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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2026 , n. 9

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2026. ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 202 del 28 luglio 2026

TITOLO II
DISPOSIZIONI URGENTI E FINALI
CAPO I
Agricoltura
Art. 44
Attività di assistenza tecnica e supporto istruttorio nei procedimenti di erogazione di contributi nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura
1. Al fine di rendere più efficace ed efficiente l’erogazione di agevolazioni riferite a regimi di aiuto destinati a sostenere le imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, anche in seguito a eventi emergenziali, la Regione può affidare a soggetti pubblici o privati lo svolgimento di attività di assistenza tecnica, monitoraggio degli avvisi pubblici e di verifica e controllo sulle domande e sui beneficiari, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 Sito esterno, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di euro 125.000,00 per l’esercizio finanziario 2026, euro 210.000,00 per l’esercizio finanziario 2027 ed euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2028, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi –  Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione del presente comma.
Art. 45
Contributi alle imprese agricole per sostenere i costi di polizze assicurative agevolate
1. Al fine di sostenere la sottoscrizione di polizze assicurative agevolate a copertura di danni collegati a calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie ed epizoozie, la Regione può concedere contributi agli imprenditori agricoli per i costi sostenuti relativi ai premi di contratti assicurativi stipulati, nel limite massimo di euro 3.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2027.
2. L’ammontare dei contributi e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti di Stato.
3. All’erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in agricoltura (AGREA)), previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell’ articolo 2, comma 4, della medesima legge regionale .
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di euro 3.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2027, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione del presente comma.
Art. 46
Contributi per l’allineamento del canone annuale per le concessioni di demanio idrico a favore delle imprese di acquacoltura che esercitano attività di venericoltura
1. Al fine di sostenere in via straordinaria le imprese del comparto dell’acquacoltura che esercitano l’attività di venericoltura in difficoltà a causa della diffusione invasiva del“granchio blu” , la Regione, per allineare l’importo del canone versato ai sensi dell’ articolo 20 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) e dall’ articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2015 a quello di minore importo stabilito per le concessioni del demanio marittimo, può concedere contributi alle imprese titolari di concessioni su aree del demanio idrico, nel limite massimo di euro 20.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028.
2. L'ammontare dei contributi e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti di Stato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di euro 20.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione del presente comma.
Capo II
Economia circolare
Art. 47
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)), è inserito il seguente:
"3 bis. La Regione promuove, altresì, il ripristino o la rigenerazione dei suoli degradati in ottica di economia circolare al fine di trasformare il suolo da risorsa sfruttata e lineare a sistema rigenerativo, estendendo i principî del riciclo e del riuso all'ecosistema terrestre.”.
Art. 48
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2015 , è inserito il seguente:
"1 bis. La Regione, nei limiti delle proprie competenze, può dotarsi di una procedura per valutare la sussistenza dei presupposti tecnici e normativi ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’ articolo 184 ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 , con riferimento ai rifiuti derivanti da processi produttivi tipizzati, anche attraverso il confronto tecnico con le associazioni rappresentative del sistema produttivo e gli altri soggetti istituzionali competenti, per favorire modelli di chiusura del ciclo produttivo in ottica di economia circolare.”.
Art. 49
1.
Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2015 , le parole
“Il Fondo è ripartito tra le finalità di cui alle lettere a), b) e c) rispettivamente per un quarto, un quarto e metà”
sono sostituite dalle seguenti:
“Fermo restando quanto previsto al comma 4 ter, la restante quota del Fondo è ripartita tra le finalità di cui alle lettere a), b) e c)”.
3. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2015 , è inserito il seguente:
"4 ter. A partire dall’anno 2027, il contributo regionale di alimentazione del Fondo di cui al comma 2 è destinato a supportare i Comuni virtuosi per le criticità connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con particolare riferimento alla gestione post-operativa delle discariche, secondo le modalità definite dalla Regione e da Atersir.”.
Art. 50
Inserimento dell’ articolo 6 bis nella legge regionale n. 16 del 2015
1. Dopo l’ articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2015 , è inserito il seguente:
“Art. 6 bis
Programma di ripristino dei suoli degradati
1. In attuazione della Strategia dell’Unione europea per il suolo 2030 “ Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima”, che prevede la necessità di ripristino dei suoli degradati, la Regione istituisce un Programma regionale per la concessione di contributi a favore dei Comuni.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a partire dall’anno 2026 nel limite massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028. La Giunta regionale definisce, con propri atti, criteri e condizioni per l’assegnazione delle risorse agli enti beneficiari.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, nel limite massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi –  Titolo 2 Spese investimento “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2026-2028. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione del presente comma.
4. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).”.
CAPO III
Cultura e integrazione territoriale
Art. 51
Contributo straordinario alla Fondazione Accademia Internazionale di Imola - Incontri con il Maestro - ETS
1. La Regione Emilia-Romagna persegue la qualificazione e la valorizzazione del lavoro professionale e opera per la promozione e il sostegno della cultura, dell’arte e della musica, secondo le previsioni dell’articolo 5, comma 1, lettera c) e dell’ articolo 6, comma 1, lettera g) dello Statuto regionale . Tali obiettivi sono perseguiti anche attraverso il sostegno all’alta formazione e allo studio orientato a favorire la crescita, la qualificazione e la valorizzazione di giovani professionisti in ambito musicale.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Regione concede alla Fondazione Accademia Internazionale di Imola - Incontri con il Maestro - ETS un contributo straordinario di euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028, in ragione della sua unicità quale scuola di alto perfezionamento musicale che rilascia, all’esito dei corsi di durata triennale e all’esito dei corsi di durata biennale, titoli riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca equipollenti alla laurea della classe L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda e alla laurea della classe LM-45 Musicologia e beni musicali, nonché quale istituzione di eccellenza per la promozione e la diffusione della cultura musicale.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità per l’erogazione del contributo di cui al comma 2, che è concesso nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ed erogato annualmente a condizione che la Fondazione, mediante atti dei propri organi di governo, si impegni concretamente nell’alta formazione e nella promozione e diffusione della cultura musicale italiana attraverso:
a) un’offerta formativa complessiva articolata nella programmazione e realizzazione di corsi di laurea triennale e magistrale suddivisi in otto indirizzi, corsi di perfezionamento triennale, corsi post-diploma, masterclass;
b) la promozione e la valorizzazione di giovani talenti, finalizzate alla loro immissione nel mercato del lavoro, attraverso iniziative artistiche realizzate anche mediante partenariati con enti e istituzioni locali, nazionali e internazionali.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite massimo di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione del presente comma.
Art. 52
Progetti pilota per la sperimentazione di forme di integrazione territoriale
1. Nelle more dell’approvazione della legge regionale di riforma del sistema di governo territoriale, la Giunta regionale concede contributi economici alle Province, anche in forma aggregata attraverso UPI Emilia-Romagna, per lo sviluppo e la realizzazione di progetti sperimentali volti a rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali e la governance integrata multilivello.
2. L’individuazione dei progetti sperimentali ammessi a contributo avviene nell’ambito di una procedura di programmazione territoriale concertata con le Province e con l’UPI Emilia-Romagna; sulla base degli esiti di tale attività, la Giunta regionale definisce, con proprio atto, i criteri di finanziamento, sulla base delle seguenti priorità:
a) creare un sistema integrato di analisi della conoscenza socioeconomica e territoriale necessaria alla programmazione strategica;
b) valorizzare strumenti di misurazione del benessere economico e sociale (BES) utili alla valutazione dell’impatto delle politiche di scala provinciale sull’intero territorio regionale;
c) rafforzare la capacità tecnico-amministrativa delle Province, a presidio della capacità di progettazione e attuazione delle politiche pubbliche, anche nel ruolo di supporto e assistenza ai Comuni e loro Unioni;
d) rafforzare la trasformazione digitale e l’innovazione tecnologica, attraverso piattaforme digitali abilitanti e integrate.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite massimo di euro 950.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione del presente comma.
CAPO IV
Entrata in vigore
Art. 53
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).