LEGGE REGIONALE 11 giugno 2026 , n. 6
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001, N. 24 (DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO) PER INCREMENTARE L’OFFERTA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E QUALIFICARE L'OSSERVATORIO REGIONALE DEL SISTEMA ABITATIVO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 148 dell' 11 giugno 2026
INDICE
Art. 1 - Modifica dell’
articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2001
Art. 2 - Modifiche all’
articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001
Art. 3 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica dell’
articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2001
1.
Dopo il
comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), è inserito il seguente:
“2 bis.
La Regione mette a disposizione dei Comuni e dei soggetti gestori degli alloggi di ERP il sistema informativo integrato del patrimonio di ERP, che consente l’analisi continua di tutte le fasi di gestione e assegnazione. Il sistema costituisce la banca dati unica regionale dell’Osservatorio di cui al comma 1 e dell’Anagrafe di cui all’articolo 17 e assolve automaticamente al debito informativo di cui all’articolo 17, comma 3. La Regione, i Comuni e i soggetti gestori sono autorizzati al trattamento dei dati raccolti, nel rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le funzionalità e le modalità di utilizzo del sistema.”.
Art. 2
Modifiche all’
articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001
1.
Al
comma 5 bis dell’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001, dopo le parole
“canone determinato in base ai costi di investimento e di gestione dell’intervento, secondo le modalità previste dall’articolo 12, comma 6”
, sono aggiunte le seguenti:
“, ovvero determinato applicando le riduzioni rispetto al canone di mercato definite dalla Regione con delibera della Giunta regionale.”.
2.
Dopo il
comma 5 ter dell’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001, sono inseriti i seguenti:
“5 quater.
I programmi di recupero o di riqualificazione di cui al comma 5 bis possono interessare anche gli immobili di edilizia residenziale e di edilizia non residenziale delle ACER di cui all’articolo 40, comma 2 bis, se destinati alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS). Al termine dei programmi, a fronte del rientro dell’investimento concesso mediante il versamento dei canoni alla Regione, gli alloggi entrano temporaneamente nella disponibilità dei Comuni territorialmente competenti tramite convenzione per l’assegnazione in ERP o in ERS secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 3 quater.
5 quinquies.
La Regione può inoltre stabilire l’estensione delle misure di cui al comma 5 bis agli interventi operati da altri enti pubblici per il recupero o la realizzazione di alloggi di loro proprietà, da utilizzare come alloggi di ERS secondo la medesima disciplina relativa agli alloggi di ERS delle ACER di cui all’articolo 11, comma 3 quater.”.
Art. 3
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
