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Legislatura X - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 1644
Licenziato in data: 15/12/2015
"Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016" (Delibera di Giunta n. 1797 del 12 11 15).

Relazione:

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE ROBERTO POLI

RELATORE DELLA COMMISSIONE

 

 

Per dovere di sintesi affronterò gli oggetti in discussione e approvazione 1544, 1644, 1645 e 1646 in un’unica relazione, oggetti che poi naturalmente saranno sottoposti a singole votazioni.

 

Il lavoro di approfondimento ed esame si è svolto nelle singole Commissioni e concluso con l’espressione dei relativi pareri.

 

La Commissione referente ha chiuso i propri lavori con l’esame degli emendamenti e la votazione degli articolati nelle sedute del 15 dicembre. Indubbio, anche questa volta, l’apporto positivo dato alla discussione dalla comunità regionale, convocata in Udienza Conoscitiva l’1 dicembre scorso.

 

Un lavoro impegnativo che ha visto un protagonismo attivo di tutti i Commissari ed un’assoluta disponibilità degli Assessori e dei tecnici della nostra Regione, ai quali, nella convinzione di interpretare il pensiero dei colleghi Consiglieri, rivolgo un sentito ringraziamento.

 

In particolare, il lavoro emendativo ha permesso di ricalibrare alcune misure e dare risposte più articolate ad aspetti che l’iter di commissione ha ritenuto di volere valorizzare. Mi riferisco in particolare: all’aumento delle risorse sulla Legge 2 montagna da 3 a 6 milioni di euro, alla destinazione di 500 mila euro per l’abbattimento del bollo auto ibride di nuova immatricolazione a partire dal 1° gennaio 2016 per il triennio, a 150 mila euro destinati ad iniziative per supportare gli esercenti che dismettono l’utilizzo delle slot per contrastare il fenomeno della ludopatia, ai 200 mila euro destinati alla sicurezza per sistemi di controllo e videosorveglianza.

 

La nostra Regione, per ragioni economiche, ma anche sociali e culturali, ha sempre affermato con forza e convinzione la propria dimensione europea e internazionale. D’altra parte, il grande impegno del Presidente Bonaccini e della Giunta in questo primo anno di mandato, ne ha reso evidente testimonianza con le missioni in Cina, negli Stati Uniti e a Bruxelles; la dimensione e il ruolo dell’Emilia-Romagna sono state resi espliciti dai positivi esiti di Expo recentemente chiuso a Milano.

 

Allo stesso tempo, il sapere incrociare le nostre politiche alle politiche europee e a quelle nazionali, ci mette nelle condizioni di potere utilizzare nella loro massima disponibilità i fondi europei da un lato e di rafforzare le politiche di welfare, di difesa del territorio, di valorizzazione della cultura dall’altro.

 

Tutto questo non è affermazione di intenzioni, ma concretezza delle azioni che si traduce in più investimenti, più politiche di welfare, maggiore vicinanza ai bisogni delle nostre comunità: il tutto lasciando invariata la pressione fiscale.

 

Nella predisposizione del bilancio occorre poi dare applicazione alle norme previste per il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs 118/2011.

 

Si tratta di un cambiamento rilevante per le Amministrazioni Regionali e Locali.

 

Già con riferimento al bilancio preventivo 2015 la Giunta, contestualmente all’avvio del mandato, scelse di anticipare - anche se in modo sperimentale - la predisposizione del Documento di economia e finanza regionale (DEFR), perseguendo un obiettivo di trasparenza verso l’Assemblea legislativa, le Associazioni, le imprese, i cittadini della nostra Regione.

 

Così, già dal primo anno di Legislatura, è stato possibile declinare in obiettivi gli impegni politici previsti per il quinquennio e gettare le basi per l’esercizio del controllo strategico, cioè per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi stessi e delle ricadute sul territorio e sulle comunità.

 

Il DEFR 2016 è ulteriormente arricchito con diverse sezioni rispetto al testo del 2015, anche grazie alle osservazioni e alle proposte emerse durante il confronto istituzionale in Assemblea legislativa e con le parti sociali.

 

Le tre parti che compongono il DEFR sono:

 

La I parte, che analizza il contesto e gli scenari economici di riferimento internazionale, nazionale e regionale e tratteggia il quadro istituzionale in cui opera la Regione, con un focus sull’articolazione organizzativa ed il personale, sulle partecipate e gli strumenti di controllo, nonché sul patto di stabilità e sui vincoli per la finanza regionale.

 

La II parte, che suddivide in cinque aree (istituzionale, economica, socio-sanitaria, culturale e territoriale) i 98 obiettivi strategici e organizzativi individuati per il quinquennio, articolandoli in missioni e programmi coordinati alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio, in modo da verificarne la concreta realizzabilità.

 

La III parte, che riporta gli indirizzi strategici assegnati alle società controllate o partecipate e agli Enti strumentali della Regione affinché, ciascuno nel proprio ambito, concorra alla produzione ed erogazione di servizi funzionali allo sviluppo delle linee di Governo.

 

Il DEFR rappresenta quindi uno strumento di grandissima utilità per le informazioni in esso contenute, per gli obiettivi indicati, per l’indicazione dei risultati attesi; in esso si trovano le argomentazioni che esplicano le scelte della Giunta e della maggioranza che governano la nostra Regione.

 

Il quadro europeo ed internazionale entro cui inevitabilmente sono maturate le scelte di bilancio di una Regione che, come la nostra, persegue un profilo spiccatamente sovranazionale, non mostra sostanziali elementi di diversità rispetto a quelli che richiamavo nella relazione al bilancio preventivo 2015.

La crescita del PIL a livello mondiale è modesta e la ripresa del commercio mondiale e degli investimenti risulta inferiore ai livelli del recente passato: la Cina, nel secondo trimestre 2015, registra il valore più basso di crescita del Pil dal 2009 (+ 1.7%) con un netto calo della produzione industriale e delle esportazioni, tanto che la Banca Centrale cinese ha tagliato i tassi di interesse e immesso liquidità con conseguente svalutazione della moneta.

 

Sorte simile è toccata anche al Giappone che, dopo tre trimestri di crescita consecutiva, nel secondo trimestre 2015 ha registrato una caduta del Pil dovuta a meno consumi e meno esportazioni.

 

Per l’Area Euro, nel secondo trimestre 2015 la variazione del Pil è risultata positiva (+ 0.4%), mentre nel primo trimestre era 0.5%. L’aumento è dovuto in larga parte all’andamento dei consumi privati e alle esportazioni nette, mentre resta ancora debole il capitolo degli investimenti fissi.

 

Un’eccezione positiva è rappresentata dagli Stati Uniti, che nel secondo semestre del 2015 hanno registrato un deciso incremento del Pil rispetto al periodo precedente ed una contestuale discesa della disoccupazione, passata dal 6,1% dell’agosto 2014 al 5.1%.

 

Il nostro Paese nel 2015, dopo anni davvero duri, è tornato a crescere.

 

Nei primi due trimestri dell’anno la variazione del Pil è stata pari allo 0.4% e allo 0.3%, facendo così registrare per il primo semestre una crescita pari allo 0.7%. Per il 2015 la crescita prevista si attesta allo 0.9% o, come alcune fonti prevedono, allo 0.8% e per il 2016 all’1.6%.

 

Sul fronte delle esportazioni il risultato è stato migliore delle previsioni (+ 5.2% rispetto al 3.7%); anche le importazioni nel primo semestre 2015 hanno segnato un incremento del 4.7%, in particolare dai Paesi dell’Unione Europea (+ 7.3%).

 

L’avanzo commerciale al netto della componente energetica è pari a circa 18.4 miliardi, migliorato per 1.4 miliardi sul primo semestre 2014.

 

Questi dati relativi all’economia hanno determinato ricadute positive sull’occupazione, anche se il tasso di disoccupazione registrato a livello nazionale nel primo semestre 2015 pari al 12.4% è ancora troppo alto.

 

Nel documento di economia e finanza regionale viene riportato il quadro della finanza pubblica che il Governo, con la nota di aggiornamento al DEF 2015 deliberata dal Consiglio dei Ministri il 18 settembre 2015, ha definito relativamente al piano di rientro verso il pareggio di bilancio in termini strutturali.

 

In questo contesto internazionale e nazionale vanno lette le dinamiche della nostra Regione.

 

Secondo le analisi e i dati della banca d’Italia, nel primo semestre del 2015 l’economia regionale è tornata a crescere a seguito della dinamica positiva delle esportazioni, a cui si è affiancata una ripresa della domanda interna sia per la componente dei consumi che per quella degli investimenti, che ha comportato un aumento della domanda di credito rispetto al semestre precedente.

 

Nell’industria manifatturiera è aumentato il fatturato; la crescita è più accentuata per le imprese esportatrici, sebbene il dato positivo interessi anche quelle maggiormente orientate al mercato interno. Le vendite estere sono aumentate soprattutto verso i mercati extra UE, con particolare riferimento agli Stati Uniti.

 

Nei servizi privati non finanziari il fatturato è aumentato tra i principali comparti; nel commercio le vendite sono tornate a crescere per tutte le categorie merceologiche e anche le presenze turistiche in riviera sono cresciute nonostante la flessione di quelle straniere.

 

L’occupazione nel primo trimestre ha segnato un incremento, soprattutto nel comparto industriale. Diminuisce anche il tasso di disoccupazione, inferiore alla media nazionale sebbene ancora troppo alto, ed aumentano le assunzioni a tempo indeterminato. Contestualmente si registra la diminuzione del ricorso alla cassa integrazione.

 

Secondo il sondaggio della banca d’Italia, condotto tra la fine di settembre e la prima metà di ottobre, la ripresa dovrebbe rafforzarsi nel quarto trimestre del 2015 e nel primo del 2016, con riflessi positivi anche sull’occupazione. Per il 2016 le imprese industriali e dei servizi prevedono un nuovo incremento degli investimenti e, per la prima volta dopo la crisi pesantissima che ha colpito il settore, anche le imprese delle costruzioni anticipano un aumento del fatturato.

 

Nelle attese della banche, la domanda di credito dovrebbe continuare ad espandersi nella seconda metà del 2016.

 

Secondo Unioncamere, nel 2015 il Pil regionale aumenterà dell’1.2%, l’occupazione crescerà dell’1.5%, le esportazioni del 4.1%. Si confermerà la ripresa degli investimenti (+ 1.9%) e dei consumi (+ 1.3%), mentre il mercato del lavoro segnerà un risultato positivo che porterà il tasso di disoccupazione, pari al 2.9% nel 2007 e giunto all’8.4% nel 2013, a scendere al 7.8%.

 

Per un’analisi più dettagliata, per chi fosse interessato oltre ai contenuti del Documento di economia e finanza regionale, rimando alla lettura del documento della banca d’Italia “Economie regionali. L’economia dell’Emilia-Romagna - Aggiornamento congiunturale” di novembre 2015.

 

Dalle sintetiche valutazioni soprariportate, possiamo affermare che i segnali di ripresa ci sono e per la nostra regione poggiano su indicatori migliori della media nazionale.

 

E’ però evidente che, affinché il trend positivo si consolidi, esso deve riguardare l’intero Paese, permettendo così di lasciarsi definitivamente alle spalle quei fattori di rischio interni ed esterni che possono condizionare i risultati.

 

Continuare a rafforzarsi per meglio fronteggiare, anche dal punto di vista economico e sociale, un nuovo scenario in cui i rischi legati alle gravi tensioni internazionali ed al pericolo del terrorismo minano in profondità le traiettorie di sviluppo, ostacolando la libera circolazione delle persone e dei prodotti.

 

E’ questo lo scenario in cui sono maturate le scelte di bilancio della nostra regione, che puntano chiaramente a due obiettivi principali: consolidare la ripresa da un lato e proteggere e accompagnare le famiglie in condizioni di difficoltà al superamento delle stesse dall’altro.

 

Solo l’utilizzo pieno e coordinato delle risorse disponibili, derivanti dai fondi europei, da mezzi nazionali e regionali, può concretizzare gli obiettivi contenuti nel programma di mandato del Presidente, perseguiti dall’azione di governo della Giunta e condivisi dalla maggioranza che governa l’Emilia-Romagna.

 

Nel previsionale 2016 e, coerentemente, nella programmazione per il prossimo triennio, l’Emilia-Romagna si pone come motore per il futuro attraverso alcune scelte esplicite:

 

  • Nessun aumento delle tasse;
  • Riduzione dei costi di funzionamento e altre voci di spesa pari a - 35 milioni di euro;
  • Più risorse per le comunità, la difesa dell’ambiente, lo sviluppo economico.

 

E se è vero che l’Emilia-Romagna ha da sempre fatto del connubio fra sviluppo economico e coesione sociale, fra crescita e politiche di welfare, il fondamento della propria identità, con questo bilancio offriamo a tale prospettiva uno strumento ulteriore ed innovativo nel reddito di solidarietà che, a regime, potrà disporre di 75 milioni di euro su base annua, di cui metà saranno risorse regionali.

 

Per il 2016 sono previsti 15 milioni di euro nel nostro bilancio, ai quali si aggiungeranno le risorse nazionali una volta approvata la Legge di Stabilità, per la nostra Regione circa l’8% del fondo nazionale di circa 600 milioni di euro per il 2016. La misura per la sua applicazione richiederà l’approvazione di una legge che pensiamo possa concludere l’iter nei prossimi mesi prima dell’estate, le risorse disponibili consentiranno di rispondere ai bisogni dall’entrata in vigore fino al 31 dicembre 2016.

 

Permangono e si rafforzano gli altri strumenti di welfare, legati soprattutto al sostegno delle categorie più deboli: dai Servizi alle persone a partire da quelli educativi e sociali, ai quali vengono destinati 50 milioni di euro, alle politiche abitative 16.2 milioni di euro, dall’abbattimento delle barriere architettoniche, che vale 2 milioni di euro, all’incremento del fondo nazionale per la non autosufficienza fino a 460 milioni di euro, grazie a 120 milioni di euro di risorse proprie.

 

Un secondo provvedimento innovativo riguarda la destinazione di 20 milioni di euro finalizzati all’azzeramento degli effetti dell’IRAP per le ASP, le Cooperative sociali e i soggetti accreditati per la gestione dei servizi alla persona.

 

E ancora, misure di sostegno al il lavoro e allo sviluppo:

 

  • 53 milioni di euro a cofinanziamento dei fondi europei;
  • 25 milioni di euro nel triennio per l’attrattività;
  • 10 milioni di euro sull’Internazionalizzazione;
  • 6.6 milioni di euro per Microcredito e Fondo di garanzia;
  • 15.5 milioni di euro al turismo (promo, commercializzazione e marketing).

 

Alla tutela dell’ambiente e del territorio, a fianco del piano nazionale che prevede fondi per 108 milioni di euro, destiniamo fondi regionali per 36 milioni di euro, per la montagna 7 milioni di euro, per la bonifica siti e contro l’amianto 4 milioni di euro, per la prevenzione del rischio sismico 12 milioni di euro.

 

Alla mobilità sostenibile destiniamo 393 milioni di euro, alla manutenzione delle strade e alla montagna 20 milioni di euro.

 

Alle città sulla costa 20 milioni di euro.

 

Poi c’è il “capitolo cultura” con la quale, come ho già avuto modo di sottolineare nella relazione al bilancio previsionale per il 2015, non solo non è vero che “non si mangia”, come alcuni soggetti poco lungimiranti sono ancora propensi a ritenere, ma che è invece motore di ogni comunità che voglia assicurarsi un futuro di benessere economico e sociale.

 

E dunque noi mettiamo a bilancio più cultura, più scuola, più formazione, quali fattori determinanti per la crescita del nostro Paese e per porre argine vero e duraturo ai fenomeni di disgregazione sociale, emarginazione e violenza, che ogni giorno trovano pericolose rappresentazioni.

 

Per questo dai 18 milioni del 2014 passiamo ai 33 milioni del 2016, con un incremento ulteriore di 5 milioni di euro sul 2015.

 

Sempre per questo ai 57 milioni dei Fondi statali BEI e ai 19.5 milioni per le scuole innovative stanziati dal Governo, aggiungiamo 20 milioni di euro per le scuole secondarie, 4 milioni di euro per gli impianti sportivi legati alle scuole, che si sommano ai 6.1 milioni di euro dello Stato per interventi di adeguamento sismico.

 

Chiudo con la sanità, che nella nostra regione vale 8 miliardi di euro, circa l’80% del bilancio regionale: il bilancio preventivo 2016 stanzia 75 milioni di euro per investimenti, di 4.4 milioni di competenza regionale.

 

L’approvazione del bilancio preventivo 2016 entro il 31/12/2015 ha un forte significato politico: mettere la nostra Regione nella condizione di accelerare l’attuazione delle proprie scelte, perché sappiamo che il cambiamento del quadro normativo, a partire dal previsto pareggio di bilancio in Costituzione, se da un lato renderà più chiara e definita l’azione amministrativa, dall’altro vincolerà in modo più forte le possibilità di manovra.

 

Un bilancio quindi evidentemente caratterizzato sul terreno dello sviluppo secondo quanto previsto dal Patto per il Lavoro, che accelera sugli investimenti, estende la rete delle protezioni sociali, punta su cultura, scuola, turismo, tutela dell’ambiente, bilancio che ha riscontrato il parere favorevole da parte dei Revisori dei Conti con proprio atto del 3 dicembre 2015.

 

Molti indicatori testimoniano come la nostra Regione sia effettivamente al vertice delle regioni del nostro Paese ed anche nella dimensione europea:

 

  • Il reddito pro-capite è pari a 32.300 euro annui (21% in più rispetto alla media europea), il tasso di occupazione è pari al 70.6%, mentre in Italia siamo al 59.8%, il tasso di povertà è al 17.7%, contro la media nazionale del 29.9%.
  • Produciamo il 9.3% del Pil nazionale e destiniamo l’11.2% in ricerca e sviluppo, il 13% della nostra economia è fatta di Export.
  • L’indebitamento pro-capite è a pari a 356 euro contro gli 867 euro sul piano nazionale, tutto questo rispettando i parametri del Patto di stabilità.

 

Queste ragioni rappresentano per noi non un motivo di appagamento, ma un chiaro quadro di consapevolezza che, per raggiungere gli obiettivi che il Presidente, la Giunta, la maggioranza si sono dati, occorre andare forte e questo bilancio è la chiara testimonianza che è nostra intenzione farlo.

 

In conclusione solo un breve riferimento all’oggetto 1644 “Disposizioni collegate alla Legge regionale di Stabilità 2016”, composto da 17 articoli che non prevedono maggiori oneri a carico del bilancio regionale, gli articoli sono stati oggetto di approfondimento in Commissione, qualora si rendesse necessario affronteremo nel dibattito in Aula le necessarie valutazioni.

 

 


 

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "

 

 

 

 

 

1644 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016" (Delibera di Giunta n. 1797 del 12 11 15).

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino ufficiale n. 63 del 19/11/2015

 

 

(Relatore consigliere Roberto Poli

Relatore di minoranza consigliere Stefano Bargi)

 

 

Testo n. 29/2015 licenziato nella seduta del 15 dicembre 2015 con il titolo:

 

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016

 



 

INDICE

 

Art. 1 Finalità

Art. 2 Modifiche alla legge regionale n. 19 del 1976

Art.  3 Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1990

Art.  4 Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1994

Art.  5 Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997

Art. 6 Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999

Art.  7 Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999

Art. 8 Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2000

Art.  9 Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2000

Art. 10 Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

Art. 11 Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002

Art. 12 Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004 e disposizioni per la programmazione delle risorse per il fondo regionale per la montagna per l’anno 2016

Art. 13 Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004

Art. 14 Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004

Art. 15 Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

Art. 16 Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014

Art. 17 Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015 in materia di procedimenti amministrativi

Art. 18 Disposizioni transitorie per la gestione di siti della Rete Natura 2000 e delle valutazioni di incidenza ambientale

Art. 19 Modifiche in materia di turismo alla legge regionale n. 13 del 2015 e alla legge regionale n. 7 del 1998

Art. 20 Disposizioni in materia di polizia provinciale

Art. 21 Assegnazione dei fondi regionali di cui alla legge regionale n. 1 del 2000

Art. 22 Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico

Art. 23 Entrata in vigore

 

 


 

Art. 1

Finalità

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2016) in collegamento con la legge regionale di stabilità per l’anno 2016.

 

 

Art. 2

Modifiche alla legge regionale n. 19 del 1976

 

1. Il primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative) è sostituito dal seguente:

 

“1. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di presentazione della documentazione inerente le opere portuali ammesse a finanziamento.”.

 

2. I commi secondo, terzo e nono dell’articolo 10 della legge regionale n. 19 del 1976 sono abrogati.

 

 

Art. 3

Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1990

 

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 28 (Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna) è inserito il seguente:

 

“5 bis. La Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni assembleari, approva i criteri per stabilire ulteriori casi di rimozione del vincolo alberghiero.”.

 

2. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1990 è abrogato.

 

 

Art. 4

Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1994

 

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) la parola “indennità” è sostituita dalla seguente: “identità”.

 

2. L’articolo 3 della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 3

Programma pluriennale degli interventi

 

1. L’Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di promozione culturale il quale individua le priorità e le strategie dell’intervento regionale nel settore.

 

2. Il programma pluriennale definisce in particolare:

 

a) gli obiettivi generali da perseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento, i criteri e gli indicatori per la verifica del loro raggiungimento, gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi;

 

b) i soggetti beneficiari in relazione ai singoli ambiti di intervento;

 

c) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire.

 

3. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi definiti dal programma pluriennale, approva i criteri di concessione, erogazione, revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.”.

 

3. Il comma 2 dell’articolo 4 bis della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituito dal seguente:

 

“2. La Regione contribuisce altresì alla costituzione o all’integrazione della dotazione patrimoniale di organismi pubblici e privati operanti nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 1.”.

 

4. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 37 del 1994 la parola “triennale” è sostituita dalla seguente: “pluriennale”.

 

5. La rubrica dell’articolo 6 della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituita dalla seguente: “Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dai Comuni o dalle Unioni di Comuni”.

 

6. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 37 del 1994 la parola “triennale” è sostituita da “pluriennale”.

 

7. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituito dal seguente:

 

“1. La Giunta regionale provvede all’assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, sulla base di quanto stabilito al comma 3 dell’articolo 3.”.

 

8. I commi 6 e 7 dell’articolo 9 della legge regionale n. 37 del 1994 sono abrogati.

 

9. L’articolo 10 della legge regionale n. 37 del 1994 è abrogato.

 

 

Art. 5

Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997

 

1. Il comma 2 dell’articolo 3 legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) è sostituito dal seguente:

 

“2. I consorzi e le cooperative di cui al comma 1 sono costituiti da esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonché di altri settori economici.”.

 

2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituita dalla seguente:

 

“e) le cooperative e i consorzi fidi costituiti da esercenti il commercio all'ingrosso o al dettaglio su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande o da altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonché di altri settori economici, costituitisi al fine di dare attuazione agli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b);”.

 

3. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:

 

“4. Le cooperative e i consorzi fidi di cui al comma 1, lettera e), per accedere ai contributi previsti dalla presente legge, devono essere composti da almeno cinquanta imprese appartenenti ai settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande, servizi.”.

 

4. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:

 

“1. Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'articolo 7 a favore delle imprese dei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi che, utilizzando finanziamenti assistiti in parte dalla garanzia della cooperativa o del consorzio, realizzano programmi che anche disgiuntamente prevedono:

 

a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;

 

b) l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno.”.

 

 

Art. 6

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999

 

1. Dopo la lettera b bis) del comma 2 dell’articolo 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è inserita la seguente:

 

“b ter) Interventi di costruzione e manutenzione delle infrastrutture ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati, da disciplinare mediante convenzione.”.

 

2. Il comma 3 bis dell’articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

 

“3 bis. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettere b bis) e b ter), sono assegnate dalla Giunta regionale alla Città metropolitana di Bologna e alle Province secondo quanto stabilito nei relativi accordi e convenzioni.”.

 

 

Art. 7

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999

 

1. L’articolo 5 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 5

Programma regionale

 

1. L’Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di spettacolo dal vivo. La Giunta nella predisposizione della proposta tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico di cui all'articolo 6, dal Consiglio delle Autonomie locali e dalle associazioni di categoria.

 

2. Il programma pluriennale in particolare prevede:

 

a) le finalità generali e le priorità tra le diverse tipologie di intervento;

 

b) gli obiettivi e i criteri per la definizione delle convenzioni e degli accordi;

 

c) gli indirizzi per la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati che operano nel settore dello spettacolo dal vivo;

 

d) gli indirizzi per la valutazione degli interventi regionali e le modalità di attuazione degli interventi diretti di cui all’articolo 8;

 

e) gli obiettivi da perseguire e gli indirizzi per l’attuazione degli interventi di cui all'articolo 9.

 

3. La Regione, in attuazione del programma pluriennale, stabilisce le quote di fondi da destinare ad interventi ovvero a contributi regionali, come previsto agli articoli 7, 8 e 9.”.

 

2. L’articolo 7 della legge regionale n. 13 del 1999 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 7

Convenzioni, accordi e contributi

 

1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi del programma pluriennale, favorisce la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, aventi ad oggetto iniziative di rilievo regionale, con le modalità di cui al presente articolo.

 

2. La Regione può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano:

 

a) le attività e i progetti da realizzare;

 

b) oneri a carico dei firmatari;

 

c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.

 

3. La Regione può concludere accordi con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Gli accordi indicano:

 

a) le attività e i progetti da realizzare;

 

b) i soggetti attuatori;

 

c) la ripartizione delle spese tra gli enti sottoscrittori;

 

d) le modalità di attuazione, anche ricorrendo alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.

 

4. La Regione può concedere contributi a favore di soggetti pubblici e privati, che operano nel settore dello spettacolo dal vivo. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma triennale, approva le misure, i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.”.

 

3. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 13 del 1999 è sostituito dal seguente:

 

“2. I contributi di cui all’articolo 4, comma 2, possono essere concessi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata.”.

 

 

Art. 8

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2000

 

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) è aggiunto il seguente:

 

“3 bis. La lettera c) del comma 1 non si applica alle società quotate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione”.

 

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2000 è aggiunto il seguente:

 

“4 bis. Le lettere b) e d) del comma 3 non si applicano alle società quotate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.”.

 

 

Art. 9

Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2000

 

1. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) le parole “predispongono i piani annuali, presentando” sono sostituite dalla seguente: “presentano”.

 

2. Al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 le parole “Il Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti “L’ Assemblea legislativa regionale”.

 

 

Art. 10

Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

 

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) le parole “dei conferimenti” sono sostituite dalle seguenti: “del riordino”.

 

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 43 del 2001 le parole “ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa)” sono sostituite dalle seguenti: “in attuazione di provvedimenti legislativi nazionali”.

 

 

Art. 11

Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002

 

1. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell’offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38)) è sostituito dal seguente:

 

“2. Dei consorzi fidi e delle cooperative di cui al comma 1 possono far parte anche operatori di altri settori produttivi.”.

 

 

Art. 12

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004 e disposizioni per la programmazione delle risorse per il fondo regionale per la montagna per l’anno 2016

 

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 bis della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) è abrogata.

 

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004 è aggiunto il seguente:

 

“4 bis. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce, con proprio atto, le modalità di concessione ed erogazione, nonché le ipotesi e le modalità dell'eventuale revoca, dei finanziamenti disponibili a titolo del fondo regionale per la montagna, di cui al comma 1.”.

 

3. Limitatamente all’anno 2016, nelle more dell'approvazione del nuovo programma regionale per la montagna, le Unioni di Comuni comprendenti zone montane, ivi incluso il Nuovo Circondario imolese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004, approvano esclusivamente, in coerenza con gli indirizzi del programma regionale per la montagna vigente, i programmi annuali operativi previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2004, e li trasmettono alla Provincia o alla Città Metropolitana di Bologna e alla Regione. In tale ambito, le norme di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2004 si applicano avendo a riferimento, ai fini della verifica della coerenza, il programma regionale per la montagna in luogo dell'accordo-quadro.

 

 

Art. 13

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004

 

1. Al comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) le parole “secondo la tabella prevista al medesimo comma e fatto salvo il mantenimento della retribuzione fissa e continuativa in essere, assorbibile dai futuri aumenti contrattuali” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le modalità definite dalla Giunta regionale”.

 

2. Le modifiche apportate dal comma 1 decorrono dall’entrata in vigore della presente legge e sono fatti salvi i diritti acquisiti.

 

 

Art. 14

Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004

 

1. All’articolo 25 ter della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “, ivi comprese le attività di verifica di cui al comma 1, lettera c): in tale ambito, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 25 quindecies, comma 1, l’organismo regionale di accreditamento svolge le funzioni di cui all’articolo 6 della legge regionale n 21 del 1984”;

 

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

“2 bis. Gli accertamenti di cui al comma 2 vengono effettuati da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dall’organismo di accreditamento, scelti anche all’esterno della propria struttura organizzativa, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l’abilitazione all’espletamento dei compiti loro attribuiti.”;

 

c) la lettera d) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

 

“d) le modalità per la realizzazione delle attività di verifica della conformità degli attestati di prestazione energetica da parte dell'organismo di accreditamento di cui al comma 2, nonché i criteri da adottare per garantire la qualifica e l’indipendenza degli ispettori di cui al comma 2 bis. Il sistema di verifica è organizzato sulla base di programmi annuali predisposti dall’organismo di accreditamento tenendo conto dei criteri di cui all’allegato II della direttiva 2010/31/UE e nel rispetto degli indirizzi nazionali in materia. I programmi annuali di controllo sono approvati dalla competente direzione generale, e devono riportare:

 

1) il numero e la tipologia delle verifiche di cui è prevista la realizzazione, nonché le relative procedure;

 

2) le risorse organizzative e gestionali impiegate dall’organismo regionale di accreditamento per la realizzazione del programma e i relativi costi;

 

3) i risultati delle attività realizzate nell’ambito del precedente programma annuale e i relativi costi sostenuti;”.

 

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

 

“4 bis. Le attività di controllo sono realizzate nel rispetto del principio di equa ripartizione su tutti gli utenti interessati al servizio del relativo costo per la realizzazione delle verifiche; le attività di verifica possono essere realizzate anche su richiesta del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile e, in tal caso, i relativi costi sono posti a carico dei richiedenti.”;

 

e) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “I contributi sono versati direttamente all’organismo regionale di accreditamento, il quale provvederà a rendicontare semestralmente alla Regione il numero di certificazioni energetiche rilasciate e l’ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza. I contributi acquisiti dall’organismo di accreditamento verranno riutilizzati dallo stesso per lo svolgimento delle attività di verifica di conformità di cui al comma 4, lettera d), dei soggetti certificatori accreditati. La Regione, sulla base di quanto percepito dall’organismo regionale di accreditamento, provvederà a riparametrare il contributo annuale, quantificato nel programma annuale di controllo, a favore dell’organismo di accreditamento per lo svolgimento delle funzioni necessarie ad assicurare il funzionamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici di cui al comma 1.”.

 

2. All’articolo 25 sexies della legge regionale n. 26 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla fine del comma 2 sono aggiunte le parole: “che svolgono in tale ambito le funzioni di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1984 ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 25 quindecies, commi 2, 3 e 4”;

 

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

“2 bis. Le attività di cui al comma 2 vengono effettuate da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dalla Regione o dall’organismo di accreditamento incaricato, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l’abilitazione all’espletamento dei compiti loro attribuiti.”.

 

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 quindecies della legge regionale n. 26 del 2004 è inserito il seguente:

 

“2 bis. I soggetti obbligati che non provvedono all’installazione dei sistemi di misurazione di cui all’articolo 25 quaterdecies sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 16, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).”.

 

 

Art. 15

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

 

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) sono aggiunti i seguenti:

 

“4 bis. Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorità relative in particolare a erogazione di misure di politica attive del lavoro, contributi e incentivi alle imprese per favorire l’inserimento, il reinserimento e la permanenza nei luoghi di lavoro nonché l’adattamento per abbattere barriere all’accesso, contributi a sostegno del lavoro autonomo e autoimprenditoria per persone disabili, indennità di tirocinio, sostegno alle associazioni delle famiglie delle persone con disabilità e interventi per favorire la mobilità casa - lavoro.

 

4 ter. Il programma regionale determina inoltre:

 

a) le modalità per la concessione ed erogazione delle risorse del fondo regionale disabili;

 

b) gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi e assegnazioni;

 

c) i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento.”.

 

 

Art. 16

Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014

 

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) è inserito il seguente:

 

“Art. 8 bis

Interventi regionali e a sostegno delle iniziative di enti locali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

 

1 Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione Emilia-Romagna promuove, concorre ad attuare e attua direttamente manifestazioni, iniziative, progetti formativi, divulgativi e di approfondimento, studi e ricerche, volti alla promozione e al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere.

 

2. La Regione Emilia-Romagna interviene mediante la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dagli enti locali, in forma singola o associata, per la promozione ed il conseguimento delle pari opportunità e per il contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere.

 

3. La Regione Emilia-Romagna interviene mediante la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dalle associazioni di promozione sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle ONLUS il cui statuto o atto costitutivo prevede, anche alternativamente:

 

a) la diffusione e l’attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo;

 

b) la promozione e la valorizzazione della condizione femminile;

 

c) la prevenzione ed il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista.

 

4. Per accedere ai contributi regionali i soggetti di cui al comma 3 devono essere iscritti rispettivamente nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26)), nell’anagrafe unica delle ONLUS di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).”.

 

5. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e per l’attuazione delle iniziative di cui al presente articolo, considerando prioritariamente gli interventi di cui agli articoli 22, 23 e 24.”.

 

 

Art. 17

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015 in materia di procedimenti amministrativi

 

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 69 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è aggiunto il seguente:

 

“3 bis. La Città metropolitana di Bologna e le Province concludono i procedimenti per i quali la Regione, alla data del 31 dicembre 2015, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie. A tal fine una quota del personale regionale, dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia o dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile può essere utilizzato dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province sulla base di convenzioni tra gli enti interessati.”.

 

 

Art. 18

Disposizioni transitorie per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e delle valutazioni di incidenza ambientale

 

1. Per i territori esterni alle aree naturali protette, ai fini della prima attuazione dell’articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2015, dall’1 gennaio 2016, nelle more del trasferimento di specifiche risorse finanziarie e strumentali ai nuovi enti destinatari, si applicano le norme del presente articolo.

 

2. La Regione esercita le funzioni di gestione dei siti della Rete Natura 2000, di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 13 del 2015, sentiti i Comuni e le loro Unioni interessate.

 

3. Le funzioni di valutazione di incidenza dei progetti e interventi di cui all’articolo 18, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 13 del 2015, qualora non siano già state trasferite all’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità ai sensi dell’articolo 40, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000), sono esercitate come segue:

 

a) la Regione effettua la valutazione dei progetti e interventi approvati dalla Provincia;

 

b) il Comune continua ad effettuare la valutazione dei piani di competenza comunale, nonché dei progetti e interventi da esso approvati.

 

4. Per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo la Regione può avvalersi dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE).

 

 

Art. 19

Modifiche in materia di turismo alla legge regionale n. 13 del 2015 e alla legge regionale n. 7 del 1998

 

1. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è abrogata.

 

2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica – Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) è abrogata.

 

 

Art. 20

Disposizioni in materia di polizia provinciale

 

1. Il personale addetto all’esercizio delle funzioni di polizia provinciale rimane assegnato alla Città metropolitana di Bologna e alle Province in relazione alle funzioni loro attribuite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dalla legge regionale n. 13 del 2015.

 

2. Le funzioni di vigilanza già svolte dalla polizia provinciale e affidate alla Regione, nonché alle sue agenzie strumentali, dalla legge regionale n. 13 del 2015 sono esercitate dal personale della Città metropolitana di Bologna e delle Province sulla base di apposite convenzioni.

 

 

Art. 21

Assegnazione dei fondi regionali di cui alla legge regionale n. 1 del 2000

 

1. In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 65, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2015, fino alla riforma organica della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), le risorse regionali e statali di cui alla legge regionale n. 1 del 2000 sono assegnati agli enti locali e loro forme associative.

 

 

Art. 22

Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico

 

1. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2013, n.28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016), è prorogato al 30 giugno 2016.

 

2. Il termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni di risorsa idrica in scadenza il 31 dicembre 2015 è prorogato al 30 giugno 2016. Anche nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2015 e la data di presentazione della domanda si producono gli effetti di cui all’articolo 27, comma 8, del regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica).

 

3. In considerazione della finalizzazione al servizio pubblico e alla necessità di garantirne la continuità, le derivazioni di risorsa idrica relative al servizio idrico integrato facenti capo ai soggetti di cui all’articolo 42 del regolamento regionale n. 41 del 2001 che non risultano adeguate alle disposizioni del medesimo regolamento, possono continuare dietro presentazione di domanda di concessione e della corresponsione di quanto dovuto per l’uso pregresso della risorsa per cinque annualità oltre a quella in corso, entro sessanta giorni dalla richiesta di regolarizzazione effettuata dall’amministrazione a seguito di ricognizione, fino all’esito del procedimento istruttorio relativo alla domanda e con le eventuali prescrizioni necessarie dettate dall’autorità amministrativa.

 

 

Art. 23

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

 

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