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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2026 , n. 9

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2026. ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 202 del 28 luglio 2026

INDICE

Espandere area tit1 TITOLO I - ABROGAZIONI E ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
Espandere area tit2 TITOLO II - DISPOSIZIONI URGENTI E FINALI
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
ABROGAZIONI E ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
CAPO I
Disposizioni generali e abrogazioni
Art. 1
Finalità
1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme(REFIT))" , di cui alla Comunicazione n. 746 del 12 dicembre 2012 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea), mediante l'abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.
2. Con la presente legge sono altresì dettate disposizioni urgenti in materia di agricoltura ed economia circolare.
Art. 2
Abrogazioni
1. Sono o rimangono abrogate le leggi e le disposizioni legislative di cui all’allegato A.
2. Le leggi e le disposizioni legislative di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.
3. In conformità con i principî generali dell’ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l’abrogazione di leggi e di disposizioni legislative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto, restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.
CAPO II
Territorio e ambiente
Art. 3
1.
I commi 1 bis e 1 ter dell’articolo 141 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) sono abrogati.
Art. 4
Art. 5
1.
Il primo e il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 152 della legge n. 3 del 1999 Sito esterno sono abrogati.
2.
Il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 152 della legge n. 3 del 1999 Sito esterno è sostituito dal seguente:
“La Giunta regionale potrà rideterminare i canoni anche in diminuzione con riferimento a specifiche categorie di utenti o tipologie di utilizzo.”.
Art. 6
1. Il comma 5 dell’articolo 153 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
“5. Gli importi sono definiti con le stesse modalità previste per i canoni di cui all’ articolo 8, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015); con le stesse modalità potranno essere rideterminati, anche in diminuzione per particolari categorie di utenti o in relazione a determinate tipologie di utilizzo.”.
Art. 7
Inserimento del comma 2 bis nell’ articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2002
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), è inserito il seguente:
“2 bis. Nei casi in cui gli strumenti urbanistici vigenti definiscano perimetro e strategie per il Piano dell’arenile, i Comuni possono approvare il Piano e le relative varianti con la procedura prevista per l’approvazione del regolamento edilizio di cui all’ articolo 2 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), fatti salvi i requisiti previsti dalle direttive regionali di cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge. Con analoga procedura possono essere approvate anche varianti al Piano dell’arenile approvato con la procedura di cui al comma 2.”.
Art. 8
1. Dopo l’ articolo 75 bis della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio) è inserito il seguente:
“Art. 75 ter
Disposizioni regionali concernenti l’attuazione delle previsioni della pianificazione di bacino nel settore urbanistico
1. In attuazione della disciplina sulla difesa del suolo di cui alla Parte terza, Sezione I, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, e in particolare dell’articolo 65 sulla pianificazione di bacino, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT dell’avviso di compiuta approvazione di un piano di bacino distrettuale o dei relativi piani stralcio coinvolgenti il territorio regionale, compresi i Piani di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), le relative mappe e varianti, e fatti comunque salvi gli effetti delle disposizioni dichiarate dal piano come aventi efficacia immediatamente vincolante per soggetti pubblici e privati, i Comuni territorialmente interessati provvedono, con la deliberazione di cui all’articolo 37, comma 5, della presente legge, a recepire i contenuti del piano nei loro strumenti urbanistici generali, provvedendo altresì all’adeguamento dell’eventuale progetto di PUG assunto o adottato. Entro il medesimo termine anche le Province e la Città metropolitana di Bologna, territorialmente interessate, recepiscono i contenuti del piano nei rispettivi PTAV, PTM o PTCP, con apposito atto ricognitivo dell’organo consiliare. I recepimenti operati dai Comuni nei propri strumenti urbanistici generali, implicanti margini di regolazione discrezionale, sono compiuti con la procedura semplificata di cui all’ articolo 9, commi 2 e 4, della legge regionale n. 3 del 2019, entro nove mesi dalla data di pubblicazione sul BURERT dell’avviso di compiuta approvazione del piano.
2. Ai fini della sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio:
a) i quadri conoscitivi di cui all’articolo 22 contengono l’analisi dello stato della permeabilità dei suoli;
b) in tutti i procedimenti richiedenti le valutazioni ambientali o le verifiche di assoggettabilità di cui agli articoli 18 e 19, i soggetti promotori di piani o interventi forniscono all’autorità competente adeguate analisi in ordine agli impatti sulla permeabilità del suolo;
c) la Giunta regionale, anche attraverso le disposizioni di cui al comma 4, può specificare i dovuti livelli di approfondimento delle analisi di cui alle precedenti lettere a) e b). Le stesse analisi sono sottoposte anche alle autorità idrauliche ai fini dell’espressione dei pareri di propria competenza.
3. Nell’applicazione delle disposizioni contenute negli strumenti della pianificazione di bacino:
a) l’individuazione dei centri edificati, richiesta da nuove disposizioni della pianificazione di bacino, è operata con apposita deliberazione di Consiglio dai Comuni o dalle Unioni di Comuni alle quali siano conferite le funzioni urbanistiche. Per i territori di competenza dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (ADBPO), l’individuazione è operata nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 39 delle norme di attuazione del Piano di assetto idrogeologico del bacino del Po (PAI Po);
b) sono fatti salvi dagli effetti di nuove disposizioni della pianificazione di bacino gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia e infrastrutturale del territorio, promossi da soggetti pubblici e privati, per i quali, al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, sussistano già approvazioni, autorizzazioni o comunque titoli abilitativi idonei all’avvio dei lavori, i lavori risultino avviati e vengano completati entro tre anni. I lavori si intendono avviati anche nel caso in cui risultino avviate operazioni preliminari autorizzate quali, ad esempio, demolizioni di manufatti e bonifiche del suolo da contaminazioni o da ordigni bellici, nelle aree interessate;
c) sono altresì fatti salvi dagli effetti delle nuove disposizioni della pianificazione di bacino gli interventi previsti in convenzioni urbanistiche per le quali, al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, risultino già avviati i lavori di urbanizzazione o operazioni preliminari autorizzate, come alla lettera b). In tale caso i soggetti attuatori, ai fini del rilascio degli ulteriori titoli abilitativi necessari al completamento degli interventi, presentano istanze comprendenti idonea asseverazione sui compiuti approfondimenti conoscitivi e sulla compiuta adozione delle coerenti misure di riduzione della vulnerabilità.
4. Oltre a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, la Giunta regionale può emanare ulteriori disposizioni volte a coordinare il coerente e omogeneo recepimento delle previsioni degli strumenti della pianificazione di bacino approvati nei piani urbanistici dei Comuni e nei piani territoriali della Città metropolitana di Bologna e delle Province territorialmente interessate, in conformità all’ordinamento regionale.
5. Con le disposizioni di cui al comma 4, la Giunta regionale provvede inoltre, in collaborazione con l’Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po (ADBPO), a precisare gli effetti prodotti sul territorio regionale dalle misure temporanee di salvaguardia definite con le deliberazioni della Conferenza istituzionale permanente (CIP) di ADBPO n. 11 e n. 13 del 18 dicembre 2025, di adozione delle aggiornate mappe di pericolosità del PGRA e della variante al Piano di assetto idrogeologico del bacino del Po (PAI Po) in estensione ad altri bacini. In particolare, con le stesse disposizioni, la Giunta regionale coniuga le esigenze di sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio regionale e le esigenze di certezza sugli interventi di uso e trasformazione del territorio, pubblici e privati, operabili nelle more dell’approvazione dei richiamati strumenti della pianificazione di bacino, nel rispetto dei principî e delle definizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e di cui ai successivi commi 6 e 7, anche con l’eventuale previsione di applicazione degli adeguamenti e dell’asseverazione di cui al comma 7 ad analoghe esigenze di riduzione della vulnerabilità.
6. Nell’ambito dell’applicazione delle misure temporanee di salvaguardia di cui al comma 5, i Comuni e le altre amministrazioni procedenti per l’autorizzazione di trasformazioni urbanistico-edilizie e infrastrutturali del territorio nelle aree allagabili individuate nelle adottate mappe del PGRA, esterne alle fasce fluviali A e B individuate nell’adottata variante al PAI Po, nel rispetto dei principî di consapevolezza della pericolosità e di riduzione della vulnerabilità, provvedono in particolare affinché in tutti i procedimenti di autorizzazione:
a) siano tenuti in conto i quadri conoscitivi aggiornati derivanti dalle mappe di pericolosità del PGRA in termini di estensione delle aree allagabili e, laddove disponibili, tiranti e velocità;
b) sia garantita, laddove possibile, l’applicazione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, considerando i parametri idraulici di estensione delle aree allagabili e, laddove disponibili, tiranti e velocità delle mappe di pericolosità del PGRA, ai fini della tutela della vita umana e della minimizzazione del danno. Tali misure devono essere applicate su scala locale in modo tale da non comportare un aumento della pericolosità e del rischio di alluvione nelle aree circostanti.
7. Nell’ambito di applicazione di cui ai commi 5 e 6, per gli interventi edilizi già autorizzati al momento dell’entrata in vigore delle misure temporanee di salvaguardia, ricadenti nelle aree interessate da alluvioni con media ed elevata frequenza (M-P2 e H-P3) esterne alle fasce fluviali A e B, qualora i lavori risultino non ancora avviati e l’intervento risulti non compatibile rispetto agli specifici parametri di estensione, tiranti e velocità delle aree allagabili indicati nelle adottate mappe del PGRA, il Comune richiede al committente e al progettista di presentare, prima dell’avvio dei lavori, una SCIA in variante al titolo originario, secondo la disciplina di cui alla legge regionale n. 15 del 2013, comprendente gli opportuni adeguamenti progettuali e la dichiarazione asseverata dal progettista abilitato sulla coerenza degli adeguamenti con i principî di consapevolezza della pericolosità e di riduzione della vulnerabilità di cui al comma 6. L’efficacia di tale SCIA costituisce condizione per l’avvio dei lavori. Sulla base di analoga asseverazione, possono essere assentiti ulteriori interventi nelle medesime aree di cui al presente comma.”.
Art. 9
1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975 n. 6), è aggiunta la seguente:
"g bis) di promuovere il recupero e il mantenimento delle attività agricole e pastorali tradizionali nelle aree soggette ad abbandono colturale e successiva colonizzazione forestale, quale strumento di presidio territoriale, conservazione del paesaggio rurale storico, prevenzione del dissesto idrogeologico e riduzione del rischio di incendi.”.
Art. 10
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1981 è inserito il seguente:
“3 bis. Il regolamento forestale regionale disciplina, in attuazione dell’ articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 Sito esterno (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e del decreto interministeriale 12 agosto 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali e per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali, ai sensi dell' articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 Sito esterno, preesistenti per le superfici di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto):
a) la documentazione idonea a dimostrare la preesistente utilizzazione agricola o pastorale;
b) le modalità di accertamento dello stato di abbandono;
c) il procedimento autorizzativo;
d) le superfici e le condizioni per il recupero delle attività agricole e pastorali;
e) le misure necessarie per garantire la tutela ambientale, paesaggistica e idrogeologica.”.
Art. 11
1.
Al comma 2 bis dell’articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017), le parole
“e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”
sono sostituite dalle seguenti:
“, in presenza di nuove disposizioni normative o pianificatorie aventi riflesso sulla disciplina di riferimento, nonché di eventi urgenti che richiedano modifiche delle stesse”.
Art. 12
Disposizioni per la tutela della risorsa idrica
1. Il sistema informatico di gestione delle concessioni gestito dall’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia, istituita ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna), costituisce il registro di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera e) della direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
2. Al fine dell’aggiornamento dei dati inseriti nel registro di cui al comma 1, gli utenti individuati con atto dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia secondo le specifiche cadenze temporali fissate sono tenuti a manifestare la permanenza dell’interesse al rilascio del titolo confermando ovvero aggiornando i dati relativi al prelievo. In assenza di tale manifestazione di interesse si provvede all’archiviazione dell’istanza, fermo restando l’obbligo di corrispondere quanto dovuto in caso di utilizzo della risorsa e dell’eventuale ripristino dello stato dei luoghi.
3. Con regolamento della Giunta regionale emanato ai sensi dell’ articolo 142 della legge regionale n. 3 del 1999 vengono individuati i casi in cui il provvedimento di concessione della risorsa idrica può essere rilasciato per via telematica, sulla base dei pareri degli enti competenti con riferimento al corpo idrico interessato dall’istanza e alla tipologia dell’opera. Al fine di mantenere o perseguire gli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE, l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia monitora l’applicazione del presente comma, attraverso la presentazione alla Regione di un report annuale.
4. Nelle more del perfezionamento di un sistema che consenta di verificare per via telematica le condizioni di depauperamento della risorsa idrica nei corpi idrici superficiali naturali, al fine di tutelare l’ecosistema fluviale, la regolazione dei prelievi in situazioni di scarsità idrica, compresa la sospensione o limitazione della derivazione, può avvenire, a seguito dell’attività di misura e controllo sul territorio, anche tramite un portale web dedicato, relativo allo stato idrologico dei fiumi in Emilia-Romagna, regolato e gestito dall’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia, che stabilisce con apposito atto l’avvio stagionale del funzionamento dello stesso e le casistiche di prelievo non rientranti nell’ambito di applicazione di tale strumento, secondo le disposizioni e gli indirizzi in materia.
5. Anche in presenza di concessione, il prelievo in violazione del deflusso minimo vitale o del deflusso ecologico, o di disposizioni di sospensione o limitazione della derivazione, o superiore ai quantitativi assentiti, costituisce utilizzo abusivo di acqua pubblica, con conseguente applicazione della sanzione prevista all’ articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 Sito esterno (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici).
6. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la tutela delle risorse idriche invasate e dei corpi idrici interessati, la Regione disciplina, con apposito regolamento di Giunta regionale, i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi costituiti da sbarramenti, dighe e traverse non compresi tra quelli indicati all’ articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 Sito esterno (Misure urgenti in materia di dighe), secondo quanto previsto dall’ articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale) e dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 12 ottobre 2022, n. 205 (Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all’ articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno).
Art. 13
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti), è aggiunto il seguente:
“2 bis. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi normativi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Sito esterno (Codice dell’amministrazione digitale), la presentazione, l’integrazione e la gestione delle istanze di cui alla presente legge avviene esclusivamente mediante il portale telematico delle valutazioni ambientali. Le modalità operative sono definite con apposito atto dirigenziale.”.
Art. 14
1. Il comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale n. 4 del 2018 è sostituito dal seguente:
“1. Con atto del dirigente competente per materia sono definite le cadenze temporali di entrata in esercizio del portale telematico di cui all’articolo 28 e delle relative modalità di presentazione, integrazione e gestione nelle more del suo perfezionamento.”.
Art. 15
Limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato
1. In applicazione dell’ articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 Sito esterno (Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale) e ferme restando le esclusioni ivi previste, la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell’anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria  “Euro 5” , decorre dal 1° ottobre 2026 nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2. Tale disposizione trova applicazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, dal lunedì al venerdì.
2. In applicazione dell’ articolo 1, comma 2 bis, del decreto legge n. 121 del 2023 Sito esterno, le limitazioni alla circolazione di cui al comma 1 non si applicano alle autovetture e ai veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria  “Euro 5” monofuel o bifuel alimentati con i carburanti alternativi individuati nell' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 Sito esterno (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi).
3. I Comuni di cui al comma 1 possono prescindere, previa comunicazione alla Regione da presentare entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dall’implementazione della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria  “Euro 5” mediante l’adozione di misure compensative idonee a raggiungere equivalenti livelli di riduzione delle emissioni inquinanti, qualora adottate previo parere della struttura regionale competente in materia di qualità dell’aria. In tal caso le misure compensative assumono il valore di disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030).
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 integrano la pianificazione vigente in materia di tutela della qualità dell’aria e, al fine di verificare l’efficacia delle misure e l’esito dei monitoraggi, cessano di avere efficacia decorso un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
5. Fermo restando quanto disposto al comma 1 in merito alle limitazioni strutturali dei veicoli diesel di categoria  “Euro 5” , continuano a trovare applicazione le limitazioni alla circolazione emergenziali e le altre limitazioni strutturali previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria per i centri abitati dei Comuni dell’Agglomerato di Bologna e delle zone di Pianura est e ovest non ricompresi nel comma 1, nonché il servizio “Move-In” di cui all’articolo 12 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030).
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo continuano a trovare applicazione le disposizioni del “Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030)”.
7. In attuazione dell’ articolo 1, comma 2, del d.l. 121/2023 Sito esterno, la Giunta regionale con propria deliberazione può introdurre misure compensative idonee a raggiungere equivalenti livelli di riduzione delle emissioni inquinanti prescindendo dalla limitazione strutturale alla circolazione di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure assumono valore di disposizioni del “Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030)”.
Art. 16
1. Dopo l’ articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1995 è inserito il seguente articolo:
“Art. 5 bis
Funzioni in materia di meteorologia e climatologia dell’ARPA
1. La Regione si avvale dell’Agenzia di cui alla presente legge per l’esercizio di funzioni in materia di meteorologia e climatologia.
2. Ai fini di cui al comma 1 e in coerenza con quanto previsto all’art. 5, comma 1, lettere a), q) e t ter), l’Agenzia svolge, tra gli altri, i seguenti compiti e attività:
a) assicurare le attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteorologiche, climatiche, radar meteorologiche, idrologico-idrauliche, di qualità dell’aria e marino-costiere, sviluppando sistemi di previsione integrata tra le diverse componenti modellistiche, anche a favore dei Sistemi di allertamento regionale e nazionale di protezione civile;
b) gestire, assicurando il mantenimento e l’aggiornamento tecnico-scientifico dei relativi sistemi, le reti idro-meteo-pluviometriche della Regione, le reti radar meteorologiche e marino-costiere;
c) fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione ai fini dell’elaborazione delle strategie regionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di gestione e programmazione delle risorse idriche e di gestione degli eventi meteo-idrologici-marini a elevato impatto sul territorio e sulla popolazione;
d) realizzare iniziative di ricerca applicata, anche attraverso l’impiego di metodologie di intelligenza artificiale, negli ambiti della meteorologia, della climatologia, del cambiamento climatico e della promozione della resilienza ambientale del territorio di fronte ai rischi naturali e agli impatti climatici.
3. Le specifiche attività prestate dall’Agenzia ai sensi del comma 2 sono dettagliate nel Programma annuale delle attività.”.
Art. 17
1.
Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna), le parole:  
“Per le specie indicate all’articolo 2 è fatto divieto di:”
sono sostituite dalle seguenti:   
Fatte salve le disposizioni della direttiva 92/43/CEE, per le specie indicate all’articolo 2 è fatto divieto di:”.
CAPO III
Sanità e sociale
Art. 18
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), dopo le parole  
“del tempo libero,”
sono inserite le seguenti:  
“del gioco,”.
Art. 19
1.
Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 14 del 2008 , le parole  
“e nei luoghi di relazione”
sono sostituite dalle seguenti:  
“, nelle aree montane e nelle aree interne”.
2.
Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 14 del 2008, la parola  
“pratica”
è sostituita dalla seguente:  
“cultura”.
Art. 20
1. Dopo l’ articolo 13 della legge regionale n. 14 del 2008 è inserito il seguente:
“Art. 13 bis
Promozione del diritto al gioco
1. La Regione riconosce il valore della cultura ludica, nel rispetto di quanto previsto dall’ articolo 31 della Convenzione Sito esterno ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata il 20 novembre 1989 e ratificata ai sensi della legge n. 176 del 1991 Sito esterno, senza discriminazioni di età, genere, religione, lingua, provenienza o condizione economica e sociale. A tal fine valorizza le esperienze attive sia di gioco libero sia di gioco organizzato, favorendo la progettazione partecipata, l’accessibilità e l’inclusione, anche attraverso iniziative sperimentali.
2. La Regione riconosce il giorno 11 giugno quale Giornata Internazionale del Gioco, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in applicazione dell’ articolo 31 della Convenzione Sito esterno ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che sancisce il diritto al riposo, al tempo libero, al gioco e alle attività ricreative.
3. Al fine di valorizzare la cultura ludica e il suo valore educativo e di promozione del benessere, la Regione sostiene gli enti locali favorendo: la progettazione di attività che permettano occasioni di gioco libero e di utilizzo dello spazio urbano; la pianificazione e la realizzazione di spazi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili; la realizzazione di momenti formativi rivolti a coloro che a diverso titolo entrano in relazione con bambini e ragazzi in attività sociali, culturali, educative; l’utilizzo di aree scolastiche negli orari liberi dall’insegnamento per promuovere attività ludiche, incentivando la collaborazione tra le autonomie scolastiche e le associazioni del territorio.”.
Art. 21
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 46 della legge regionale n. 14 del 2008 è aggiunta la seguente:  
“c bis) le iniziative e gli interventi posti in essere al fine di valorizzare la cultura ludica e in materia di diritto al gioco, anche con riferimento alle attività di educazione all’aperto.”.
Art. 22
1.
Al comma 4 dell’articolo 47 della legge regionale n. 14 del 2008, dopo la parola  
“13”
, è inserita la seguente:  
“, 13 bis”.
2.
Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 47 della legge regionale n. 14 del 2008, dopo la parola  
“sportive,”
è inserita la seguente:  
“ludiche,”.
3.
Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 47 della legge regionale n. 14 del 2008, dopo la parola  
“educative”
è inserita la parola  
“, ludiche”.
Art. 23
1.
Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 (Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona), dopo le parole  
“si effettuano”
sono inserite le seguenti:  
“, di norma,”.
2.
Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2013, dopo le parole
“dall’articolo 6”
sono aggiunte le seguenti:
“, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 2 del 2003 ”.
Art. 24
1.
La rubrica dell’ articolo 8 bis della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) è sostituita dalla seguente:  
“Interventi regionali e a sostegno delle iniziative di enti locali ed enti del Terzo settore”.
2. Al comma 3 dell’articolo 8 bis della legge regionale n. 6 del 2014, le parole
“dalle associazioni di promozione sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle ONLUS il cui statuto o atto costitutivo preveda, anche alternativamente: a) la diffusione e l’attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo; b) la promozione e la valorizzazione della condizione femminile; c) la prevenzione ed il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista”
sono sostituite dalle seguenti:
“da enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), istituito dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’ articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), nelle sezioni di cui all’articolo 46, comma 1, lettere a), b) e g) del medesimo decreto legislativo”.
3. Il comma 4 dell’articolo 8 bis della legge regionale n. 6 del 2014 è sostituito dal seguente:
“4. Ai fini dell’accesso ai contributi regionali, i soggetti di cui al comma 3 devono prevedere nel proprio statuto, anche alternativamente:
a) la diffusione e l’attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo o di eguaglianza tra i generi;
b) la promozione e la valorizzazione della condizione femminile;
c) la prevenzione e il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista.”.
CAPO IV
Agricoltura
Art. 25
Norme residuali in materia di beni immobili di riforma fondiaria di cui all’ articolo 10 della legge n. 386 del 1976 Sito esterno
1. In attuazione dell’ articolo 24, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 Sito esterno (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell’Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario), la Regione adegua la normativa dettata dall’ articolo 10, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386 Sito esterno (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo) in ordine ai beni immobili della riforma fondiaria, secondo quanto disposto dal comma 2.
2. Nel territorio regionale, i beni immobili di riforma fondiaria sono acquisiti in piena ed esclusiva proprietà in capo all’assegnatario o ai suoi aventi causa, fatto salvo il riservato dominio che permane fino al pagamento della decima annualità del prezzo di assegnazione.
3. Ai beni immobili di riforma fondiaria che sono o che ritornano nella disponibilità della Regione, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, si applica la disciplina dei beni regionali.
4. La Regione, tramite la struttura competente, su richiesta dell’avente diritto rilascia apposita attestazione con cui dichiara l’avvenuto riscatto del bene ai sensi del comma 2 e presta consenso alla cancellazione del patto di riservato dominio sul fondo assegnato ai sensi delle leggi statali di riforma fondiaria.
Art. 26
1.
Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), dopo la parola  
“funzionamento”
è inserita la seguente:  
“, la composizione”.
Art. 27
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) è sostituita dalla seguente:
“b) essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 13 aprile 2023, n. 3 (Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell’amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva) ed essere iscritte al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo Settore, a norma dell’ articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno);”.
Art. 28
1. Il comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
“5. Nel caso di esecuzione di lavori nell’alveo dei corsi d’acqua, nei laghi e nei bacini ricompresi nel demanio idrico, l’amministrazione competente alla loro autorizzazione prescrive che l’impresa o l’ente esecutore ne dia comunicazione agli uffici regionali competenti in materia di pesca nelle acque interne, almeno quindici giorni lavorativi prima dell’inizio delle attività, allegando la documentazione tecnica necessaria. Gli uffici regionali formulano le eventuali prescrizioni, comprese le misure per il recupero della fauna ittica e per il successivo ripopolamento e le inviano all’impresa richiedente, alle pubbliche amministrazioni competenti per territorio e alle strutture addette all’attività di vigilanza. I relativi adempimenti sono eseguiti a cura e a spese dell’impresa. In caso di somma urgenza, l’impresa o l’ente esecutore hanno l’obbligo di comunicare agli uffici regionali competenti l’avvio dei lavori, allegando il verbale di somma urgenza rilasciato dall’autorità preposta e attenendosi a quanto in esso previsto.”
Art. 29
1. L’ articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Art. 20
Aree di pesca regolamentata
1. La Giunta regionale può istituire aree di pesca regolamentata, nel limite del 10 per cento delle acque interne regionali di interesse per la pesca, da affidare in gestione a Comuni o loro Unioni o direttamente alle associazioni piscatorie di cui all’articolo 7. Qualora l’area sia richiesta in gestione diretta contestualmente da Comuni o loro Unioni e da una o più associazioni, hanno priorità gli enti pubblici.
2. La Giunta regionale individua i tratti che possono essere affidati in gestione e definisce i criteri di partecipazione alle procedure di selezione per la gestione dei medesimi, definendo la durata dell’affidamento, gli obblighi del gestore, le modalità di pesca.
3. Qualora il tratto interessi aree protette, nazionali e regionali o siti della Rete Natura 2000, l’istituzione delle aree di cui al comma 1 è disposta a seguito di acquisizione del nulla osta o esito positivo di Valutazione di Incidenza Ambientale rilasciato dal competente ente di gestione.
4. L’esercizio della pesca in tali aree rimane vincolato all’obbligo del possesso della licenza di pesca sportiva, ad eccezione delle categorie esentate secondo l’articolo 14, comma 2.
5. L’utilizzo del tesserino di pesca controllata dei salmonidi di cui all’articolo 15 è disciplinato con l’atto istitutivo di tali aree.
6. Al fine di regolamentare l’accesso nelle aree di pesca regolamentata, il soggetto selezionato rilascia un permesso a pagamento e introita i relativi corrispettivi, che sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell’habitat, all’immissione di materiale ittico, all’attività di vigilanza e alle spese organizzative.
7. I Comuni o loro Unioni affidatari possono a loro volta affidare in gestione le aree di pesca regolamentata di cui al comma 1 alle associazioni di cui all’articolo 7 o ad altri soggetti operanti nel territorio, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria. In tal caso, i corrispettivi derivanti dal rilascio del permesso di pesca a pagamento sono introitati dai Comuni o loro Unioni.
8. L’istituzione dell’area di pesca regolamentata può essere revocata per esigenze di tutela della fauna ittica ovvero per accertate inadempienze gestionali.”.
Art. 30
Disposizioni transitorie in relazione alla modifica dell’ articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2012
1. Per i Comuni o loro Unioni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già in gestione, direttamente o tramite affidamento a terzi, un’area di pesca regolamentata, o che alla medesima data abbiano già avviato le procedure per l’affidamento di cui all’ articolo 20, comma 7 della legge regionale n. 11 del 2012, la durata della gestione affidata con atto della Giunta regionale è prorogata fino al 31 dicembre 2030. Decorso tale termine, si applica la procedura definita dall’articolo 20, comma 1.
Art. 31
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 11 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2026), è inserito il seguente:
“2 bis. Le risorse di cui al comma 2 possono inoltre essere impiegate dall’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna per far fronte a pagamenti riferiti a contenziosi e spese non ammissibili nell’ambito dei fondi dell’Unione europea per lo sviluppo rurale riferiti alle programmazioni 2014-2022 e 2023-2027.”.
Art. 32
Disposizioni per l’approvazione del Programma regionale triennale delle opere di bonifica e irrigazione
1. Ai sensi dell’ articolo 15, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), la Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia e previa comunicazione alla competente Commissione assembleare, approva il Programma regionale degli interventi di bonifica e irrigazione in coerenza con la pianificazione vigente in materia di assetto idrogeologico e tutela delle risorse idriche.
2. Il Programma di cui al comma 1 concerne, in particolare, le attività, le opere e i lavori di bonifica idraulica, montana e irrigazione, sulla base delle priorità e delle disponibilità finanziarie. Il Programma è aggiornato con le medesime modalità previste per l’approvazione, in funzione delle priorità emergenti e dei nuovi piani di finanziamento.
3. Il Programma di cui al comma 1 è attuato dai Consorzi di bonifica di cui all’ articolo 12 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative).
Art. 33
1. Il comma terzo dell’articolo 14 della legge regionale n. 42 del 1984 è sostituito dal seguente:
“Ai Consorzi di bonifica che agiscono in qualità di soggetti attuatori di opere pubbliche o di interesse pubblico è riconosciuto il rimborso degli oneri sostenuti nella misura massima del 10 per cento dell’importo a base d’asta e dell’eventuale espropriazione. Gli oneri rimborsabili sono riferibili a spese sostenute per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo. Le modalità di rendicontazione vengono definite con deliberazione della Giunta regionale.”.
CAPO V
Disposizioni varie
Art. 34
1.
Al comma 1 sexies dell’articolo 19 bis della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all' articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 Sito esterno, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Sito esterno), dopo le parole  
“nelle zone classificate sismiche”
sono aggiunte le seguenti:  
“, ad eccezione di quelle a bassa sismicità,”.
2.
Al comma 1 septies dell’articolo 19 bis della legge regionale n. 23 del 2004, dopo le parole  
“tolleranze di cui al comma 1 quater, lettera b)”
, sono inserite le seguenti:  
“che interessino immobili ubicati nelle zone classificate sismiche, a eccezione di quelle a bassa sismicità, trovano applicazione le seguenti disposizioni”.
3.
All’ articolo 19 bis, comma 1 septies, lettera a) della legge regionale n. 23 del 2004, le parole  
“per gli immobili ubicati nelle zone classificate sismiche all’epoca di realizzazione delle opere”
sono sostituite dalle seguenti:  
“per le opere realizzate in data successiva alla classificazione sismica del Comune”.
Art. 35
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato), è inserito il seguente:
“2 bis. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane, conservano l’iscrizione alla sezione speciale dell’Albo regionale di cui all’articolo 2, comma 2, anche qualora le imprese non artigiane che ne facciano parte ai sensi dall’ articolo 6, comma 3, della legge n. 443 del 1985 Sito esterno superino, successivamente all’iscrizione, i limiti dimensionali della piccola e media impresa.”.
Art. 36
1.
Il comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)) è abrogato.
Art. 37
1.
Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità), la parola  
“annualmente”
è abrogata.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale n. 10 del 2017, è aggiunto il seguente:
“2 bis. Qualora l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo richieda il trattamento di dati personali, le modalità dello stesso sono definite con apposito atto amministrativo che individua le tipologie di dati, le categorie di interessati, i flussi dei dati personali, le operazioni di trattamento consentite, nonché le misure tecniche e organizzative adeguate ed efficaci a tutela dei dati personali trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia.”.
Art. 38
1.
Alla fine del comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) sono aggiunte le seguenti parole:
“Per l’avvio di una struttura è necessario presentare al Comune territorialmente competente, tramite lo Sportello unico per le attività produttive, una comunicazione che attesti il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124). L’esercente deve presentare una comunicazione anche per modificare o cessare l’attività.”.
Art. 39
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2018, n. 20 (Promozione dell’innovazione del prodotto turistico e della riqualificazione urbana nel distretto turistico balneare della costa emiliano-romagnola) è sostituito dal seguente:
“2. L'individuazione dei progetti ammessi al programma di finanziamento annuale o pluriennale e ai contributi in favore dei Comuni di cui al comma 1 avviene nell’ambito di una procedura di programmazione territoriale concertata con le Province di riferimento. A tal fine le Province provvedono alla raccolta, valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate dai Comuni. Sulla base degli esiti di tali attività, la Regione e le Province definiscono congiuntamente le priorità di intervento e il programma degli interventi finanziabili, cui è subordinata l’assegnazione dei contributi.”.
2.
Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2018, le parole  
“I criteri di valutazione dei progetti prenderanno in considerazione i seguenti elementi”
sono sostituite dalle seguenti:  
“La valutazione dei progetti nell’ambito della procedura concertativa di cui al comma 2 prende in considerazione i seguenti elementi”.
3. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2018 è sostituita dalla seguente:
“b) la rispondenza e la integrazione con le politiche e le pianificazioni regionali e comunali e con programmi e progetti già adottati e approvati dai Comuni;”.
4. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2018 è sostituita dalla seguente:
“d) la capacità del progetto di relazionarsi al contesto, in particolare per la continuità di spazi pubblici, per l’assetto della mobilità e la distribuzione di servizi e di favorire l’accessibilità e la fruibilità degli spazi da parte di persone con disabilità, nonché di rimuovere eventuali condizioni ed elementi di degrado;”.
Art. 40
1. Dopo l’ articolo 2 della legge regionale 17 giugno 2019, n. 7 (Investimenti della Regione Emilia-Romagna in materia di big data e intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico), è inserito il seguente:
“Art. 2 bis
Concessione di una sede all’Istituto dell’Università delle Nazioni Unite denominato UNU-AI1.
1. A seguito della sottoscrizione degli accordi di sede relativi alla localizzazione, presso il Tecnopolo DAMA “Ex Manifattura Tabacchi di Bologna”, del nuovo Istituto dell’Università delle Nazioni Unite (di seguito “UNU” ) denominato UNU-AI, la Regione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004 Sito esterno, mette a disposizione di quest'ultimo gli appositi spazi dell’area del Tecnopolo DAMA "Ex Manifattura Tabacchi" di Bologna individuati nell’articolo 5, rubricato “Premises and facilities” , e nell’ allegato 1 dell’accordo Sito esterno sottoscritto in data 12 dicembre 2025 tra Governo Italiano e UNU ( “Agreement between the United Nations and the Government of the Italian Republic concerning the funding and provision of premises for the United Nations University Institute for Artificial Intelligence in Bologna, Italy” ).
2. In adempimento degli obblighi assunti con l’accordo di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere in uso gratuito all’Istituto UNU-AI i beni mobili, le forniture, le infrastrutture e i servizi elencati nell’ allegato 1 dell’accordo Sito esterno medesimo, da individuarsi con atto amministrativo del dirigente regionale competente, nonché ulteriori eventuali servizi e forniture, a titolo gratuito o a fronte di rimborso delle spese, nel rispetto degli accordi di sede di cui al comma 1.
3. L’efficacia del presente articolo è subordinata all’entrata in vigore degli accordi di sede di cui al comma 1.”.
Art. 41
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 7 del 2019, è aggiunto il seguente:
“2 bis. L’assegnazione di spazi a soggetti ulteriori rispetto a quelli di cui agli articoli 2 bis, 3, 5 e 12 per le finalità di cui al presente articolo, o in attuazione di accordi nazionali e internazionali promossi dal Governo italiano, è effettuata sulla base di atti della Giunta regionale, in conformità con la disciplina dei beni regionali in accordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per gli spazi dell’edificio destinati ad attività di ricerca internazionali la cui costruzione è oggetto di finanziamento statale.”.
Art. 42
Disposizioni in merito alle funzioni di affidamento dei servizi di distribuzione di gas naturale
1.
Al comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015, il primo periodo è sostituito dal seguente:
“Le Province esercitano le funzioni di affidamento dei servizi della distribuzione di gas naturale, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell' articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 Sito esterno , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 Sito esterno ), nei casi in cui sia stata individuata la Provincia come stazione appaltante ai sensi dello stesso decreto. Sono fatte salve le competenze dei Comuni in materia.”.
2. Nei casi in cui le Province subentrino all’ARPAE nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, gli atti, anche di natura istruttoria ed endoprocedimentale, eventualmente adottati dall’ARPAE per l’esercizio di tali funzioni fino all’entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzati per la conclusione dei relativi procedimenti di affidamento del servizio.
Art. 43
1.
Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull’organizzazione regionale) è abrogato.
TITOLO II
DISPOSIZIONI URGENTI E FINALI
CAPO I
Agricoltura
Art. 44
Attività di assistenza tecnica e supporto istruttorio nei procedimenti di erogazione di contributi nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura
1. Al fine di rendere più efficace ed efficiente l’erogazione di agevolazioni riferite a regimi di aiuto destinati a sostenere le imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, anche in seguito a eventi emergenziali, la Regione può affidare a soggetti pubblici o privati lo svolgimento di attività di assistenza tecnica, monitoraggio degli avvisi pubblici e di verifica e controllo sulle domande e sui beneficiari, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 Sito esterno, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di euro 125.000,00 per l’esercizio finanziario 2026, euro 210.000,00 per l’esercizio finanziario 2027 ed euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2028, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi –  Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione del presente comma.
Art. 45
Contributi alle imprese agricole per sostenere i costi di polizze assicurative agevolate
1. Al fine di sostenere la sottoscrizione di polizze assicurative agevolate a copertura di danni collegati a calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie ed epizoozie, la Regione può concedere contributi agli imprenditori agricoli per i costi sostenuti relativi ai premi di contratti assicurativi stipulati, nel limite massimo di euro 3.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2027.
2. L’ammontare dei contributi e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti di Stato.
3. All’erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in agricoltura (AGREA)), previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell’ articolo 2, comma 4, della medesima legge regionale .
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di euro 3.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2027, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione del presente comma.
Art. 46
Contributi per l’allineamento del canone annuale per le concessioni di demanio idrico a favore delle imprese di acquacoltura che esercitano attività di venericoltura
1. Al fine di sostenere in via straordinaria le imprese del comparto dell’acquacoltura che esercitano l’attività di venericoltura in difficoltà a causa della diffusione invasiva del“granchio blu” , la Regione, per allineare l’importo del canone versato ai sensi dell’ articolo 20 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) e dall’ articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2015 a quello di minore importo stabilito per le concessioni del demanio marittimo, può concedere contributi alle imprese titolari di concessioni su aree del demanio idrico, nel limite massimo di euro 20.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028.
2. L'ammontare dei contributi e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti di Stato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di euro 20.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione del presente comma.
Capo II
Economia circolare
Art. 47
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)), è inserito il seguente:
"3 bis. La Regione promuove, altresì, il ripristino o la rigenerazione dei suoli degradati in ottica di economia circolare al fine di trasformare il suolo da risorsa sfruttata e lineare a sistema rigenerativo, estendendo i principî del riciclo e del riuso all'ecosistema terrestre.”.
Art. 48
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2015 , è inserito il seguente:
"1 bis. La Regione, nei limiti delle proprie competenze, può dotarsi di una procedura per valutare la sussistenza dei presupposti tecnici e normativi ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’ articolo 184 ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 , con riferimento ai rifiuti derivanti da processi produttivi tipizzati, anche attraverso il confronto tecnico con le associazioni rappresentative del sistema produttivo e gli altri soggetti istituzionali competenti, per favorire modelli di chiusura del ciclo produttivo in ottica di economia circolare.”.
Art. 49
1.
Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2015 , le parole
“Il Fondo è ripartito tra le finalità di cui alle lettere a), b) e c) rispettivamente per un quarto, un quarto e metà”
sono sostituite dalle seguenti:
“Fermo restando quanto previsto al comma 4 ter, la restante quota del Fondo è ripartita tra le finalità di cui alle lettere a), b) e c)”.
3. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2015 , è inserito il seguente:
"4 ter. A partire dall’anno 2027, il contributo regionale di alimentazione del Fondo di cui al comma 2 è destinato a supportare i Comuni virtuosi per le criticità connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con particolare riferimento alla gestione post-operativa delle discariche, secondo le modalità definite dalla Regione e da Atersir.”.
Art. 50
Inserimento dell’ articolo 6 bis nella legge regionale n. 16 del 2015
1. Dopo l’ articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2015 , è inserito il seguente:
“Art. 6 bis
Programma di ripristino dei suoli degradati
1. In attuazione della Strategia dell’Unione europea per il suolo 2030 “ Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima”, che prevede la necessità di ripristino dei suoli degradati, la Regione istituisce un Programma regionale per la concessione di contributi a favore dei Comuni.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a partire dall’anno 2026 nel limite massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028. La Giunta regionale definisce, con propri atti, criteri e condizioni per l’assegnazione delle risorse agli enti beneficiari.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, nel limite massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi –  Titolo 2 Spese investimento “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2026-2028. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione del presente comma.
4. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).”.
CAPO III
Cultura e integrazione territoriale
Art. 51
Contributo straordinario alla Fondazione Accademia Internazionale di Imola - Incontri con il Maestro - ETS
1. La Regione Emilia-Romagna persegue la qualificazione e la valorizzazione del lavoro professionale e opera per la promozione e il sostegno della cultura, dell’arte e della musica, secondo le previsioni dell’articolo 5, comma 1, lettera c) e dell’ articolo 6, comma 1, lettera g) dello Statuto regionale . Tali obiettivi sono perseguiti anche attraverso il sostegno all’alta formazione e allo studio orientato a favorire la crescita, la qualificazione e la valorizzazione di giovani professionisti in ambito musicale.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Regione concede alla Fondazione Accademia Internazionale di Imola - Incontri con il Maestro - ETS un contributo straordinario di euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028, in ragione della sua unicità quale scuola di alto perfezionamento musicale che rilascia, all’esito dei corsi di durata triennale e all’esito dei corsi di durata biennale, titoli riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca equipollenti alla laurea della classe L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda e alla laurea della classe LM-45 Musicologia e beni musicali, nonché quale istituzione di eccellenza per la promozione e la diffusione della cultura musicale.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità per l’erogazione del contributo di cui al comma 2, che è concesso nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ed erogato annualmente a condizione che la Fondazione, mediante atti dei propri organi di governo, si impegni concretamente nell’alta formazione e nella promozione e diffusione della cultura musicale italiana attraverso:
a) un’offerta formativa complessiva articolata nella programmazione e realizzazione di corsi di laurea triennale e magistrale suddivisi in otto indirizzi, corsi di perfezionamento triennale, corsi post-diploma, masterclass;
b) la promozione e la valorizzazione di giovani talenti, finalizzate alla loro immissione nel mercato del lavoro, attraverso iniziative artistiche realizzate anche mediante partenariati con enti e istituzioni locali, nazionali e internazionali.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite massimo di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione del presente comma.
Art. 52
Progetti pilota per la sperimentazione di forme di integrazione territoriale
1. Nelle more dell’approvazione della legge regionale di riforma del sistema di governo territoriale, la Giunta regionale concede contributi economici alle Province, anche in forma aggregata attraverso UPI Emilia-Romagna, per lo sviluppo e la realizzazione di progetti sperimentali volti a rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali e la governance integrata multilivello.
2. L’individuazione dei progetti sperimentali ammessi a contributo avviene nell’ambito di una procedura di programmazione territoriale concertata con le Province e con l’UPI Emilia-Romagna; sulla base degli esiti di tale attività, la Giunta regionale definisce, con proprio atto, i criteri di finanziamento, sulla base delle seguenti priorità:
a) creare un sistema integrato di analisi della conoscenza socioeconomica e territoriale necessaria alla programmazione strategica;
b) valorizzare strumenti di misurazione del benessere economico e sociale (BES) utili alla valutazione dell’impatto delle politiche di scala provinciale sull’intero territorio regionale;
c) rafforzare la capacità tecnico-amministrativa delle Province, a presidio della capacità di progettazione e attuazione delle politiche pubbliche, anche nel ruolo di supporto e assistenza ai Comuni e loro Unioni;
d) rafforzare la trasformazione digitale e l’innovazione tecnologica, attraverso piattaforme digitali abilitanti e integrate.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite massimo di euro 950.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione del presente comma.
CAPO IV
Entrata in vigore
Art. 53
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.