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Legislatura X - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 2472
Licenziato in data: 26/04/2016
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018" (Delibera di Giunta n. 469 del 04 04 16).

Relazione:

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE ROBERTO POLI

RELATORE DELLA COMMISSIONE

 

Tratterò in un’unica relazione gli oggetti 2471 e 2472, fermo restando che gli stessi saranno sottoposti a votazioni separate.

 

L’esame degli oggetti 2471 e 2472 si è concluso dopo l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni Assembleari con l’approvazione in I Commissione nella seduta del 26 aprile 2016.

 

Sulla Proposta di Legge riguardante la prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018, il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti con verbale n. 7 del 18 aprile 2016 ha espresso il proprio parere favorevole.

 

Il Progetto di Legge di variazione e il Progetto di Legge collegato rispondono alle necessità emerse nei primi mesi di gestione non programmabili in sede di predisposizione, discussione e approvazione del bilancio preventivo 2016-2018, e le variazioni sono proposte nel rispetto dei vincoli di equilibrio che presiedono alla formazione del bilancio di previsione.

 

Le variazioni proposte sono prevalentemente di carattere compensativo tra Missioni e programmi diversi che a norma dell’art. 51 del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011, non sono di competenza della Giunta regionale ma possono essere autorizzate solo con apposita Legge.

 

Con il provvedimento di variazione si sono, inoltre, iscritte in entrata e contestualmente in uscita risorse a destinazione vincolata di provenienza statale, comunitaria o da altri soggetti, il totale della variazione alle entrate e alle spese, sui diversi esercizi, risulta per il 2016 di più 14.886.918,78 (stanziamento di competenza) e più 28.009.675,05 (stanziamento di cassa).

 

Per il 2017 e il 2018 sono confermati i valori già indicati nel Progetto di Legge.

 

Sono iscritti in entrata e stanziati in spesa i seguenti importi:

 

11.490.281,00 quali trasferimenti statali per gli oneri di funzionamento dei servizi per l’impiego che saranno trasferiti all’Agenzia regionale per il lavoro;

 

4.810.198,78 quali trasferimenti dalla contabilità speciale delle somme residue per gli interventi relativi al sisma 2008 (provincia di Parma, Reggio Emila e Modena), da trasferire all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile finalizzati alla prosecuzione degli interventi;

 

7.000.000,00 quale restituzione di somme non utilizzate nel piano triennale Attività produttive (già incassate) e ridestinate agli interventi del programma stesso.

 

 Le altre voci principali riguardano:

 

  1. Assegnazioni statali per la bonifica del sito inquinato di Fidenza per un importo di 4 milioni di euro nel triennio 2016-2018 (1 milione nel 2016, 1.5 milioni nel 2017 e 1.5 milioni nel 2018) in attuazione dell’Accordo di programma sottoscritto fra il Ministero dell’Ambiente, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Parma e il Comune di Fidenza.

 

  1. La creazione di un nuovo capitolo per consentire la messa a disposizione delle risorse previste a sostegno del fondo istituito dalla Legge Regionale sull’economia circolare. La copertura prevista è attraverso l’utilizzo di quota di avanzo vincolato relativo alla finalità del piano di Azione ambientale.

 

  1. La proroga degli interventi rivolti a vittime di tratta di esseri umani (530.000 euro).

 

  1. La difesa fitosanitaria e i libri genealogici del bestiame (1.577.000). Per l’attività di miglioramento genetico del bestiame si tratta di risorse statali versate per un importo a saldo delle assegnazioni 2014 (595.889 euro) e 2015 (780.023 euro) per un totale di 1.375.912. Per il settore fitosanitario l’importo è di 200.730 euro per la realizzazione della parte di competenza della Regione Emilia-Romagna del programma di monitoraggio nazionale nel settore fitosanitario presentato dall’Italia nel 2016, approvato dalla Commissione Europea.

 

  1. Le politiche giovanili e le azioni formative aziendali (1.563.000).

 

All’art. 2 della Legge di variazione di bilancio, nell’ambito delle risorse relative alla Missione Trasporti e diritto alla mobilità, si destinano attraverso una misura compensativa, 700.000 euro alla viabilità e infrastrutture stradali.

 

  1. All’art. 3 della Legge di variazione di bilancio viene autorizzato un contributo straordinario di 450.000 euro al Comune di Reggio Emilia per le opere di allestimento dell’Aula speciale per la celebrazione del processo Aemilia.

 

Sono inoltre state rimodulate nel triennio le risorse relative al programma operativo finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) assegnando le risorse alle annualità in cui si verificherà l’effettivo utilizzo delle stesse.

 

Questa variazione è a saldo 0 nel triennio.

 

L’art. 4 dell’oggetto 2471 definisce per l’esercizio finanziario 2016 un contributo di 50.000 euro al Museo internazionale delle Ceramiche di Faenza, rese disponibili dalla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

 

 

OGGETTO 2472 COLLEGATO

 

Secondo quanto disposto dal Governo con Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011, la Giunta regionale propone all’Assemblea legislativa questo Progetto di Legge con cui si definiscono modifiche e integrazioni a provvedimenti di Leggi Regionali strettamente collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione 2016-2018.

 

Il Progetto di Legge è finalizzato a rendere più efficace l’Azione amministrativa volta al conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR).

 

L’art. 1 detta le finalità generali del collegato.

 

L’art. 2 propone modifiche all’art. 8 della Legge Regionale n. 13 del 2000 (Norme in materia di sport) in modo da rendere possibile per la Regione di potere fare fronte ai danni subiti dagli impianti sportivi a seguito di eventi calamitosi per i quali sia stato riconosciuto e dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

 

In questo caso si supera la previsione di graduatorie per l’assegnazione dei contributi regionali, demandando alla Giunta regionale la definizione di criteri e modalità di erogazione, che dovrà comunque avvenire nel rispetto della normativa europea.

 

La deroga vale solo in caso di eventi eccezionali.

 

L’art. 3 è finalizzato a dare continuità agli impegni assunti dall’Assemblea legislativa e propone la modifica all’art. 34 della Legge Regionale n. 19 del 2012 (Legge finanziaria regionale per il 2013) incrementando da 4 a 6 anni del fondo straordinario costituito presso ATERSIR e riguarda l’assunzione solidale per l’intera Regione dei danni economici e finanziari dovuti agli eventi sismici del 2012, subiti dal Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’area colpita (la dotazione passa da 10 a 15 milioni di euro).

 

L’art. 4 prevede modifiche all’art. 8 della Legge Regionale n. 18 del 2012 attraverso le quali si stabilisce nella sostanza che il Collegio Regionale dei Revisore dei Conti in carica alla data di entrata in vigore della presente Legge continui ad esercitare le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2017 determinando di conseguenza l’aumento della durata da 3 a 5 anni (in analogia a quanto previsto da altre Regioni, come ad esempio l’Abruzzo il Piemonte, la Toscana e l’Umbria), al fine di garantire una maggiore continuità di azione del Collegio, ridurre gli oneri amministrativi connessi a reiterati rinnovi e assicurare una maggiore efficienza amministrativa, in particolare in una fase di transizione come quella attuale.

 

L’art. 5 introduce modifiche all’art. 69 della Legge Regionale n. 13 del 2015 per consentire agli Enti subentrati alle Comunità Montane (Unioni dei Comuni Montani) la conclusione dei provvedimenti per i quali le stesse Unioni hanno ricevuto specifiche assegnazioni e risorse dalla Regione.

 

Il tema riguarda in particolare le impese agricole che hanno subito danni per eventi calamitosi che come previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, devono obbligatoriamente essere versate ai beneficiari entro 4 anni dagli eventi accaduti nel 2013, con scadenza nel primo trimestre 2017.

 

L’art. 6 esplicita disposizioni per l’attuazione del capo I del titolo II della Legge Regionale n. 13 del 2015 per le funzioni che riguardano la sicurezza territoriale, la difesa del suolo e della costa disciplinando l’intero ciclo relativo alla realizzazione degli interventi regionali dalla programmazione da parte della Giunta attraverso il programma regionale degli interventi di prevenzione e sicurezza del territorio, alla gestione ed esecuzione dipendenti dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile.

 

L’art. 7 interessa gli incarichi di diretta collaborazione con competenze di supporto ai principali organi politici e di raccordo con l’Amministrazione in relazione a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 43 del 26 novembre 2001 (testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e, a decorrere dell’entrata in vigore della presente disposizione, gli incarichi a tempo determinato di diretta collaborazione presso le strutture come definite dal capo II del titolo II della Legge Regionale n. 43 del 2001, posso essere conferiti prescindendo dal possesso del titolo di studio, con parametrazione del trattamento economico a quello dirigenziale, qualora il relativo contratto individuale non comprenda compiti di attività gestionale.

 

Si recepiscono con questo articolo gli orientamenti della Corte Costituzionale in materia e la più recente evoluzione legislativa.

 

L’art. 8 esplicita norme di attuazione della Legge Regionale n. 23 del 2015 (Legge di stabilità regionale 2016).

 

Si prevede che, entro i limiti di spesa disposti dagli articoli 8 e 9 della sopraccitata Legge, la Giunta regionale sia autorizzata con proprio atto ad effettuare variazioni compensative nell’ambito della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” – Programma 1 di difesa del suolo e 11 Soccorso Civile – Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, necessarie al trasferimento delle risorse all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile.

 

L’art. 9 modifica il comma 4 dell’art. 5 della Legge Regionale n. 3 del 3 marzo 2016 (Memoria del 900, promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del 900 in Emilia-Romagna).

 

Accogliendo la richiesta del Ministero dei Beni e delle Attività culturali di specificare che gli interventi regionali previsti dall’art. 5 sono comunque attuati nel rispetto della normativa statale in materia.

 

Nel complesso si tratta quindi di provvedimenti che rispondono a esigenze emerse nei primi mesi di gestione e si rendono necessari per dare piena attuazione alle scelte programmatiche del Presidente Bonaccini, della Giunta e della maggioranza che governano la nostra Regione.

 


 

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "

 

 

 

 

 

2472 -Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018" (Delibera di Giunta n. 469 del 04 04 16)

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 96 del 05/04/2016

 

 

(Relatore consigliere Roberto POLI)

(Relatore di minoranza consigliere Massimiliano POMPIGNOLI)

 

 

Testo n. 4/2016 licenziato nella seduta del 26 aprile 2016 con il titolo:

 

Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018



INDICE

 

Art.  1 Finalità

Art.  2 Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2000

Art.  3 Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012

Art.  4 Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 18 del 2012 e disposizioni transitorie

Art.  5 Modifiche all’articolo 69 della legge regionale n. 13 del 2015

Art.  6 Disposizioni per l’attuazione del capo I del titolo II della legge regionale n. 13 del 2015

Art.  7 Incarichi di diretta collaborazione

Art.  8 Norme di attuazione della legge regionale n. 23 del 2015

Art.  9 Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2016

Art. 10 Entrata in vigore

 


Art. 1

Finalità

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR) in collegamento con la prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

 

 

Art. 2

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2000

 

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport) è aggiunto il seguente:

 

“2 bis. Al fine di poter far fronte ai danni subiti dagli impianti sportivi a seguito di eccezionali eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la Regione è autorizzata a concedere agli enti locali individuati sulla base di specifica valutazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile contributi in conto capitale per il ripristino, il recupero e la ricostruzione di impianti sportivi danneggiati. Con specifico riferimento agli interventi di cui al presente comma, nel rispetto dell'ambito di applicazione e dei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.”.

 

 

Art. 3

Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012

 

1. Al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) la parola "quadriennale" è sostituita dalle seguenti: "di sei anni".

 

2. Al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012 le parole "dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici milioni".

 

 

Art. 4

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 18 del 2012 e disposizioni transitorie

 

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) le parole “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”.

 

2. Il Collegio regionale dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2017.

 

 

Art. 5

Modifiche all’articolo 69 della legge regionale n. 13 del 2015

 

1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 69 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è aggiunto il seguente:

 

3 ter. Gli enti subentrati alle Comunità montane concludono i procedimenti in materia di agricoltura per i quali la Regione, alla data del 31 marzo 2016, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie. A tal fine una quota del personale regionale può essere utilizzato da tali enti sulla base di convenzioni con la Regione.”.

 

 

Art. 6

Disposizioni per l'attuazione del capo I del titolo II della legge regionale n. 13 del 2015

 

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), la Giunta regionale, sulla base della proposta della struttura regionale competente in materia, approva il Programma regionale degli interventi di prevenzione e sicurezza del territorio.

 

2. Il Programma di cui al comma 1 concerne, in particolare, le attività, le opere e i lavori finalizzati alla sicurezza territoriale e alla difesa del suolo e della costa in coerenza con la pianificazione di distretto, sulla base delle priorità e delle disponibilità finanziarie. Il Programma è aggiornato con le medesime modalità previste per l'approvazione, in funzione delle priorità emergenti e dei nuovi piani di finanziamento.

 

3. Il Programma è attuato dalla Regione tramite l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale n. 13 del 2015, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3).

 

4. Per garantire la continuità amministrativa dei procedimenti relativi alle opere e ai lavori già in corso o già programmati alla data di decorrenza dell'esercizio, attraverso l'Agenzia, delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 5, della legge regionale n. 13 del 2015, con provvedimenti del direttore generale regionale competente per materia sono individuati i dirigenti autorizzati alla gestione amministrativo-contabile delle diverse fasi nelle quali si articola il relativo processo di spesa.

 

5. Nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2015, la Giunta regionale definisce le modalità organizzative e finanziarie per l'attuazione del presente articolo.

 

 

Art. 7

Incarichi di diretta collaborazione

 

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, gli incarichi a tempo determinato di diretta collaborazione presso le strutture di cui al capo II del titolo II della legge regionale n. 43 del 2001, possono essere conferiti, prescindendo dal possesso del titolo di studio, con parametrazione del trattamento economico a quello dirigenziale, qualora il relativo contratto individuale non comprenda l'effettuazione di attività gestionale.

 

2. Il possesso del titolo di studio è invece richiesto quando l'incarico preveda anche attività amministrative gestionali. Detto incarico può comportare l'inquadramento nella corrispondente qualifica contrattuale.

 

3. Resta ferma la legittimità degli incarichi conferiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione in conformità alle disposizioni previgenti, in applicazione dell'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001. Resta altresì salvo quanto previsto per il personale inquadrato ai sensi dall'articolo 20, comma 7, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea).

 

 

Art. 8

Norme di attuazione della legge regionale n. 23 del 2015

 

1. Entro i limiti delle autorizzazioni di spesa disposte dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale 2016)) e ferme restando le finalità disposte dalle medesime autorizzazioni di spesa, la Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad effettuare variazioni compensative nell’ambito delle Missioni 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo” e 11 “Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali”, necessarie al trasferimento delle risorse all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in relazione all’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 19 della legge regionale n. 13 del 2015.

 

 

Art. 9

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2016

 

1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna) dopo la parola “Regione” sono aggiunte le seguenti: “, nel rispetto della normativa statale in materia”.

 

 

Art. 10

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

 

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