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Legislatura X - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 1355
Licenziato in data: 02/12/2015
"Norme di semplificazione della disciplina regionale in materia di demanio marittimo. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9" (Delibera di Giunta n. 1347 del 28 09 15).

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

II Commissione Permanente

"Politiche economiche"

 

 

 

1355 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Norme di semplificazione della disciplina regionale in materia di demanio marittimo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9" (Delibera di Giunta n. 1347 del 28 09 15).

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 58 del 30/09/2015

 

(Relatore Mirco Bagnari)

(Relatore di minoranza Massimiliano Pompignoli)

 

 

 

Testo n. 06/2015 licenziato nella seduta del 02 dicembre 2015 con il titolo:

 

Norme di semplificazione della disciplina regionale in materia di demanio marittimo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9

 

 

 

 

 

 


 

INDICE

 

Art. 1Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2002

Art. 2Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2002

Art. 3Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2002

Art. 4Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2002

Art. 5Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002

Art. 6Abrogazione dell’articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2002

Art. 7Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2002

Art. 8Inserimento dell’articolo 9-bis nella legge regionale n. 9 del 2002

Art. 9Disposizioni transitorie

 

 

 


 

Articolo 1

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2002

 

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

 

“e-ter) disciplina degli usi del demanio marittimo anche mediante ordinanze di polizia amministrativa, in applicazione delle direttive previste dai commi 2  e 4”.

 

2. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:

 

“2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, approva le direttive vincolanti per la disciplina degli usi del demanio marittimo con finalità turistico ricreative. Dette direttive sono approvate previo parere delle strutture tecniche regionali competenti in materia di difesa della costa, degli enti locali interessati, della competente autorità marittima e delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, nonché delle associazioni regionali della pesca e dell’acquacoltura, delle associazioni ambientaliste e degli enti parco territorialmente interessati.”

 

3. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:

 

“5. Le funzioni amministrative relative ai beni oggetto della presente legge non espressamente mantenute dalla Regione sono attribuite ai Comuni competenti per territorio.”

 

 

Articolo 2

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2002

 

1. L’articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 3

Funzioni dei Comuni

 

1. La Regione, sentiti i Comuni costieri e gli enti interessati, esercita le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d).

 

2. I Comuni approvano, con le procedure di cui all'articolo 33 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio) ed in conformità alle direttive regionali di cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge, un Piano dell'arenile che costituisce componente del Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), avente ad oggetto la regolamentazione dell’uso e delle trasformazioni dell'arenile e delle costruzioni esistenti, nonché l’individuazione delle dotazioni delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature necessarie per l'attività turistica.

 

3. Sono altresì attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative:

 

a) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca, in relazione all'articolo 42 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale;

 

b) pulizia degli arenili;

 

c) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni inerenti i porti di interesse regionale e subregionale, fatte salve le competenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e-bis), della presente legge;

 

d) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni e dei nullaosta per l'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale e definizione delle modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette;

 

e) rilascio, rinnovo, modificazione, decadenza o revoca di autorizzazioni sull'arenile.

 

4. I Comuni curano l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni di propria competenza, comunicando i dati in via telematica alla Regione e trasmettono ad essa, ogni anno, una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente.

 

5. Il Comune può riservare a se stesso, per fini di interesse pubblico, aree del demanio marittimo, nel rispetto delle norme del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.

 

6. Qualora il Comune intenda utilizzare le predette aree per finalità diverse da quelle indicate nel comma 5, la relativa concessione è rilasciata dalla Regione.”

 

 

Articolo 3

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2002

 

1. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2002 è soppressa la lettera d).

 

 

 

 

Articolo 4

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2002

 

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2002 le parole “, le Province” sono soppresse.

 

 

Articolo 5

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002

 

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:

 

“1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 322 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione), le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale, nonché l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono esercitate dalla Regione e dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze.”

 

2. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002 le parole “le Province” sono soppresse.

 

3. Il comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:

 

“4. La Regione o i Comuni competenti esercitano le funzioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna).” 

 

 

Articolo 6

Abrogazione dell’articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2002

 

1. L’articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2002 è abrogato.

 

 

Articolo 7

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2002

 

1. Al comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2002 le parole “Le Province” sono soppresse.

 

 

Articolo 8

Inserimento dell’articolo 9-bis nella legge regionale n. 9 del 2002

 

1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2002 è inserito il seguente:

 

“Articolo 9-bis

Cabina di regia per il distretto turistico della costa emiliano-romagnola

 

1. La Regione Emilia-Romagna assume il principio del coordinamento fra le istituzioni pubbliche coinvolte nell’attuazione della normativa in materia di Distretto turistico balneare come necessario presupposto per gli interventi di semplificazione normativa ed amministrativa ad esso correlati.

 

2. È istituita una Cabina di regia, quale organo consultivo, avente la funzione di individuare semplificazioni normative ed altre norme di agevolazione amministrativa strettamente correlate alle specifiche esigenze dei Comuni del Distretto turistico balneare, istituito con decreto  del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 17 gennaio 2014 (Istituzione del Distretto turistico balneare della costa amiliano-romagnola). La Cabina può altresì proporre misure di carattere organizzativo finalizzate a migliorare l’efficienza delle amministrazioni coinvolte.

 

3. La Cabina di regia propone alla Giunta regionale le innovazioni normative di cui al comma 2 al fine della loro verifica e sperimentazione, anche nella prospettiva di un eventuale allargamento ad altre zone del territorio regionale.

 

4. La Cabina di regia è composta dall’Assessore regionale competente in materia di turismo, che la presiede, dall’Assessore regionale competente in materia di affari istituzionali e legislativi, dall’Assessore regionale competente in materia di attività produttive, dall’Assessore regionale competente in materia di edilizia ed urbanistica, dall’Assessore regionale competente in materia di sicurezza territoriale, nonché dai sindaci dei Comuni del distretto e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. I prefetti delle province costiere dell’Emilia-Romagna, sottoscrittori dei protocolli d’intesa preliminari all’istituzione del distretto turistico balneare, sono invitati permanenti.

 

5. La Giunta regionale, su proposta della Cabina di regia, individua:

 

a) un nucleo tecnico, composto da dirigenti e funzionari regionali e delle altre amministrazioni coinvolte a supporto dell’istruttoria e dell’elaborazione delle proposte di cui al comma 2;

 

b) una sede di confronto congiunto con le rappresentanze delle categorie economiche e sociali, nonché con le organizzazioni sindacali, del territorio costiero.

 

6. La legge regionale, a garanzia della certezza dei rapporti giuridici e della coerenza con le altre azioni regionali di semplificazione, disciplina gli ambiti di applicazione delle misure procedimentali ed agevolative costituenti attuazione delle previsioni connesse al Distretto turistico balneare, fatta salva la disciplina dello Stato nelle materie di propria competenza.

 

7. La partecipazione ai lavori della Cabina di regia e degli organismi di cui al comma 5 non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.”

 

 

Articolo 9

Disposizioni transitorie

 

1. I Piani dell’arenile che, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino adottati dai Comuni come Piani operativi comunali (POC), ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), sono approvati, a conclusione del medesimo procedimento, come componenti dei RUE.

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