare l’impianto, nel medesimo Comune o in Comuni contermini, sono considerate come un’unica domanda e si applica il regime amministrativo previsto per il valore cumulato, determinato sulla base della sommatoria delle potenze:
a) per gli interventi assoggettati ad attività libera, si applica il regime della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), qualora la potenza dell’impianto da installare cumulata a quella degli impianti autorizzati, abilitati o installati nella medesima fascia superi la soglia prevista per il regime di attività libera;
b) nel caso di interventi assoggettati alla PAS, si applica il regime dell’autorizzazione unica, qualora la potenza dell’impianto da installare cumulata a quella degli impianti autorizzati, abilitati o installati nella medesima fascia superi la soglia prevista per il regime della PAS.
3. Le previsioni di cui al comma 1 e 2 non si applicano agli impianti installati su edifici e parcheggi, né agli impianti installati in regime di attività libera aventi potenza nominale inferiore ai 200 kilowatt, né agli interventi di rifacimento, potenziamento o ricostruzione di impianti esistenti che non comportino incremento dell’area occupata e non siano riconducibili a frazionamento artificioso.
Art. 8
Monitoraggio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili e strumenti di supporto
1. La Giunta regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di energia, provvede al monitoraggio della potenza entrata in esercizio da fonti rinnovabili, al fine della verifica del conseguimento degli obiettivi di sviluppo e valorizzazione delle fonti rinnovabili e del rilevamento della loro diffusione nel territorio regionale, nonché della potenza autorizzata o assentita.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce il sistema per il monitoraggio della SAU, corredato della cartografia utile a verificare con cadenza semestrale il rispetto del limite su scala comunale e regionale di cui all’articolo 4 della presente legge, tenendo conto dei dati relativi agli impianti realizzati, autorizzati e abilitati, contenuti nella documentazione presentata dal proponente e forniti dalle Amministrazioni procedenti secondo le modalità di cui all’articolo 5 della presente legge.
3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce il sistema di mappatura delle aree idonee nel territorio regionale, nonché gli scenari, differenziati per tipologia di fonte rinnovabile, di potenza installabile in coerenza con gli obiettivi regionali. Il sistema di mappatura costituisce una rappresentazione ricognitiva e non conformativa delle aree idonee rispetto alla totalità del territorio regionale.
4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la struttura regionale competente in materia urbanistica indica i criteri e le modalità omogenee di aggiornamento della tavola dei vincoli utili alla ricognizione delle tutele per l’attuazione della ponderazione degli interessi di cui all’ articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno.
5. La Regione assicura la pubblicazione, l’accessibilità e l’aggiornamento dei dati di monitoraggio di cui al presente articolo, anche mediante strumenti digitali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Art. 9
Compiti di vigilanza e sanzioni
1. L’Amministrazione procedente, attraverso le strutture organizzative competenti, esercita la vigilanza sugli impianti alimentati a fonti rinnovabili di propria competenza per assicurare che l’installazione degli stessi sia conforme alle norme di legge nonché alle prescrizioni, ai requisiti e alle condizioni fissate dai titoli abilitativi e dai procedimenti che ne hanno consentito la realizzazione.
2. La Regione garantisce, attraverso la struttura competente in materia di agricoltura, il monitoraggio della SAU di cui all’articolo 4, nonché il monitoraggio relativo agli obiettivi FER, attraverso la struttura regionale competente in materia di energia.
3. Il Comune irroga le sanzioni di cui all’ articolo 11 del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno anche nei seguenti casi:
a) conseguimento del titolo sulla base di false dichiarazioni o di documentazione falsa o mendace;
b) frazionamento fraudolento ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della presente legge al fine di eludere l'applicazione del regime amministrativo previsto per il valore cumulato delle potenze.
4. Il proponente deve presentare, a corredo dell’istanza e per ciascuna tipologia di impianto, idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata a prima richiesta e senza eccezioni, finalizzata alla copertura dei costi di rimozione dell’impianto e di ripristino dello stato dei luoghi comprensivo della completa rimozione delle opere interrate e delle fondazioni, del recupero geomorfologico del sito e dello smaltimento dei materiali. La garanzia è prestata per l’intera durata dell’impianto e per un periodo non inferiore a tre anni successivi alla dismissione dell’impianto e deve essere aggiornata a carico del proponente con cadenza quinquennale.
5. Nel caso di società di progetto o società veicolo, la garanzia fideiussoria deve essere assistita da controgaranzia della società controllante ovvero dei soggetti finanziatori dell’intervento.
6. La garanzia di cui al comma 4 viene esperita anche nei casi di cui al comma 3 ed è escutibile dall’Amministrazione procedente nei limiti dei costi effettivamente sostenuti.
TITOLO II
CRITERI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO REGIONALE
CAPO I
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Art. 10
Impianti fotovoltaici a terra
1. In applicazione dell’articolo 1, comma 2, lettera c) della presente legge, per l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole di cui all’ articolo 11 bis, comma 1, lettera l), numero 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno, è previsto un innalzamento, pari al 30 per cento, della soglia di potenza degli interventi soggetti al regime della PAS e ricompresi nell’allegato B al decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno, qualora l’energia prodotta sia destinata almeno per il 50 per cento ad una o più delle seguenti fattispecie:
a) per l’autoconsumo dell’impresa dal cui perimetro dell’area di pertinenza è calcolata la fascia di 350 metri di cui al medesimo articolo 11 bis, comma 1, lettera l), numero 1;
b) per l’autoconsumo di una delle imprese che siano insediate nel medesimo ambito specializzato per attività produttiva;
c) per l’autoconsumo diffuso di imprese insediate nel territorio regionale ai sensi dell’ articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 Sito esterno (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio), anche attraverso contratti di fornitura di energia elettrica a lungo termine (Power Purchase Agreement – PPA) con clienti finali insediati nella regione Emilia-Romagna, di durata contrattuale non inferiore a cinque anni.
2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, in sede di presentazione dell’istanza, i proponenti devono allegare un’apposita dichiarazione e relativa documentazione tecnica attestanti la destinazione all’autoconsumo dell’energia prodotta. Nel caso di contratti di PPA, i proponenti dovranno presentare una dichiarazione di impegno alla sottoscrizione, prima della messa in rete dell’impianto.
3. Il proponente è tenuto a mantenere per tutta la durata dell’impianto le condizioni di destinazione dell’energia di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui una o più delle modalità dichiarate di cui al comma 1 venga meno, ivi compresi i casi di risoluzione o cessazione dei contratti PPA, entro i successivi sei mesi il proponente è tenuto a riattivare una o più delle modalità di destinazione dell’energia di cui al medesimo comma, individuando nuovi clienti finali o nuove configurazioni ammissibili.
5. Qualora l’Amministrazione procedente accerti il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 1, anche per effetto dell’omessa attivazione di modalità alternative di cui al comma 4, si applicano le sanzioni previste dall’ articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno.
6. L’installazione degli impianti fotovoltaici a terra nelle aree di cui all’ articolo 11 bis, comma 1, lettera l), numeri 1 e 4, del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno, non deve comunque pregiudicare la funzionalità delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche dell’insediamento, con particolare riguardo all’accessibilità delle persone, delle merci e dei mezzi di intervento e soccorso, né interessare le dotazioni ecologiche e ambientali e ogni altra misura di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale prescritta dalla pianificazione; deve inoltre assicurare il mantenimento della quota dei parcheggi pertinenziali e pubblici prescritta dalla disciplina urbanistica vigente. Nel caso di nuovi insediamenti, i parcheggi pertinenziali e pubblici prevedono l’installazione di impianti fotovoltaici su strutture di sostegno.
7. Fuori dalle aree idonee di cui all’ art. 11 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 2 e dall’articolo 4 della presente legge, nelle restanti aree agricole l’installazione di impianti fotovoltaici a terra è altresì ammissibile ove gli impianti di potenza non superiore a 1 megawatt siano intestati a una comunità energetica rinnovabile, nonché per quelli la cui energia prodotta sia ceduta integralmente alla comunità ai sensi dell’ articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 Sito esterno o per quelli realizzati sulla base di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all’ articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 Sito esterno (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 Sito esterno, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
8. L’installazione di impianti fotovoltaici in area classificata agricola dai vigenti piani urbanistici deve escludere qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi.
9. Ai fini dell’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree idonee di cui all’ articolo 11 bis, comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno, il proponente allega all’istanza per gli impianti fotovoltaici a terra un’attestazione in merito all’assenza di colture certificate nel triennio precedente. L’attestazione è redatta e sottoscritta da un libero professionista iscritto al relativo ordine o collegio professionale competente in materia agronomica o forestale, redatta secondo i contenuti dei fascicoli aziendali detenuti e gestiti dai Centri di Assistenza Agricola.
Art. 11
Impianti agrivoltaici
1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 8, e dall’ articolo 11 bis, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno, l’installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole è consentita, a condizione che sia garantita la continuità dell’attività agricola sul fondo interessato.
2. La continuità dell’attività agricola è assicurata qualora la produzione lorda vendibile (PLV) effettiva del fondo non risulti inferiore all’80 per cento della produzione lorda vendibile standard, determinata in relazione alle medesime colture, produzioni e prezzi, considerando la produzione media nel Comune di riferimento.
3. Ai fini della determinazione della produzione lorda vendibile standard, le rese colturali di riferimento delle colture praticate e le produzioni zootecniche sono calcolate applicando i valori determinati dalla Regione Emilia-Romagna e desunti da fonti ufficiali, quali il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA), i dati elaborati dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo alimentare (ISMEA) o altre fonti pubbliche omogenee e periodicamente aggiornate, rappresentative di condizioni ordinarie di produzione.
4. Il rispetto della condizione di cui al comma 2 è verificato con cadenza triennale, tenendo conto della PLV generata nel triennio al fine di considerare i normali cicli produttivi. Nell’ambito del triennio di determinazione della PLV effettiva, non sono considerate rilevanti le riduzioni della stessa imputabili a eventi climatici eccezionali, fitopatie o altre cause non riconducibili alla presenza o al funzionamento dell’impianto, purché adeguatamente documentate.
5. In sede di presentazione dell’istanza, ai fini della verifica dei requisiti di cui al comma 2, il proponente produce una relazione agronomica asseverata, redatta e sottoscritta da un libero professionista iscritto al relativo ordine o collegio professionale competente in materia agronomica o forestale, secondo i contenuti dei fascicoli aziendali detenuti e gestiti dai Centri di Assistenza Agricola.
6. La relazione agronomica attesta:
a) le caratteristiche agronomiche del fondo e la sua idoneità allo svolgimento dell’attività agricola;
b) la compatibilità dell’impianto con l’utilizzo agricolo del fondo, con particolare riferimento all’accessibilità, all’utilizzabilità delle superfici, alla meccanizzazione delle operazioni agricole, all’irrigabilità e alla gestione idraulica;
c) le colture o le modalità di utilizzo agricolo previste sul fondo, ai fini della determinazione della produzione lorda vendibile di cui al comma 2;
d) nel caso di attività zootecniche, i criteri e i parametri adottati per la determinazione della PLV ai sensi del comma 2.
7. Ai fini del monitoraggio, viene presentata all’Amministrazione procedente e al Comune territorialmente interessato una relazione agronomica asseverata, con cadenza triennale, che attesta:
a) la produzione lorda vendibile effettiva, determinata secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4;
b) la destinazione delle superfici all’attività agricola e la continuità dell’utilizzo;
c) l’assenza di condizioni di abbandono o utilizzi impropri delle superfici, ivi inclusa la presenza di rifiuti o materiali non connessi all’attività agricola.
8. Trascorsi tre anni dall’installazione dell’impianto agrivoltaico, qualora in esito alle verifiche sulla relazione di cui al comma 7, effettuate dal Comune territorialmente competente in ordine al mantenimento delle condizioni di cui al comma 2, sia accertata una perdita della produzione lorda vendibile che non consente il rispetto della misura stabilita al medesimo comma 2, il Comune o l’Amministrazione che ha rilasciato il titolo autorizzatorio avvia un procedimento teso ad acquisire un piano triennale di rientro per il recupero della produttività agricola, sulla base di una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato.
9. La struttura regionale competente in materia di agricoltura supporta i Comuni per agevolare la verifica prevista dall’ articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno, anche attraverso una specifica commissione tecnica nominata dalla Giunta regionale.
10. Il monitoraggio del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo è effettuato dalla Regione, anche avvalendosi delle informazioni contenute nell’Anagrafe delle Aziende Agricole, nell’Anagrafe zootecnica nonché in altre fonti di dati geospaziali disponibili.
11. Sulla base degli esiti del monitoraggio, adeguatamente motivati, l’Amministrazione procedente, su proposta della struttura regionale competente in materia di agricoltura, attiva i procedimenti conseguenti previsti dal presente articolo.
12. Il Comune irroga le sanzioni di cui all’ articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno nei seguenti casi:
a) il mancato recupero della produttività agricola all’esito del piano triennale di rientro di cui al comma 8;
b) uno scostamento, accertato su base triennale, superiore al 20 per cento della produzione lorda vendibile di riferimento, non giustificato da cause agronomiche, climatiche o fitosanitarie documentate;
c) l’abbandono dell’attività agricola per due annualità consecutive, inteso come assenza documentata di coltivazioni, pratiche agronomiche o attività zootecniche coerenti con il piano aziendale e con la relazione agronomica.
13. I Comuni adottano i provvedimenti urbanistico-edilizi conseguenti agli esiti delle verifiche, inclusi gli atti di ripristino e di rimozione dell’impianto nei casi di decadenza del titolo abilitativo.
14. Tutti gli interventi devono prevedere un piano di ripristino che garantisca il recupero della piena utilizzabilità agronomica del suolo entro un periodo massimo di tre anni agrari.
15. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità di attuazione del presente articolo.
Art. 12
Impianti flottanti
1. In applicazione di quanto disposto dall’ articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla Direttiva Quadro Acque, anche al fine di tutelare la biodiversità, gli impianti flottanti possono essere installati nei bacini e invasi del territorio regionale, nonché nelle aree di cava aventi destinazione finale a invaso o bacino. L’installazione è consentita fino a una percentuale massima dell’80 per cento della superficie libera dello specchio d’acqua, garantendo comunque una fascia libera di almeno dieci metri dalla sponda e dalle strutture idrauliche.
2. In caso di installazione di impianti flottanti in bacini e invasi artificiali privi di vincoli, non trova applicazione la percentuale massima di occupazione di cui al comma 1.
3. Qualora gli interventi di cui al presente articolo ricadano in ambiti rientranti nella Rete Natura 2000 o abbiano effetti significativi sulla medesima, deve essere effettuata la Valutazione di Incidenza e devono essere rispettate le misure di conservazione del sito.
4. Per la realizzazione dell’impianto flottante, le misure di compensazione possono consistere nel contestuale ampliamento delle aree naturali e delle aree di foraggiamento degli animali presenti nel sito, mediante la realizzazione di siepi perimetrali di almeno 5 metri di larghezza, possibilmente alberate, all’esterno dell’eventuale fascia di elofite (canneto) che cinge il bacino; tali fasce arbustive e arboree devono essere realizzate con le specie igrofile caratteristiche degli ambienti ripariali regionali.
5. L’installazione è comunque preclusa nelle aree del bacino in cui la profondità sia uguale o inferiore ai 3 metri, fatta eccezione per gli impianti di cui al comma 2.
CAPO II
ALTRE TIPOLOGIE DI IMPIANTI
Art. 13
Impianti eolici
1. In applicazione dei principi stabiliti dall’ articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno, l’installazione degli impianti eolici nelle aree agricole è subordinata alla verifica di un’adeguata producibilità energetica degli stessi, calcolata sulla base della caratterizzazione anemologica del sito prescelto, al fine di contemperare gli eventuali impatti territoriali, ambientali e paesaggistici. L’impianto deve conseguentemente assicurare una produzione minima di 2300 ore equivalenti all’anno.
2. È comunque ammissibile l’installazione di:
a) un’unica pala per richiedente ivi insediato, avente potenza nominale complessiva non superiore a 60 kilowatt nelle aree agricole;
b) impianti eolici destinati prevalentemente all’autoconsumo, con potenza nominale complessiva non superiore a 200 kilowatt per ciascun sito, a servizio di attività produttive, agricole, artigianali, anche nell’ambito di comunità energetiche rinnovabili;
c) impianti eolici con potenza nominale complessiva non superiore a 20 kilowatt per richiedente ivi insediato e in regime di autoproduzione nelle zone D dei Parchi nazionali, interregionali e regionali;
d) impianti eolici in aree ad altezza superiore ai 1200 metri, sui crinali individuati dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) come oggetto di particolare tutela ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera a) del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), nonché sui dossi di pianura di cui all’articolo 20, comma 2, del PTPR, qualora siano realizzati a servizio di attività ivi insediate, tra cui gli impianti di risalita e altre strutture a essi funzionali, in regime di autoproduzione;
e) impianti microeolici sugli edifici esistenti ovunque ubicati, nell’osservanza della normativa di tutela degli stessi e delle norme di sicurezza antisismica;
f) nelle aree incluse nella Rete Natura 2000, interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, degli impianti eolici che non comportino un aumento del numero degli aerogeneratori e dell’impatto sul sito, in relazione agli obiettivi di conservazione, nonché impianti eolici per autoproduzione, con potenza complessiva non superiore a 20 kilowatt per richiedente. Per tali interventi è sempre richiesta l’effettuazione della valutazione di incidenza.
3. L’installazione degli impianti eolici, sia in fase di progettazione sia in fase di valutazione di compatibilità dei progetti presentati, deve tenere conto degli elementi per il corretto inserimento nel paesaggio, ivi compresi i coni di visualità panoramica e le visuali da e verso gli insediamenti storici presenti nelle vicinanze e, dal punto di vista percettivo, la conservazione dei valori paesaggistici espressi dalle aree contermini tutelate, e sul territorio stabiliti dalle apposite linee guida nazionali.
4. Ai fini del rispetto dei limiti di producibilità degli impianti eolici dovrà essere effettuata una rilevazione tramite torri anemometriche o telerilevamento con strumentazione tipo “LiDAR” (Light Detection and Ranging) localizzate al massimo entro un chilometro dal sito sede di impianto all’interno dello stesso ambito orografico, per una durata minima di un anno. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, attraverso l’approvazione di apposite linee guida, può prevedere modalità di calcolo della producibilità degli impianti attraverso l’analisi di dati satellitari.
5. Le misure anemometriche devono essere rappresentative dell’intera area di impianto, tenuto conto della complessità orografica e delle condizioni anemologiche locali. Nel caso di impianti eolici con estensione superiore a un chilometro, il proponente è tenuto a prevedere un numero adeguato e distribuito di punti di misura.
6. Il proponente è tenuto a trasmettere i dati anemometrici nella loro forma originaria, completi, non aggregati, unitamente ai metadati descrittivi delle condizioni di misura, della strumentazione utilizzata e delle modalità di acquisizione. I dati devono essere corredati di idonei sistemi di certificazione e protezione, atti a garantirne l’integrità, la non modificabilità, la tracciabilità della provenienza e la riferibilità temporale, anche mediante marcatura temporale o strumenti equivalenti.
7. Al fine di preservare la qualità acustica degli ambienti abitativi, dei beni tutelati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Sito esterno (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Sito esterno) e dalla pianificazione urbanistica comunale, l’installazione degli impianti eolici deve comunque osservare la classificazione acustica del territorio, nonché le aree silenziose in aperta campagna di cui alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale - Dichiarazione della Commissione in sede di comitato di conciliazione sulla direttiva relativa alla valutazione ed alla gestione del rumore ambientale, come recepita dal decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 marzo 2022, n. 16 (Definizione delle modalità per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-bis, articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 Sito esterno).
8. L’installazione di impianti eolici è subordinata alla verifica del rischio idrogeologico da parte degli enti competenti e delle condizioni di stabilità geomorfologica nell’area di intervento e nelle relative pertinenze.
Art. 14
Impianti di produzione di energia da biogas, di produzione di biometano e di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali
1. In applicazione dei principî stabiliti dall’ articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno, nelle aree aventi destinazione agricola, gli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano devono essere alimentati in misura pari almeno al 50 per cento con residui di produzione, ivi inclusi gli effluenti di allevamento, prodotti dall’azienda che ha realizzato l’impianto o da aziende ubicate in un raggio di 30 chilometri. Quanto previsto al primo periodo del presente comma non trova applicazione in caso di conversione di impianti a biogas già autorizzati nel territorio rurale in impianti di produzione di biometano, nonché in caso di impianti gestiti da imprese, tra loro associate o consorziate in qualsiasi forma, con sede operativa in Emilia-Romagna e alimentati esclusivamente con residui di produzione, ivi inclusi gli effluenti di allevamento, e colture prodotti sul territorio regionale dalle stesse imprese.
2. L’installazione degli impianti di cui al comma 1 è sempre consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) nelle aree del sistema dei crinali e del sistema collinare, ad altezze superiori ai 1200 metri (articolo 9, comma 5, del PTPR), qualora l’impianto sia installato dal richiedente ivi insediato in regime di autoconsumo;
b) nelle zone D dei Parchi nazionali, interregionali e regionali, nonché nelle aree facenti parte della Rete Natura 2000, a condizione che gli impianti siano installati dal richiedente ivi insediato alla data di entrata in vigore della presente legge in regime di autoconsumo prevalente.
3. Gli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano devono osservare le seguenti condizioni:
a) l’autorizzazione all’installazione dell’impianto deve definire un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene redatto in base alla vigente disciplina regionale di settore;
b) per l’installazione degli impianti deve essere comunque garantita una fascia di rispetto dagli ambiti urbani residenziali e dai centri abitati collocati all’interno del territorio rurale di cinquecento metri e di un chilometro in presenza di recettori sensibili, quali aree destinate a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche.
4. Le previsioni di cui al comma 3, lettera b) non si applicano agli impianti di potenza fino a 350 kilowatt elettrici o 1 megawatt termico, nonché agli impianti di potenza fino a 250 standard metri cubi, alimentati esclusivamente con i residui di produzione e prodotti delle aziende e siano realizzati in adiacenza alle stesse.
5. Al fine di evitare o ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, gli impianti di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali possono essere realizzati solo se conformi a quanto previsto dalla pianificazione regionale di tutela della qualità dell’aria.
6. Ad esclusione degli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di energia da combustione diretta di biomasse di potenza fino a 350 kilowatt elettrici o 1 megawatt termico, nonché degli impianti di produzione di biometano di potenza fino a 250 standard metri cubi, gli impianti di cui al presente articolo devono essere collocati in un sito nelle vicinanze del sistema della viabilità principale e senza attraversamento degli ambiti urbani residenziali e devono prevedere la realizzazione di costruzioni o aree adibite al parcheggio di veicoli al servizio esclusivo dell’impianto stesso, nonché spazi riservati alle operazioni di carico e scarico dei materiali allo scopo di prevenire le emissioni odorigene.
7. Gli impianti di produzione da gas di discarica e da gas residuati da processi di depurazione sono ammessi nell’osservanza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente articolo esclusivamente nell’ambito delle aree di pertinenza degli impianti delle discariche e dei depuratori ove sono prodotti.
8. Qualora in una fascia di un chilometro dal perimetro esterno delle aree nelle quali si intende installare l’impianto siano collocati altri impianti della stessa tipologia, trovano applicazione i seguenti criteri:
a) per gli interventi assoggettati ad attività libera, si applica il regime della PAS, qualora la potenza dell’impianto da installare cumulata a quella degli impianti autorizzati, abilitati o installati nella medesima fascia superi la soglia prevista per il regime di attività libera;
b) nel caso di interventi assoggettati alla PAS, si applica il regime dell’autorizzazione unica, qualora la potenza dell’impianto da installare cumulata a quella degli impianti autorizzati, abilitati o installati nella medesima fascia superi la soglia prevista per il regime della PAS.
Art. 15
Impianti idroelettrici
1. Ferma restando l’osservanza della disciplina in materia di concessione di derivazione di acque per uso idroelettrico, gli impianti idroelettrici possono essere installati alle seguenti condizioni:
a) deve essere rispettato quanto stabilito dalla Regione Emilia-Romagna in materia di derivazione d’acqua pubblica ad uso idroelettrico;
b) gli impianti idroelettrici e le opere infrastrutturali connesse possono essere installati nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua (articolo 17 del PTPR), a condizione che il progetto verifichi la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato dall’opera stessa, con riferimento a un tratto significativo del corso d’acqua e a un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative;
c) gli impianti e le opere infrastrutturali connesse possono essere installati negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (articolo 18 del PTPR) alle seguenti prescrizioni:
1. qualora siano collocati all’interno dell’alveo inciso del corso d’acqua, a condizione che siano integrate alla briglia e non alterino la funzionalità idraulica dello stesso;
2. qualora siano collocati al di fuori dell’alveo inciso del corso d’acqua, a condizione che risultino completamente interrati e non alterino i caratteri di naturalità del sito;
3. nella fase di cantierizzazione degli impianti devono essere ridotti al minimo gli impatti sulla funzionalità del corso d’acqua e la compromissione degli elementi di naturalità presenti e deve essere previsto il completo ripristino dei luoghi dopo la realizzazione delle opere.
Art. 16
Impianti di accumulo elettrochimico ed elettrolizzatori
1. Per l’installazione degli impianti di accumulo elettrochimico, degli elettrolizzatori, nonché degli impianti con tecnologie a essi assimilabili, che non si configurino come opere connesse di impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili e che non siano funzionalmente asserviti e integrati a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili autorizzati o in corso di autorizzazione, deve essere garantita una fascia di rispetto dagli ambiti urbani residenziali e dai centri abitati collocati all’interno del territorio rurale di cinquecento metri e di un chilometro in presenza di recettori sensibili, quali aree destinate a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche.
2. La dismissione degli impianti di cui al comma 1, installati in area agricola, deve assicurare il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi, anche attraverso l’escussione della relativa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prestata.
Art. 17
Partecipazione
1. Per gli interventi di installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili soggetti a Procedura di VIA, almeno dieci giorni prima della presentazione dell’istanza di VIA il proponente è tenuto a informare il Comune territorialmente competente presentando un documento contenente una sommaria descrizione dell’intervento.
2. Il proponente, in accordo con il Comune di cui al comma 1, organizza un incontro pubblico di presentazione del progetto, al fine di darne informazione ai cittadini e consentire il coinvolgimento della popolazione residente nell’area interessata dall’intervento.
3. In occasione dell’incontro di cui al comma 2, il soggetto proponente è tenuto a illustrare le caratteristiche del progetto, quali la tipologia dell’intervento, la potenza dell’impianto, la localizzazione dello stesso e il contesto territoriale.
4. L’incontro di cui al comma 2 non incide sulle tempistiche e sullo svolgimento dei procedimenti abilitativi e autorizzativi disciplinati dal decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno ed è funzionale all’eventuale esercizio, da parte di cittadini, delle tutele e garanzie previste dalla normativa vigente.
Art. 18
Tavolo regionale di coordinamento per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e delle infrastrutture di rete
1. È istituito il Tavolo regionale di coordinamento per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e delle infrastrutture di rete, con funzioni di confronto tecnico e supporto alla programmazione regionale in materia di transizione energetica.
2. Il Tavolo di cui al comma 1 è composto da rappresentanti della Regione Emilia‑Romagna competenti in materia di energia, ambiente e territorio, nonché dai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica operanti nel territorio regionale, nonché da un rappresentante designato dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) – sezione regionale, da un rappresentante designato dall’Unione delle Province d’Italia (UPI) – sezione regionale e da un rappresentante designato dalla Città Metropolitana di Bologna, al fine di assicurare il raccordo istituzionale con il sistema delle autonomie locali.
3. Su invito della Regione, in relazione a specifiche esigenze tematiche, è ammessa, senza carattere di stabilità, la partecipazione di ulteriori soggetti istituzionali o portatori di competenze tecniche.
4. Il Tavolo di cui al comma 1 svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) analizzare l’andamento dello sviluppo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio regionale, anche in relazione alla capacità delle infrastrutture di rete;
b) analizzare le principali criticità tecniche e infrastrutturali connesse alla connessione degli impianti alle reti elettriche;
c) favorire il coordinamento informativo e tecnico tra la Regione, i gestori di rete e gli altri soggetti istituzionali coinvolti;
d) supportare la Regione nella valutazione degli effetti delle politiche regionali sul sistema elettrico e sull’evoluzione delle reti.
5. Il Tavolo non esercita funzioni autorizzative, decisionali o vincolanti e non incide sui procedimenti di rilascio dei titoli abilitativi, che restano disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente.
6. Gli esiti delle attività del Tavolo possono essere utilizzati dalla Regione ai fini delle attività di monitoraggio previste dalla presente legge e, in particolare, nell’ambito della clausola valutativa di cui all’articolo 19.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 19
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della presente legge e ne valuta l’impatto rispetto al processo di transizione ecologica e al raggiungimento degli obiettivi di installazione di impianti a fonti rinnovabili assegnati alla Regione Emilia-Romagna. In particolare, la relazione contiene i seguenti dati e informazioni:
a) numero delle istanze autorizzative presentate, con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;
b) numero delle istanze relative a procedure di valutazione ambientale, con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;
c) numero delle autorizzazioni rilasciate, con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;
d) numero di PAS pubblicate, con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;
e) potenza aggiuntiva entrata in esercizio;
f) percentuale di SAU regionale interessata dall’installazione di impianti a fonti rinnovabili;
g) eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge.
2. La Giunta regionale, qualora ravvisi che i contenuti della presente legge non siano congruenti con il raggiungimento dell’obiettivo di 6,3 gigawatt fissato dalla tabella 1 contenuta nell’allegato C-bis del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno, propone all’Assemblea legislativa misure adeguative della presente legge, coniugando comunque la tutela dell’ambiente, della biodiversità, del paesaggio, del patrimonio culturale e del settore agricolo con l’esigenza di promuovere l’incremento e la valorizzazione delle energie rinnovabili.
Art. 20
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 21
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 Sito esterno (Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4 Sito esterno, cessano di avere applicazione tutti gli atti e le previsioni regionali che dettano criteri e condizioni localizzative in merito all’installazione di impianti a fonti rinnovabili e, in particolare:
a) la deliberazione dell'Assemblea legislativa 6 dicembre 2010, n. 28 (Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica);
b) la deliberazione dell’Assemblea legislativa 26 luglio 2011, n. 51 (Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica);
c) la deliberazione dell’Assemblea legislativa 23 maggio 2023, n. 125 (Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio), a eccezione delle previsioni aventi a oggetto le tipologie impiantistiche relative alle colture di pregio.
2. Le previsioni dei provvedimenti regionali attuativi delle deliberazioni di cui al comma 1 che risultino compatibili con le previsioni della presente legge continuano ad avere applicazione, e ogni rinvio alle disposizioni dei provvedimenti indicati al comma 1 si intende riferito alle disposizioni vigenti.
3. Per le procedure in corso prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 175 del 2025 Sito esterno continuano a trovare applicazione le disposizioni statali e regionali vigenti. Per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie e quelle di valutazione ambientale per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 175 del 2025 Sito esterno, nonché quelle per le quali si siano concluse positivamente le procedure di valutazione ambientale e non sia stata ancora avviata la relativa procedura abilitativa o autorizzativa nel rispetto dei periodi di validità dei provvedimenti valutativi.
4. Le previsioni della presente legge si applicano alle procedure per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto non risulti compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 22
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.