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Legislatura X - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 2000
Licenziato in data: 16/03/2016
“Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo commercializzazione turistica” (Delibera di Giunta n. 38 del 18 01 16).

Relazione:

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE NADIA ROSSI

RELATORE DELLA COMMISSIONE

 

Premessa

L’organizzazione turistica regionale è disciplinata dalla Legge Regionale 7 del 1998, una norma che a lungo è stata il punto di riferimento per tutti gli operatori del settore attivi sia nel territorio regionale che oltre i confini regionali.

La legge 7 rappresentava al momento in cui venne adottata la punta più avanzata di organizzazione dell’offerta turistica e numerosi sono stati i sistemi turistici che a questa si sono ispirati. Essa ha prodotto negli anni diversi effetti positivi, il principale è costituito dalla forte integrazione tra pubblico e privato.

Essa ha permesso di investire, solo negli ultimi anni 10 milioni per la promo-commercializzazione (attraverso Apt e le Unioni di prodotto) sui mercati internazionali e nazionali e di promuovere le tre eccellenze: Food Valley, Motor Valley e Wellness Valley, cui si aggiungono anche i 20 milioni che la Regione sta investendo per la riqualificazione del sistema alberghiero.

I risultati nel tempo sono stati molto confortanti frenati solo dalla crisi economica mondiale degli ultimi anni, anche se i dati definitivi per il 2015 del turismo in Emilia-Romagna, restituiscono un quadro in netto miglioramento. D’altra parte, negli ultimi anni sono emersi elementi di appiattimento e di ripetitività nei progetti di promo-commercializzazione delle aggregazioni di privati.

Proprio per superare queste problematiche e dare nuovo slancio al settore, la riforma della legge 7/1998 costituisce uno dei principali obiettivi strategici contenuti nel programma di mandato della Giunta, e nella proposta di riforma della LR 7/98 sono previsti criteri qualitativi più selettivi e in grado di dare il giusto valore ai progetti proposti dalle reti di impresa.

 

Il turismo in regione

Sulla scorta dei dati elaborati dall’Osservatorio regionale sul turismo di Unioncamere Emilia-Romagna, è emerso come dopo anni di flessione e stagnazione nel 2015 ci sia stato un aumento complessivo del movimento turistico nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere con una crescita di tutti i comparti dell’offerta turistica: Riviera, città d’arte e affari, Appennini e terme.

Sono stati oltre 46 i milioni di presenze (+3,2% rispetto al 2014) e circa 8,8 milioni di arrivi (+5,1%).

In termini assoluti c’è stato in regione un incremento complessivo di presenze che ha superato il milione e mezzo, considerando anche il movimento prodotto dalle ultime forme di ospitalità della sharing economy (i portali airbnb o holidayletting ne sono un esempio).

Proprio l’affermazione di tale nuove modalità ricettive ha evidenziato un’evoluzione del mercato e la rapida trasformazione delle modalità di viaggiare per le quali è necessario individuare una migliore capacità di risposta del sistema turistico regionale a chi ricerca in maniera sempre più assidua non solo “luoghi” ma anche “esperienze”, e fare del settore turistico un assett di sviluppo strategico fondamentale.

Alla luce di ciò, si afferma con forza la necessità di riforma del sistema di governance turistica per mantenere la posizione della nostra regione ai vertici dell’innovazione per quanto attiene l’organizzazione turistica.

 

I contenuti del progetto di legge

L’elemento principale che ha caratterizzato la LR 7/98 è l’integrazione tra pubblico e privato, e continuerà ad essere l’asse portante della riforma.

Durante tutto l’iter di preparazione della presente proposta di legge sono state circa 60 le assemblee sul territorio cui la giunta ha partecipato, numerose promosse anche dai consiglieri regionali. Quasi novecento i protagonisti del turismo incontrati nelle assemblee o in singoli incontri.

L’impegno concertativo prosegue nelle previsioni della proposta di legge stessa nell’individuare una cabina di regia regionale all’interno della quale si svolge la concertazione fra i soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico, col coinvolgimento anche di un altro assessorato di importanza strategica per il settore turistico, quale è quello dei Trasporti.

Anche a livello locale lo strumento della concertazione assume un ruolo di rilievo dal momento che la proposta di legge prevede la nascita di “Destinazioni Turistiche” di area vasta, anch’esse coordinate da una Cabina di Regia.

L’obiettivo è quello di puntare alla valorizzazione dei territori in chiave di marketing turistico, integrando al meglio i nostri prodotti di qualità con le possibilità di turismo in regione e con le tante opportunità offerte dal nostro territorio: Food, Motor, Wellness Valley, Arte e Cultura, Family, Bike. Occorre proseguire nella strada dell’innovazione procedurale in ambito turistico nazionale, per rispondere sia all’esigenza dei mercati ed alle nuove modalità di fruizione ed interesse turistico che alle capacità dei territori di trovare un sistema di coagulazione tra soggetti pubblici e privati per avviare politiche programmatorie di valenza turistica.

In tale direzione si muove il presente progetto di legge, che deve fare i conti anche l'esercizio delle nuove funzioni conferite agli enti locali territoriali e agli altri organismi interessati allo sviluppo del turismo dalla legge di riordino istituzionale n. 13 del 30 luglio 2015.

Le norme che regolano l’ambito turistico assumono il ruolo di congiunzione tra i valori stessi dei territori e la collocazione che, all’interno dei medesimi, devono trovare i prodotti e le offerte turistiche.

Si afferma così, in maniera sempre più marcata, una nuova modalità di approccio ai mercati ed ai potenziali ospiti. Il nuovo ordinamento, mantenendo fede ad alcuni fattori basici della normativa previgente – soprattutto il sistema di cooperazione pubblico-privato – parte dai territori, che diventano attori primari del sistema, e dal loro attivismo.

In tal modo, assume un ruolo centrale nella programmazione locale, l’ambito territoriale di area vasta a finalità turistica, che definirà tematiche di prodotto e di offerta sulle quali investire in termini di promo-commercializzazione, in stretta sinergia tra gli enti locali e le aggregazioni private che si occupano di turismo.

Ciò permette agli stessi ambiti territoriali di affrontare il mercato con tematiche variabili di prodotto e di destinazione, e ciò è tanto più vero quanto più si intendono conquistare quote di mercato sui mercati internazionali: obiettivo considerato da sempre essenziale per l’innalzamento dei valori economici del turismo regionale.

 

I contributi emersi in udienza conoscitiva

In udienza conoscitiva sono stati numerosi contributi formulati. Nella ricca mattinata sono state ascoltati oltre 20 interventi provenienti da enti locali, organizzazioni di categoria e associazioni i quali hanno evidenziato largamente come l’impianto della nuova legge sull’organizzazione del turismo nella nostra Regione sia largamente condivisibile e rappresenti un deciso passo in avanti per adeguare la normativa ai mutamenti del mercato turistico avvenuti negli ultimi anni.

Uno degli elementi maggiormente apprezzati è stata l’integrazione di prodotti e destinazioni rispettando il principio di connessione tra promozione, funzione propria del settore pubblico, e la commercializzazione che invece spetta al privato.

Il testo proposto, quindi, ha trovato ampio sostegno oltre che per il metodo usato anche per i contenuti.

È emerso con forza l’apprezzamento per la valorizzazione di una intera destinazione turistica invece che i singoli prodotti. L’area vasta determina un sistema turistico più coeso a fronte del forte indirizzo strategico della regione, oltre che il coinvolgimento dell’assessorato ai trasporti.

Diverse sono state anche le proposte di emendamenti emerse in UC a partire dal Comune di Bologna che ha chiesto il recepimento in legge dell’intesa tra città metropolitana e regione.

 

L’attività svolta in commissione

In commissione è stato svolto un lavoro approfondito di esame e valutazione di circa ottanta emendamenti.

Essi, presentati dalle diverse forze politiche oltre che dai partecipanti alla udienza conoscitiva erano tesi ad arricchire il testo attraverso alcune linee guida. La valorizzazione del ruolo dell’assemblea legislativa e della commissione stessa nella fase della programmazione e definizione dei principi generali entro cui articolare la programmazione dell’offerta turistica regionale. L’affermazione di un modello turistico accessibile. L’utilizzo delle nuove tecnologie. L’introduzione della clausola valutativa ed altri strumenti di valutazione dell’applicazione della norma.

 

Descrizione dell’articolato

L’art. 1 enuncia, riassumendo, le finalità del progetto di legge sopra enunciate.

L’art. 2 riguarda le competenze della Regione.

In particolare alla Regione sono affidate funzioni di programmazione e coordinamento delle attività ed iniziative turistiche, da attuare attraverso atti di indirizzo rivolti ai soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale.

Alla Regione competono inoltre gli interventi per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine dell'offerta turistica regionale, nonché per lo sviluppo qualitativo delle attività di comunicazione e di commercializzazione turistica; gli interventi di incentivazione dell'offerta turistica, lo sviluppo di un sistema informativo turistico regionale e di un servizio di statistica del turismo, nell’ambito del sistema statistico regionale, l’organizzazione e lo sviluppo dell'Osservatorio regionale sul turismo, anche in collaborazione con il sistema delle camere di commercio e di altri soggetti pubblici e privati interessati, la promozione di processi di digitalizzazione a sostegno dell’offerta turistica regionale nonché di processi di integrazione tra soggetti pubblici e privati.

Spetta poi alla Regione la gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative per quanto demandato alla Regione ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n.9.

Con appositi provvedimenti della Giunta verranno definite le modalità per il funzionamento e per il finanziamento del sistema informativo turistico regionale.

Il comma 3 stabilisce che la Regione esercita le funzioni previste avvalendosi, di norma, della collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, ovvero compartecipando finanziariamente alla realizzazione di progetti e programmi.

Sull’articolo insistevano alcuni emendamenti che sono stati accolti tesi alla promozione di una rete digitale integrata a supporto del sistema informativo, la valorizzazione del ruolo della commissione assembleare competente nell’attuazione della legge. Sempre con un emendamento è stato stralciato il riconoscimento delle associazioni di rievocazione storica, che saranno oggetto di una esplicita previsione in un progetto di legge dedicato alla valorizzazione delle manifestazioni storiche in Emilia-Romagna.

L’art. 3 riguarda le funzioni della Città Metropolitana di Bologna e delle Province.

Il comma 1 stabilisce che alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti: la definizione di proposte relative alla programmazione della promozione turistica locale, le professioni turistiche. Grazie ad un emendamento è stato stralciato l’onere alla comunicazione dei prezzi e delle tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, in capo alle imprese con l’obiettivo di semplificare le procedure nell’ambito del coordinamento delle attività di accoglienza, l'informazione locale e l'assistenza ai turisti.

Il comma 2 prevede inoltre che la Città Metropolitana di Bologna e le Province svolgono le attività amministrative connesse al programma turistico di promozione locale.

Al comma 3 si definisce il sistema di vigilanza, controllo e sanzionatorio relativo alla funzioni conferite alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province.

L’Art. 4 stabilisce le funzioni dei Comuni e delle Unioni dei Comuni

Ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni vengono attribuite le funzioni relative alla valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio. In particolare i Comuni e le Unioni devono assicurare i servizi turistici di base relativi all'accoglienza e organizzare o compartecipare a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di animazione e promozione turistica di interesse locale, anche avvalendosi delle Pro-Loco e di altri organismi operativi sul territorio.

Al comma 2 si stabilisce che I Comuni e le Unioni dei Comuni possono far parte della rete integrata di servizi di informazione turistica di interesse regionale.

Al comma 3 è conferito ai Comuni e alle Unioni dei Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

a) alle strutture ricettive;

c) alle agenzie di viaggio e turismo;

d) alla comunicazione dei prezzi concernenti attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione;

e) al demanio marittimo.

Con un emendamento è stato precisato il ruolo di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche di accompagnamento.

Al comma 4 si stabilisce che I Comuni e le Unioni dei Comuni collaborano per lo svolgimento delle funzioni in materia di prezzi e tariffe dei servizi e delle strutture alberghiere ed extralberghiere, alle funzioni regionali in materia di servizi statistici del turismo, nonché per la vigilanza e controllo nelle materie delegate alle Province. Anche per questo comma un emendamento ha riformulato la proposta contenuta nel PDL licenziato dalla Giunta.

Il comma 5 prevede che i Comuni e le Unioni dei Comuni svolgono le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di propria competenza ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale n. 21 del 1984.

L’ art. 5 detta le disposizioni relative alle modalità di definizione delle strategie regionali per la promo commercializzazione turistica.

Il comma 1 stabilisce che tali strategie sono definite dalle Linee Guida triennali approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.

Tali Linee guida indicano il quadro di riferimento della promo commercializzazione turistica in Italia e all'estero, nel quale si collocano gli obiettivi degli interventi regionali.

Al comma 2 un emendamento ha introdotto il ricorso al parere della competente commissione assembleare per l’approvazione da parte della Giunta delle Linee guida triennali.

Al comma 3 sono indicate le modalità con cui   si realizzano annualmente gli obiettivi delle Linee Guida triennali ovvero

a) i progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali nonché dei progetti tematici trasversali che coinvolgono più Destinazioni Turistiche, da parte di APT Servizi;

b) i progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, da parte delle Destinazioni Turistiche;

c) le iniziative di promo commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale sentite le Destinazioni Turistiche;

d) i programmi turistici di promozione locale.

Il comma 4 stabilisce che la Giunta regionale approva le modalità, le procedure e i termini di tali attività.

L’art. 6 dispone in ordine ai Programmi turistici di promozione locale.

Il comma 1 contiene le modalità di approvazione, da parte della Città Metropolitana di Bologna e delle Province, e le finalità delle proposte dei Programmi turistici di promozione locale.

Il comma 2 contiene disposizioni in merito all’approvazione, da parte della Giunta regionale, di tali Programmi.

Si dispone che tali Programmi devono contenere i progetti ammissibili a contributo che possono essere predisposti, in particolare, dai Comuni e dalle Unioni dei Comuni, da loro società e organismi operativi, da enti pubblici, nonché società d'area, pro loco, gruppi di azione locale (GAL), strade dei vini e dei sapori, associazioni di imprese ed associazioni del volontariato. Il Programma può includere progetti di scala sovra comunale presentati, anche congiuntamente, dai Comuni, dalle Unioni dei Comuni e società d'area, da enti pubblici, dalle strutture associative provinciali delle pro loco maggiormente rappresentative o elaborati, su richiesta dei Comuni e delle Unioni dei Comuni interessati, dalla Città Metropolitana di Bologna o dalle Province.

Il comma 3 stabilisce che il programma è articolato in ambiti di attività e in particolare comprende:

a) i servizi turistici di base dei Comuni e delle Unioni dei Comuni relativi all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento turistico;

b) le iniziative di promozione turistica d'interesse locale;

c) le iniziative di promozione e valorizzazione turistica dei territori, realizzate nell'ambito delle Destinazioni Turistiche.

Al comma 4 si stabilisce che, a seguito dell'istituzione delle Destinazioni Turistiche, la Città Metropolitana di Bologna e le Province possono presentare una unica proposta di programma turistico di promozione locale per l'ambito di riferimento della Destinazione Turistica cui afferiscono.

Infine il comma 5 specifica che le spese per la promozione, valorizzazione e promo commercializzazione effettuate a favore delle Destinazioni Turistiche non hanno natura di spese di rappresentanza o di relazioni pubbliche

L’Art. 7 definisce il sistema dei finanziamenti.

Viene innanzi tutto stabilito che la Regione, per promuovere lo sviluppo delle attività turistiche, provvede al finanziamento di programmi, progetti, iniziative di promo commercializzazione d'interesse regionale, nonché programmi, progetti, iniziative di promozione d'interesse locale.

Al comma 2 si prevede che la Regione, nell'ambito dei finanziamenti previsti nel bilancio, provvede alla copertura finanziaria per l'attuazione dei progetti di marketing e digitalizzazione della promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali, e dei progetti tematici trasversali, da parte di APT Servizi; dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, delle Destinazioni Turistiche;  delle iniziative di promo commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata. Per accedere a tali finanziamenti le imprese dovranno essere in possesso dei requisiti fissati dalla Giunta regionale, sentite le Destinazioni Turistiche.

Nell’ambito del sistema dei finanziamenti si stabilisce inoltre che la Regione finanzia annualmente la Città Metropolitana di Bologna e le Province o le Destinazioni Turistiche per l'attuazione dei Programmi turistici di promozione locale e contribuisce alle spese dei Comuni e delle Unioni dei Comuni inseriti nella rete digitale integrata di servizi d'informazione turistica d'interesse regionale. Grazie a due emendamenti è stato posto l’accento sulla necessità di prevedere progetti di digitalizzazione della promozione turistica con lo scopo di valorizzare le nuove tecnologie quale volano per la promo-commercializzazione delle destinazioni turistiche.

Viene inoltre stabilito che la Regione può stabilire annualmente una quota di risorse da utilizzare direttamente per il finanziamento di progetti speciali o di iniziative di carattere straordinario ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento regionale.

All’art. 8 viene istituita la Cabina di regia regionale cui partecipano i soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico dell'Emilia-Romagna.

Alla Cabina di regia sono affidate funzioni di concertazione sulle linee strategiche per lo sviluppo delle attività di promo commercializzazione turistica delineate dalla Giunta regionale. In particolare si stabilisce che la Cabina formuli alla Giunta regionale proposte relative:

1) alle Linee Guida triennali degli interventi di promo commercializzazione turistica;

2) alle modalità, procedure e termini stabiliti dalla giunta per il finanziamento dei progetti;

3) ai temi per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio turistico regionale;

4) ai temi della qualità e della valorizzazione del lavoro del settore turistico e alla qualità dell'offerta formativa e professionale.

Grazie ad un emendamento è stato incluso tra le proposte che la cabina di regia deve formulare alla Giunta regionale, lo sviluppo di sinergie tra i settori del turismo e dell’agricoltura.

La Cabina esprime inoltre alla Giunta regionale pareri sui progetti di marketing e promozione turistica di APT Servizi e delle Destinazioni Turistiche; sulle modalità di sostegno alle iniziative di promo commercializzazione turistica realizzate dalle imprese e sulle valutazioni dei risultati raggiunti con l'attuazione dei progetti e delle iniziative promossi.

L’ Art. 9 contiene disposizioni riguardo la composizione della Cabina di regia.

Viene stabilito che la Cabina di regia è composta:

a) dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, quale rappresentante della Regione, con funzioni di presidente;

b) dagli Assessori regionali ai trasporti, agricoltura e cultura;

c) da rappresentanti degli Enti Locali (Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e Unioni di Comuni);

d) da un rappresentante di ogni Destinazione Turistica;

e) da rappresentanti del sistema delle camere di commercio;

f) da rappresentanti del sistema dell'imprenditoria turistica;

g) da un rappresentante dei Gruppi di Azione Locale (GAL);

h) da un rappresentante degli Enti Parco.

Il comma 2 prevede che la Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione assembleare, stabilisca la composizione, le modalità di funzionamento della Cabina di regia e, in particolare, le procedure, i criteri, le modalità di designazione dei membri della Cabina di regia, nonché il numero dei rappresentanti degli Enti locali, dei sistemi delle camere di commercio e dell'imprenditoria turistica.

Viene infine stabilito che la partecipazione dei membri della Cabina di regia alle riunioni è senza oneri a carico della Regione.

L’Art. 10 riguarda APT Servizi

Con tale articolo viene stabilito che il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a promuovere e partecipare alla costituzione di una società a responsabilità limitata denominata APT Servizi, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della società prevedano che l’oggetto sociale comprenda una serie di attività ovvero:

1) la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo sul mercato nazionale, ed in particolare la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali;

2) la promozione e valorizzazione integrata delle risorse turistico-ambientali, storico-culturali, dell'artigianato locale e dei prodotti tipici dell'agricoltura;

3) l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di turismo;

4) l'attività di validazione di progetti turistici, da realizzarsi sui mercati internazionali;

5) la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e iniziative in materia di turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e prodotti tipici dell'agricoltura;

6) la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;

7) il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese turistiche;

Viene inoltre stabilito che la partecipazione della Regione non possa scendere sotto il 50,1% del capitale sociale; alla Regione spetti la nomina dell’Amministratore unico ovvero la nomina di un numero proporzionale alla partecipazione detenuta di amministratori, compreso il Presidente, e sindaci; la maggioranza degli utili di esercizio sia destinata all'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di promo commercializzazione turistica; alla Regione sia riservato il diritto di opzione nel caso in cui i soci di minoranza intendano cedere quote di capitale sociale detenute; l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro.

Per quanto concerne i compensi si stabilisce che:

- il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;

- il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera e bis); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo; resta salva la possibilità di prevedere una specifica indennità per l'eventuale amministratore delegato.

Viene inoltre sancito che, salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico.

Il comma 2 prevede che l'esercizio dei diritti della Regione in qualità di socio è assicurato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

Al comma 3 si stabilisce che il sistema delle camere di commercio dell'Emilia-Romagna può essere socio di riferimento per la costituzione della società di servizi qualora scelga, a seguito di uno specifico accordo con la Regione, di intervenire nel settore turistico destinando risorse alle azioni di promo-commercializzazione.

Infine al comma 4 si introduce la previsione che APT Servizi svolge un ruolo di coordinamento per prodotti tematici trasversali che riguardano più Destinazioni Turistiche, al fine di delineare le politiche generali di tali prodotti trasversali e definire azioni coordinate, in particolare per i mercati esteri. I prodotti tematici trasversali coordinati da APT Servizi sono:

  1. Appennino e parchi naturali;
  2. Terme e benessere;
  3. Città d’arte;
  4. Congressuale, convegni, eventi
  5. Motor valley, food valley e wellness valley.

Grazie ad un emendamento il prodotto tematico trasversale riferito all’offerta turistica termale è stato arricchito con il riferimento al benessere, al fine di sottolineare la connessione tra il prodotto termale e la ricerca del benessere psico-fisico del turista.

L'Art. 11 contiene la regolamentazione dei rapporti tra Regione e APT Servizi.

Si stabilisce che tali rapporti siano regolati da una apposita convenzione di durata poliennale, approvata dalla Giunta regionale.

In particolare la convenzione deve disciplinare:

a) le modalità e le procedure di trasferimento all'APT Servizi dei finanziamenti relativi alla realizzazione dei progetti e alle altre attività che la società è chiamata a svolgere per conto della Regione;

b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte dall'APT Servizi per conto della Regione;

c) le verifiche che la Regione può svolgere, in corso d'opera ed a consuntivo, sullo stato d'attuazione dei progetti finanziati.

Al comma 2 si stabilisce che la Regione, sulla base della convenzione, stipula appositi contratti con APT Servizi per la realizzazione di ulteriori progetti speciali.

Grazie ad un emendamento è stato introdotto l’obbligo per APT servizi di relazionare alla competente commissione assembleare auna volta l’anno sull’attività svolta.

L'Art. 12 introduce nell'ordinamento regionale le Destinazioni Turistiche di interesse regionale

Al comma 1 si prevede che la Regione istituisce, su proposta della Città Metropolitana di Bologna e delle Province, le aree vaste a finalità turistica di cui all’articolo 48 della legge regionale n. 13 del 2015. Le proposte devono essere presentate entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.

Il comma 2 stabilisce che all’interno di ciascuna area vasta la Regione, con un apposito atto della Giunta, sentita la competente Commissione assembleare, sulla base delle proposte delle amministrazioni pubbliche, operante in ambito turistico, quali gli enti locali, le camere di commercio, istituisce le Destinazioni Turistiche ai fini dell’organizzazione della promo commercializzazione del turismo dell’Emilia-Romagna. All’interno di ogni area vasta non può essere istituita più di una Destinazione Turistica.

Al comma 3 viene stabilito che le Destinazioni Turistiche sono enti pubblici strumentali degli enti locali, dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzatoria, finanziaria e contabile, costituiti da enti locali, a cui possono aderire le camere di commercio e qualsiasi altra amministrazione pubblica, operante in ambito turistico, che rientri tra quelle indicate dall’ISTAT come pubbliche.

Dopo il comma 3 come richiesto in sede di udienza conoscitiva è stato inserito con un emendamento il riferimento all’intesa tra città metropolitana di Bologna e regione.

Al comma 4 vengono definiti gli organi delle Destinazioni Turistiche: l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione, il Revisore unico e il Direttore e al comma 5 si sancisce che il Direttore è il legale rappresentante dell’Ente ed è nominato dall’Assemblea.

I commi 6 e 7 concernono il Consiglio di amministrazione e il Revisore unico. Il Consiglio è disciplinato dallo Statuto dell’Ente ed è eletto dall’Assemblea, ai componenti del Consiglio così come a quelli dell'Assemblea non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni svolte. Il Revisore unico è nominato dall’Assemblea e deve essere in possesso della qualifica di revisore legale.

Infine si prevede che la Destinazione Turistica attiva con i soggetti privati le opportune forme di consultazione per la definizione e l’attuazione dei programmi di promo commercializzazione turistica dell’area di riferimento al fine di favorire la concreta efficacia.

L'Art. 13 definisce il sistema dei Servizi di accoglienza e di informazione turistica

Al comma 1 si stabilisce che La Regione contribuisce alla gestione da parte dei Comuni e delle Unioni dei Comuni dei servizi di accoglienza turistica nell'ambito dei Programmi turistici di promozione locale.

Compete alla Città Metropolitana di Bologna e al le Province la verifica della rispondenza dei servizi di accoglienza d agli standard minimi di qualità che la Giunta regionale stabilisce con apposito provvedimento.

Al comma 3 si prevede che i Comuni e le Unioni dei Comuni possono essere inseriti nella rete integrata ed essere ammessi ai finanziamenti regionali qualora, oltre a fornire i servizi di accoglienza a carattere locale, assicurino servizi di redazione e diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard di qualità stabiliti dalla Giunta regionale.

I Comuni e le Unioni dei Comuni possono gestire i servizi di cui ai commi 1 e 3 anche in forma aggregata ovvero in collaborazione con la Città Metropolitana di Bologna o le Province. La Regione incentiva tali aggregazioni secondo criteri stabiliti nel rispetto delle Linee Guida triennali.

Infine il comma 5 stabilisce che I Comuni e le Unioni dei Comuni possono altresì affidare la gestione di servizi di cui ai commi 1 e 3 in concessione a soggetti pubblici o privati o ad organismi associativi a capitale misto pubblico-privato che assicurino il rispetto degli standard definiti dalla Giunta regionale.

Anche sull’articolo 13 sono stati accolti dalla commissione alcuni emendamenti sui temi della digitalizzazione e la valorizzazione del ruolo della competente commissione assembleare per l’individuazione degli standard minimi di qualità.

L’art. 14 introdotto con emendamento ha aggiunto al testo la clausola valutativa.

L'Art. 15 contiene le disposizioni finanziarie.

L'Art. 16 contiene la norma transitoria

Al comma 1 si stabilisce che ai fini della prima applicazione della legge, l’autorizzazione di cui all’articolo 10 si intende valida in relazione alla società APT Servizi, già istituita ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale- Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica).

Il comma 2 contiene la previsione che, fino alla istituzione delle aree vaste a finalità turistica, la Giunta regionale può comunque procedere alla istituzione delle Destinazioni Turistiche sulla base delle proposte dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 12. Tali proposte devono provenire da almeno due Province confinanti e dai soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 12 purché appartenenti al territorio delle Province interessate. La Città Metropolitana di Bologna può formulare la proposta singolarmente o congiuntamente ad una o più Province confinanti.

Infine il comma 4 statuisce che fino all’istituzione delle Destinazioni Turistiche, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998. Viene inoltre disposto che con l'istituzione della Destinazione turistica tutte le funzioni già esercitate sul territorio ad essa afferente dalle Unioni di prodotto sono esercitate dalla Destinazione stessa o da APT ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 10.

Infine un emendamento piuttosto articolato ha precisato il portato delle norme transitorie prevedendo una disciplina specifica per i procedimenti avviati o da avviare sulla scorta delle disposizioni della vigente legge regionale 7/98.

Dopo l’articolo 16 sono stati introdotti con emendamento dalla giunta altri articoli di modifica alla legge regionale 7 del 2003 (Disciplina dell’attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici) ed alla legge 16/2004 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità). L’intervento è stato determinato dalla necessità di coordinare le previsioni in essa contenute col mutato assetto determinato dall’adozione della legge 13/2015 e dalla presente proposta di legge.

L'Art.21 abroga la legge regionale n. 7 del 1998.


 

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

II Commissione Permanente

"Politiche economiche"

 

 

2000 - Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: “Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo commercializzazione turistica” (Delibera di Giunta n. 38 del 18 01 16).

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 76 del 22/01/2016

 

 

(Relatore Nadia Rossi)

(Relatore di minoranza Massimiliano Pompignoli)

 

 

 

Testo n. 3/2016 licenziato nella seduta del 16 marzo 2016 con il titolo:

 

Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica).


 


 

INDICE

 

TITOLO IOrganizzazione turistica regionale

Art. 1Finalità

Art. 2Competenze della Regione

Art. 3Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province

Art. 4Funzioni dei Comuni e delle Unioni dei Comuni

 

TITOLO IIInterventi per la valorizzazione e la promo-commercializzazione turistica

Art. 5Linee guida regionali

Art. 6Programmi turistici di promozione locale

Art. 7Sistema dei finanziamenti

Art. 8La Cabina di regia regionale

Art. 9Composizione della Cabina di regia

Art. 10APT Servizi

Art. 11Rapporti tra Regione e APT Servizi

Art. 12Destinazioni turistiche di interesse regionale

Art. 13Servizi di accoglienza e di informazione turistica

Art. 14Clausola valutativa

 

TITOLO IIIDisposizioni finanziarie, finali e transitorie

Art. 15Disposizioni finanziarie

Art. 16Norma transitoria

Art. 17Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2003, n.7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo))

Art. 18Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 7 del 2003

Art. 19Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2004

Art. 20Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 16 del 2004

Art. 21Abrogazioni

 


Titolo I

Organizzazione turistica regionale

 

Art. 1

Finalità

 

1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e definisce l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali territoriali e agli altri organismi interessati allo sviluppo del turismo nel rispetto dei principi di:

 

a) sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;

 

b) integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e di concertazione, ai fini di una programmazione coordinata e nel rispetto delle norme della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);

 

c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa.

 

 

Art. 2

Competenze della Regione

 

1. La Regione esercita le funzioni in materia di turismo e provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

 

a) programmazione e coordinamento delle attività ed iniziative turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti d'indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;

 

b) interventi per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine dell'offerta turistica regionale, nonché per lo sviluppo qualitativo delle attività di comunicazione e di commercializzazione turistica, anche attraverso iniziative di carattere straordinario ovvero progetti speciali;

 

c) promozione e sviluppo del turismo sociale e accessibile;

 

d) interventi d'incentivazione dell'offerta turistica;

 

e) sviluppo di un sistema informativo turistico regionale;

 

f) sviluppo, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, di un sistema informativo sulla ricettività, sulle attrezzature, dotazioni e servizi delle strutture ricettive;

 

g) sviluppo di un servizio di statistica del turismo, nell’ambito del sistema statistico regionale;

 

h) organizzazione e sviluppo dell'Osservatorio regionale sul turismo, anche in collaborazione con il sistema delle Camere di commercio e di altri soggetti pubblici e privati interessati, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati turistici e della loro segmentazione e per favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;

 

i) promozione di processi di digitalizzazione a sostegno dell’offerta turistica regionale;

 

l) promozione dei processi di integrazione tra soggetti pubblici e privati;

 

m) gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative per quanto demandato alla Regione ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).

 

2. Le modalità per il funzionamento e per il finanziamento del sistema informativo turistico regionale sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, con l'obiettivo di disciplinare, in particolare:

 

a) la promozione di una rete digitale integrata accessibile per l'acquisizione e la diffusione di informazioni a servizio dei turisti e degli operatori, aperta alla collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;

 

b) l'acquisizione, elaborazione e diffusione delle statistiche del settore;

 

c) la partecipazione ad iniziative informative proposte da enti ed organismi nazionali;

 

d) le modalità e i contenuti della raccolta dei dati di cui alla lettera f) del comma 1.

 

3. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvalendosi, di norma, della collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, ovvero compartecipando finanziariamente alla realizzazione di progetti e programmi.

 

 

Art. 3

Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province

 

1. Alla Città metropolitana di Bologna e alle Province è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

 

a) alla definizione di proposte ai fini della programmazione della promozione turistica locale, ai sensi dell'articolo 6, comprensiva delle eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori per le Destinazioni turistiche;

 

b) alle professioni turistiche ai sensi delle normative vigenti;

 

c) al coordinamento delle attività di accoglienza, informazione locale e assistenza ai turisti.

 

2. La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono le attività amministrative connesse al Programma turistico di promozione locale, ivi compresa l'erogazione dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera a).

 

3. Nell'esercizio delle funzioni conferite la Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono le attività di vigilanza e controllo ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

 

 

Art. 4

Funzioni dei Comuni e delle Unioni dei Comuni

 

1. Ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni compete la valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio. Nell'ambito di tali funzioni i Comuni e le Unioni dei Comuni:

 

a) assicurano i servizi turistici di base relativi all'accoglienza, che comprende in particolare l'assistenza ai turisti e l'informazione a carattere locale;

 

b) organizzano o compartecipano a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di animazione e promozione turistica di interesse locale. A tal fine possono avvalersi anche delle Pro Loco e di altri organismi operativi sul territorio.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni e le Unioni dei Comuni possono avvalersi anche delle Pro Loco e di altri organismi operativi sul territorio.

 

3. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono far parte della rete integrata di servizi di informazione turistica di interesse regionale.

 

4. Ai Comuni e alle Unioni dei Comuni è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

 

a) alle strutture ricettive di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità);

 

b) alle agenzie di viaggio e turismo;

 

c) alla comunicazione dei prezzi concernenti attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione;

 

e) al demanio marittimo, ai sensi della legge regionale n. 9 del 2002.

 

5. I Comuni e le Unioni dei Comuni collaborano per lo svolgimento delle funzioni regionali in materia di sistema informativo sulla ricettività, attrezzature, dotazioni e servizi delle strutture ricettive, nonché per la vigilanza e controllo nelle materie delegate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna previste dalla legge regionale n. 13 del 2015.

 

6. I Comuni e le Unioni dei Comuni svolgono le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di propria competenza ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale n. 21 del 1984.

 

7. I Comuni e le Unioni dei Comuni svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività professionali di cui alla legge regionale 1 febbraio 2000, n.4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento).

 

Titolo II

Interventi per la valorizzazione e la promo-commercializzazione turistica

 

Art. 5

Linee guida regionali

 

1. Le strategie regionali per la promo-commercializzazione turistica sono definite dalle Linee guida triennali.

 

2. Le Linee guida triennali, di cui al comma 1, sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare ed indicano, in particolare, il quadro di riferimento della promo-commercializzazione turistica in Italia e all'estero, nel quale si collocano gli obiettivi degli interventi regionali.

 

3. Gli obiettivi delle Linee guida triennali si realizzano annualmente attraverso:

 

a) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali nonché dei progetti tematici trasversali che coinvolgono più Destinazioni turistiche, da parte di APT Servizi;

 

b) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, da parte delle Destinazioni turistiche;

 

c) il sostegno alle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale, sentite le Destinazioni turistiche;

 

d) l'attuazione dei programmi turistici di promozione locale.

 

4. La Giunta regionale approva:

 

a) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera a);

 

b) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera b), nonché i limiti delle quote regionali di finanziamento;

 

c) i criteri, le priorità ed i limiti per il finanziamento delle attività di cui al comma 3, lettera c);

 

d) le modalità, le procedure e i termini relativi ai programmi di cui al comma 3, lettera d).

 

 

Art. 6

Programmi turistici di promozione locale

 

1. La Città metropolitana di Bologna e le Province approvano, sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), e sentiti i Comuni e le Unioni dei Comuni, la proposta di Programma turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento. Con tale atto la Città metropolitana di Bologna e ciascuna Provincia propongono alla Regione le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione a carattere locale e le eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori nell'ambito delle Destinazioni turistiche.

 

2. Ogni Programma turistico di promozione locale è approvato dalla Giunta regionale ed indica i singoli progetti ammissibili a contributo ed in particolare quelli presentati dai Comuni e dalle Unioni dei Comuni, da loro società e organismi operativi, da enti pubblici, nonché quelli presentati da società d'area, Pro Loco, Gruppi di azione locale (GAL), Strade dei vini e dei sapori, associazioni di imprese ed associazioni del volontariato. Il Programma turistico può includere progetti di scala sovracomunale presentati, anche congiuntamente, dai Comuni, dalle Unioni dei Comuni e società d'area, da enti pubblici, dalle strutture provinciali dell’Unione nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI), o elaborati, su richiesta dei Comuni e delle Unioni dei Comuni interessati, dalla Città metropolitana di Bologna o dalle Province.

 

3. Il Programma è articolato in ambiti di attività e in particolare comprende:

 

a) i servizi turistici di base dei Comuni e delle Unioni dei Comuni relativi all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento turistico;

 

b) le iniziative di promozione turistica d'interesse locale;

 

c) le iniziative di promozione e valorizzazione turistica dei territori, realizzate nell'ambito delle Destinazioni turistiche.

 

4. A seguito dell'istituzione delle Destinazioni turistiche di cui all'articolo 12, la Città metropolitana di Bologna e le Province possono presentare un’unica proposta di Programma turistico di promozione locale per l'ambito di riferimento della Destinazione turistica a cui afferiscono.

 

5. Le spese per la promozione, valorizzazione e promo-commercializzazione effettuate a favore delle Destinazioni turistiche non hanno natura di spese di rappresentanza o di relazioni pubbliche.

 

 

Art. 7

Sistema dei finanziamenti

 

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività turistiche, la Regione provvede al finanziamento di programmi, progetti, iniziative di promo-commercializzazione d'interesse regionale, nonché di programmi, progetti, iniziative di promozione d'interesse locale.

 

2. La Regione, nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo previsti nel bilancio, provvede:

 

a) all'attuazione dei progetti di marketing e di digitalizzazione della promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali, e dei progetti tematici trasversali di cui all’articolo 10, comma 4, da parte di APT Servizi;

 

b) al finanziamento dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, delle Destinazioni turistiche;

 

c) al finanziamento delle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale, sentite le Destinazioni turistiche.

 

3. La Regione, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4:

 

a) finanzia annualmente la Città metropolitana di Bologna e le Province o la Destinazione turistica per l'attuazione del Programma turistico di promozione locale di cui all'articolo 6;

 

b) contribuisce alle spese dei Comuni e delle Unioni dei Comuni inseriti nella rete digitale integrata di servizi d'informazione turistica d'interesse regionale di cui all'articolo 13.

 

4. La Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che può utilizzare per il finanziamento di progetti speciali o d'iniziative di carattere straordinario, ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento regionale.

 

 

Art. 8

La Cabina di regia regionale

 

1. E' istituita una Cabina di regia regionale con la partecipazione dei soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico dell'Emilia-Romagna. La Cabina di regia svolge funzioni di concertazione sulle linee strategiche per lo sviluppo delle attività di promo-commercializzazione turistica delineate dalla Giunta regionale.

 

2. La Cabina di regia, in particolare:

 

a) formula alla Giunta regionale proposte relative:

 

1) alle Linee guida triennali degli interventi di promo-commercializzazione turistica;

 

2) all'attuazione di quanto previsto all'articolo 5, comma 4;

 

3) ai temi per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio turistico regionale;

 

4) ai temi della qualità e della valorizzazione del lavoro del settore turistico e alla qualità dell'offerta formativa e professionale.

 

b) esprime alla Giunta regionale pareri in ordine:

 

1) ai progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali, e per i progetti tematici trasversali, di APT Servizi;

 

2) ai progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, delle Destinazioni turistiche;

 

3) alle modalità di sostegno alle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale, sentite le Destinazioni turistiche;

 

4) all'analisi e valutazioni dei risultati raggiunti con l'attuazione dei progetti e delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 3;

 

5) allo sviluppo di sinergie fra i settori turismo e agricoltura.

 

 

Art. 9

Composizione della Cabina di regia

 

1. La Cabina di regia è composta:

 

a) dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, quale rappresentante della Regione, con funzioni di presidente;

 

b) dall’Assessore regionale competente in materia di trasporti;

 

c) dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura;

 

d) dall'Assessore regionale competente in materia di cultura;

 

e) da rappresentanti degli Enti locali (Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e Unioni di Comuni);

 

f) da un rappresentante di ogni Destinazione turistica;

 

g) da rappresentanti del sistema delle Camere di commercio;

 

h) da rappresentanti del sistema dell'imprenditoria turistica;

 

i) da un rappresentante dei GAL;

 

l) da un rappresentante degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità.

 

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, stabilisce la composizione, le modalità di funzionamento della Cabina di regia e, in particolare, le procedure, i criteri, le modalità di designazione dei membri della Cabina di regia, nonché il numero dei rappresentanti previsti dal comma 1, lettere e), g) e h).

 

3. La partecipazione dei membri della Cabina di regia non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi spese a carico della Regione.

 

 

Art. 10

APT Servizi

 

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a promuovere e partecipare alla costituzione di una società a responsabilità limitata denominata APT Servizi, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della società prevedano che:

 

a) l'oggetto sociale comprenda:

 

1) la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo sul mercato nazionale, ed in particolare la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali;

 

2) la promozione e valorizzazione integrata delle risorse turistico-ambientali, storico-culturali, dell'artigianato locale e dei prodotti tipici dell'agricoltura;

 

3) l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di turismo;

 

4) l'attività di validazione di progetti turistici, da realizzarsi sui mercati internazionali;

 

5) la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e iniziative in materia di turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e prodotti tipici dell'agricoltura;

 

6) la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;

 

7) il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese turistiche;

 

b) la partecipazione della Regione non possa scendere sotto il 50,1 per cento del capitale sociale;

 

c) alla Regione spetti la nomina dell’Amministratore unico ovvero la nomina di un numero proporzionale alla partecipazione detenuta di amministratori, compreso il Presidente, e sindaci revisori;

 

d) la maggioranza degli utili di esercizio sia destinata all'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di promo-commercializzazione turistica;

 

e) alla Regione sia riservato il diritto di opzione nel caso in cui i soci di minoranza intendano cedere quote di capitale sociale detenute;

 

f) l'organismo di gestione sia costituito da un Amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un Consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;

 

g) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'Amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, e che il compenso del Presidente del Consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;

 

h) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di 2.500,00 euro, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un Consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera f). Detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. Resta salva la possibilità di prevedere una specifica indennità per l'eventuale Amministratore delegato;

 

i) salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico.

 

2. L'esercizio dei diritti della Regione in qualità di socio è assicurato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

 

3. Il sistema delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna può essere socio di riferimento per la costituzione della società di servizi qualora scelga, a seguito di uno specifico accordo con la Regione, di intervenire nel settore turistico destinando risorse alle azioni di promo-commercializzazione.

 

4. APT Servizi svolge un ruolo di coordinamento per prodotti tematici trasversali che riguardano più Destinazioni turistiche, al fine di delineare le politiche generali di tali prodotti trasversali e definire azioni coordinate, in particolare per i mercati esteri. I prodotti tematici trasversali coordinati da APT Servizi sono:

 

a) Appennino e Parchi naturali;

b) Terme e Benessere;

c) Città d’arte;

d) Congressi, convegni, eventi

e) Motor valley, Food valley e Wellness valley.

 

5. Ai fini dello sviluppo delle politiche e delle azioni relative ai prodotti tematici trasversali di cui al comma 4, APT Servizi realizza una rete digitale di comunicazione turistica integrata per i mercati nazionale e internazionale.

 

 

Art. 11

Rapporti tra Regione e APT Servizi

 

1. I rapporti tra Regione ed APT Servizi sono regolati da una apposita convenzione di durata poliennale, approvata dalla Giunta regionale, che disciplina:

 

a) le modalità e le procedure di trasferimento all'APT Servizi dei finanziamenti relativi alla realizzazione dei progetti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), e alle altre attività che la società è chiamata a svolgere per conto della Regione;

 

b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte dall'APT Servizi per conto della Regione;

 

c) le verifiche che la Regione può svolgere, in corso d'opera ed a consuntivo, sullo stato d'attuazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a).

 

2. La Regione, sulla base della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo, stipula altresì appositi contratti con APT Servizi per la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), e delle altre attività commissionate alla società.

 

3. APT Servizi svolge, con cadenza annuale, una relazione alla competente Commissione assembleare sull'attività svolta.

 

 

Art. 12

Destinazioni turistiche di interesse regionale

 

1. La Regione istituisce, su proposta della Città metropolitana di Bologna e delle Province, le aree vaste a finalità turistica di cui all’articolo 48 della legge regionale n. 13 del 2015. Le proposte devono essere presentate entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

 

2. All’interno di ciascuna area vasta, la Regione, con un apposito atto della Giunta, sentita la competente Commissione assembleare, sulla base delle proposte degli enti di cui al comma 3, istituisce le Destinazioni turistiche ai fini dell’organizzazione della promo-commercializzazione del turismo dell’Emilia-Romagna. All’interno di ogni area vasta non può essere istituita più di una Destinazione turistica.

 

3. Le Destinazioni turistiche sono enti pubblici strumentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile, costituiti da enti locali, a cui possono aderire le Camere di commercio e qualsiasi altra amministrazione pubblica, operante in ambito turistico, che rientri tra quelle indicate dall’ISTAT come pubbliche.

 

4. Sono organi delle Destinazioni turistiche l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Revisore unico e il Direttore.

 

5. Qualora la Città metropolitana di Bologna proponga come area vasta a finalità turistica, di cui al comma 1, l'ambito territoriale coincidente con il perimetro del territorio metropolitano, si individua nella Città metropolitana stessa l'ente che assume la funzione di Destinazione turistica  di cui al comma 3, in virtù della funzione fondamentale di promozione e coordinamento dello sviluppo economico  prevista dall’articolo 1, comma 44, della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e in attuazione dell'Intesa quadro tra Regione Emilia-Romagna  e Città metropolitana di Bologna.

 

6. La Città metropolitana di Bologna, per l'esercizio coordinato delle funzioni di Destinazione turistica, può stipulare apposita convenzione con la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e con altri enti pubblici.

 

7. Il Direttore è il legale rappresentante dell’ente ed è nominato dall’Assemblea.

 

8. Il Consiglio di amministrazione è disciplinato dallo statuto dell’ente ed è eletto dall’Assemblea. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte.

 

9. Il Revisore unico è nominato dall’Assemblea e deve essere in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

 

10. Per quanto non espressamente previsto dai commi 7, 8 e 9, i criteri e le modalità per la nomina e la revoca dei componenti degli organi e per il funzionamento dell’Ente sono definiti nello Statuto, approvato dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali che ne promuovono l'istituzione.

 

11. Le Destinazioni turistiche, o la Città metropolitana di Bologna qualora assuma la funzione di Destinazione turistica ai sensi di quanto previsto al comma 5, istituiscono, sulla base di specifiche linee guida della Giunta regionale, una Cabina di regia con la partecipazione dei soggetti privati del settore turistico locale. La Cabina di regia svolge funzioni di concertazione sulle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promo-commercializzazione turistica dell’ambito di riferimento.

 

12. La Destinazione turistica attiva con i soggetti privati le opportune forme di consultazione per la definizione e l’attuazione dei programmi di promo-commercializzazione turistica dell’area di riferimento al fine di favorire la concreta efficacia.

 

 

Art. 13

Servizi di accoglienza e di informazione turistica

 

1. La Regione contribuisce alla gestione da parte dei Comuni e delle Unioni dei Comuni dei servizi di accoglienza turistica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), attraverso i Programmi turistici di promozione locale e attraverso la realizzazione di strumenti informatici e dei necessari processi di digitalizzazione.

 

2. La Città metropolitana di Bologna e le Province verificano la rispondenza dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 agli standard minimi di qualità stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.

 

3. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono essere inseriti nella rete digitale integrata di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ed essere ammessi ai finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera b), qualora, oltre a fornire i servizi di accoglienza a carattere locale, assicurino servizi di redazione e diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard di qualità stabiliti dalla Giunta regionale.

 

4. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono gestire i servizi di cui ai commi 1 e 3 anche in forma aggregata, ovvero in collaborazione con la Città metropolitana di Bologna o le Province. La Regione incentiva tali aggregazioni secondo criteri stabiliti nel rispetto delle Linee guida triennali.

5. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono altresì affidare la gestione di servizi di cui ai commi 1 e 3 in concessione a soggetti pubblici o privati o ad organismi associativi a capitale misto pubblico-privato che assicurino il rispetto degli standard definiti dalla Giunta regionale.

 

 

Art. 14

Clausola valutativa

 

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

 

a) caratteristiche, mercati raggiunti, risultati conseguiti, criticità riscontrate nell'ambito dei progetti di marketing e di promozione turistica realizzati da APT servizi;

 

b) caratteristiche, mercati raggiunti, risultati conseguiti, criticità riscontrate nell'ambito dei progetti di marketing e di promozione turistica realizzati dalle Destinazioni turistiche;

 

c) implicazioni della programmazione regionale e locale della presente legge sulla programmazione regionale integrata dei trasporti;

 

d) finanziamenti accordati ai sensi dell’articolo 7, indicando altresì i risultati conseguiti.

 

2. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale comunica alla competente Commissione assembleare lo stato di attuazione delle presente legge con particolare riferimento al nuovo assetto organizzativo.

 

3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

 

 

Titolo III

Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

 

Art. 15

Disposizioni finanziarie

 

1. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica), nell’ambito della Missione 7 - Turismo, Programma 1 – Sviluppo e la valorizzazione del turismo, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. Nell’ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l’istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

 

2. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) nonché dall’articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

 

Art. 16

Norma transitoria

 

1. Ai fini della prima applicazione della presente legge, l’autorizzazione di cui all’articolo 10, comma 1, si intende valida in relazione alla società APT Servizi, già istituita ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n. 7 del 1998.

 

2. Fino alla istituzione delle Aree vaste a finalità turistica, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, la Giunta regionale può comunque procedere alla istituzione delle Destinazioni turistiche sulla base delle proposte dei soggetti di cui all’articolo 12, comma 3.

 

3. Le proposte devono provenire da almeno due Province confinanti e dai soggetti di cui all’articolo 12, comma 3, che intendano aderire alle Destinazioni turistiche, purché appartenenti al territorio delle Province interessate. La Città metropolitana di Bologna può formulare la proposta singolarmente o congiuntamente ad una o più Province confinanti.

 

4. Con l'istituzione della Destinazione turistica tutte le funzioni già esercitate sul territorio ad essa afferente dalle Unioni di prodotto, di cui all’articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998, sono esercitate dalla Destinazione stessa o da APT Servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4.

 

5. Ai seguenti procedimenti relativi alla concessione di risorse finanziarie, se attivati entro il 31 dicembre 2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 1998:

 

a) attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali di APT Servizi srl, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera a), e dell’articolo 7 comma 2 lettera a), per le attività 2016 e 2017;

 

b) attuazione dei Programmi turistici di Promozione locale, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera d), dell’articolo 6, e dell’articolo 7, comma 3, lettera a), per le attività 2016 e 2017;

 

c) attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle Unioni di prodotto, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera b), dell’articolo 7, comma 2, lettera b), e dell’articolo 13, comma 3, per le attività 2016;

 

d) contributi per le spese dei Comuni inseriti nella rete integrata dei servizi di informazione turistica di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c), per le attività 2016;

 

e) organizzazione e sviluppo dell'Osservatorio regionale per il turismo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera e), per le attività 2016 e 2017;

 

f) sviluppo di un Sistema informativo turistico regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), per le attività 2016 e 2017;

 

g) finanziamenti di progetti speciali o di iniziative di carattere straordinario ovvero di rilevanti nuove iniziative, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, per le attività 2016 e 2017;

 

h) sostegno alle iniziative di promo-commercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle Unioni di prodotto, ai sensi dell’articolo 5, comma 3 lettera c), dell’articolo 7, comma 2, lettera c), e dell’articolo 13, comma 5, per le attività 2016 e 2017.

 

6. Al fine di assicurare al sistema turistico regionale le risorse finanziarie per realizzare interventi promozionali, anche a sostegno della stagione turistica 2017, le Unioni di prodotto, entro il 31 dicembre 2016, possono attuare progetti speciali, proposti alla Regione Emilia-Romagna anche ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 giugno 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

 

7. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi, riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell’offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38)), sono disciplinati dalle disposizioni della stessa legge regionale, ivi compresa l'attribuzione della competenza, fino alla loro conclusione.

 

8. Tutti i procedimenti attivati entro il 31 dicembre 2016, in base alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 1998, si concludono ai sensi della medesima legge.

 

 

Art. 17

Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2003, n.7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)).

 

1. L’articolo 4 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 4

Competenze della Provincia dei Comuni e delle Unioni di Comuni

 

1. I Comuni e le Unioni di Comuni territorialmente competenti esercitano le funzioni amministrative relative alle agenzie di viaggio e turismo: a) vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle attività di cui agli articoli 18, 19 e 20; b) applicazione delle sanzioni amministrative;

 

2. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative al riconoscimento della qualifica di Uffici di informazione, accoglienza e assistenza ai turisti (IAT), nonché le funzioni di controllo di cui all’articolo 21.

 

3. La Regione, le Province e i Comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.”.

 

2. Al comma 1 dell’articolo 5 le parole “, il quale con modalità informatica si coordina con le competenti strutture della Provincia,” sono soppresse.

 

3. Al comma 6 dell’articolo 5 le parole “La Provincia, con le modalità stabilite dall'atto di Giunta di cui al comma 2, preventivamente rispetto alla presentazione della SCIA accerta”, sono sostituite con le parole “Il Comune e le Unioni di comuni, con le modalità stabilite dall'atto di Giunta di cui al comma 2, preventivamente rispetto alla presentazione della SCIA accertano”.

 

4. L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 11

Chiusura temporanea dell'agenzia

 

1. Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede principale, secondaria o filiale di agenzia ne deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata, il Comune o l’Unione di Comuni di competenza. Tale informazione deve altresì essere fornita agli utenti mediante comunicazione esposta nei locali dell'agenzia almeno trenta giorni prima del termine di decorrenza del periodo di chiusura.

 

2. Il termine di chiusura non può essere superiore a sei mesi all'anno. È ammessa una sola proroga per un periodo non superiore a tre mesi, in base a comprovate ragioni, da comunicare al Comune o all’Unione di Comuni, che può vietare la proroga entro trenta giorni.

 

3. Nel caso in cui la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al comma 1 o che l'ufficio non sia riaperto decorso il termine di proroga, o a seguito del diniego della proroga da parte del Comune o dell’Unione di Comuni intervenuto entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, il Comune o l’Unione di Comuni dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 22.”

 

5. Al comma 2 dell’articolo 12 le parole “La Provincia dà” sono sostituite con le parole “Il Comune e le Unioni di Comuni danno”;

 

6. Al comma 3 dell’articolo 14 le parole “alla Provincia” sono sostituite con le parole “al Comune o all’Unione di Comuni”;

 

7. Il comma 2 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:

 

“2. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio. Il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento. A tal scopo il programma è posto a disposizione dei consumatori. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a far pervenire al Comune o all’Unione di Comuni bozza delle pubblicazioni di cui al presente articolo. Eventuali rilievi del Comune o dell’Unione di Comuni relativi alla regolarità delle pubblicazioni devono pervenire all'agenzia di viaggio interessata entro venti giorni dal ricevimento della bozza di stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva verifica in ordine alla corrispondenza tra le pubblicazioni stesse e le prestazioni effettuate. Trascorso tale termine senza rilievi da parte del Comune o dell’Unione di Comuni, la diffusione può essere effettuata. La pubblicità dei programmi, in qualsiasi forma realizzata, deve contenere l'esplicito riferimento ai corrispondenti programmi inviati al Comune o all’Unione di Comuni.”

 

8. Al comma 2 dell’articolo 18 le parole “alla Provincia” sono sostituite con le parole “al Comune o all’Unione di Comuni”;

 

9. Al comma 2 dell’articolo 19 le parole “alla Provincia” sono sostituite con le parole “al Comune o all’Unione di Comuni”;

 

10. L’articolo 22 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 22

Sospensione dell'esercizio

 

1. Il Comune o l’Unione di Comuni dispone la sospensione dell'apertura o dell'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi secondarie per un periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi:

 

a) qualora venga meno uno o più dei requisiti professionali oppure uno o più dei requisiti strutturali previsti per l'esercizio dell'agenzia, fatti salvi i casi e le modalità espressamente disciplinati dalla presente legge;

 

b) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle per cui è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività;

 

c) qualora non vengano rispettati i termini temporali per le aperture a carattere stagionale di cui all'articolo 5, comma 5;

 

d) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi e ripetute violazioni delle norme previste dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, relativa ai viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" e dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita con l'articolo 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994);

 

e) qualora l'agenzia non comunichi al Comune o all’Unione di Comuni entro cinque giorni la cessazione per qualsiasi causa dell'attività del direttore tecnico indicato nella SCIA, ovvero qualora non provveda alla sostituzione del direttore tecnico stesso entro il termine assegnato dal Comune;

 

f) qualora la chiusura temporanea dell'agenzia non rispetti le modalità di cui all'articolo 11, comma 3;

 

g) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 23.

 

2. Nel provvedimento di sospensione dell'esercizio Il Comune o l’Unione di Comuni fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.

 

3. Il Comune o l’Unione di Comuni adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti:

 

a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità che hanno dato causa alla sospensione medesima o non ottemperi alle disposizioni del Comune o dell’Unione di Comuni;

 

b) qualora per la persona fisica titolare o per uno dei soggetti indicati all'articolo 71, comma 5 del decreto legislativo n. 59 del 2010 vengano meno i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);

 

c) nel caso di mancata stipulazione della polizza assicurativa di cui all'articolo 14 o del suo mancato rinnovo annuale;

 

d) in caso di svolgimento in forma continuativa o occasionale delle attività di cui all'articolo 2 senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 5.”.

 

11. Il comma 3 dell’articolo 23 è sostituito dal seguente:

 

“3. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato al Comune o all’Unione di Comuni competente per territorio, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative irrogate”.

 

 

Articolo 18

Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 7 del 2003

 

1. All’articolo 21 della legge regionale n. 7 del 2003:

 

a) il riferimento all'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1998, è da intendersi quale riferimento all’articolo 5 della presente legge;

 

b) i riferimenti all’articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1998, sono da intendersi quali riferimenti all’articolo 13 della presente legge.

 

 

Art. 19

Modifiche alla legge regionale 16 del 2004

 

1. Nel titolo dell'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004 sono eliminate le parole “e delle Province”.

 

2. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, dopo le parole “dirette all’ospitalità”, sono aggiunte le parole “nonché alla vigilanza del rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi”.

 

3. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso.

 

4. Al comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, le parole “Le Province” sono sostituite dalle parole “La Regione”.

 

5. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “dei Comuni e delle Province” sono sostituite con le parole “degli enti locali”.

 

6. Al comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “alla Provincia” sono sostituite con le parole “alla Regione”.

 

7. Nel primo periodo del comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “alla Provincia” sono sostituite con le parole “alla Regione” e le parole “e i prezzi massimi applicati” sono eliminate.

 

8. Nel terzo periodo del comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “alla Provincia” sono sostituite con le parole “alla Regione”.

 

9 . Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “alle Province” sono sostituite con le parole “alla Regione”.

 

10. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è così sostituita:

 

“d) presenta, altresì, la comunicazione su ricettività, attrezzature, dotazioni e servizi della struttura alla Regione, con le modalità specificate con apposita delibera di Giunta regionale.”

 

11. Al comma 4 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “entro i termini previsti per l'invio della comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive alle Province” sono sostituite dalle parole “entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio successivo o dal 1° dicembre in caso di zone montane. E' consentita un'ulteriore comunicazione in variazione entro il 1° marzo dell'anno successivo con validità dal 1° giugno dello stesso anno”.

 

12. Nel primo periodo del comma 5 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “alla Provincia” sono sostituite con le parole “alla Regione”;

 

13 . Nel secondo periodo del comma 5 dell’articolo 21 le parole “i prezzi e” sono eliminate.

 

14 . Nel titolo dell’articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004 sono aggiunte le parole “o di presunta violazione degli obblighi”.

 

15. Il comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“1. Gli ospiti di strutture ricettive che abbiano accertato carenza nella gestione e nei servizi dei complessi ricettivi, rispetto a quelli dichiarati, o che abbiano riscontrato una presunta violazione degli obblighi da parte del gestore della struttura, possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto e documentato, al Comune competente per territorio, anche tramite gli uffici IAT In caso di accertate violazioni i Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di competenza previste.”

 

16. Il comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso.

 

17. Nel titolo dell’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “disciplina dei prezzi” sono sostituite dalle parole “Comunicazione delle caratteristiche”.

 

18. Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “Provincia territorialmente competente” sono sostituite dalla parola “Regione”; le parole “secondo le indicazioni da essa               fornite, i prezzi massimi dei servizi offerti, eventualmente distinti in bassa e alta stagione sulla base delle indicazioni stabilite dalle Province” sono eliminate. Le parole da “La comunicazione è inviata...” a fine comma sono eliminate.

 

19. Il comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso.

 

20. Al comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “dei prezzi” sono sostituite da “delle caratteristiche delle strutture”.

 

21. Al comma 4 dell’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola “Provincia” è sostituita con la parola “Regione”; le parole “dei prezzi solo qualora intenda applicare prezzi superiori a quelli dichiarati” sono sostituite dalle parole “delle caratteristiche solo qualora queste siano variate rispetto a quelle dichiarate”.

 

22. Il comma 5 dell’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso.

 

23. Al comma 6 dell’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “alle Province sono sostituite con le parole “alla Regione”.

 

24. I commi 7, 8 e 9 dell’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 sono soppressi.

 

25. Al comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “conformi a quanto dichiarato in sede di dichiarazione dei prezzi” sono soppresse.

 

26. Dopo il comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 sono aggiunti i seguenti commi:

 

“3 bis. I titolari o gestori delle strutture ricettive che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli esposti ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali specifiche l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno solare in corso.

 

3 ter. Nel caso previsto dal comma 3 bis il cliente può pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.

 

3 quater. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell’alloggio, dei servizi necessari alla classificazione della struttura nonché degli oneri e delle imposte e di quanto non espressamente escluso.”

 

27. Al comma 4 dell’articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “la Provincia” sono sostituite con le parole “La Regione”; le parole “sulla base delle indicazioni regionali” sono eliminate.

 

28. L'articolo 34 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso.

 

29. Al comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “I Comuni e le Province” sono sostituiti con le parole “Gli enti locali”.

 

30. Al comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “e alla Provincia” sono soppresse.

 

31. Nel titolo dell’articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 sono eliminate le parole “o sulle rilevazioni statistiche”.

 

32. Al comma 1 dell’articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “dei prezzi” sono sostituite con le parole “delle caratteristiche della struttura”.

 

33. Al comma 2 dell’articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola “denunciati” è sostituita con la parola “esposti”.

 

34. Al comma 4 dell’articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola “Provincia” è sostituita con la parola “Regione” e le parole “o contenenti informazioni difformi o prezzi superiori rispetto a quanto comunicato alla Provincia” sono soppresse.

 

35. Al comma 5 dell’articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola “dichiarati” è sostituita con la parola “esposti”.

 

36. I commi 6 e 7 dell’articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 sono soppressi.

 

 

Art. 20

Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 16 del 2004

 

1. Nel testo della legge regionale n. 16 del 2004 tutte le ricorrenze delle parole “dichiarazione di inizio attività” e delle parole “dichiarazione di inizio attività (DIA)” sono sostituite dalle parole “Segnalazione certificata di inizio attività”.

 

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “Conferenza Regione-Autonomie locali (CRAL)” sono sostituite dalle parole “Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)”.”.

 

 

Art. 21

Abrogazioni

 

1. È abrogata la legge regionale n. 7 del 1998.

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