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Legislatura X - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 2851
Licenziato in data: 19/07/2016
Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018" (Delibera di Giunta n. 960 del 21 06 16).

Relazione:

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE ROBERTO POLI

RELATORE DELLA COMMISSIONE

 

La discussione e approvazione delle disposizioni collegate alla legge di assestamento e l’assestamento fanno seguito alla discussione e approvazione del rendiconto 2015, per questo non riprenderò alcune considerazioni già contenute nella relazione che in qualità di relatore di maggioranza ho presentato sul rendiconto stesso.

 

Tratterò congiuntamente gli oggetti 2851 e 2852 in una unica relazione, fermo restando che ovviamente il voto sarà poi sui singoli oggetti.

 

L’assestamento di bilancio ci consente di valutare l’andamento delle spese e delle risorse relative alla prima parte dell’anno, di prestare attenzione alla gestione del bilancio, di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi di governo nel rispetto dei vincoli di equilibrio che stanno alla base della formazione del bilancio di previsione.

 

E’ utile tenere collegate le nostre considerazioni ad una lettura sui dati e l’andamento dell’economia regionale che, secondo il rapporto annuale della Banca d’Italia reso noto a giugno 2016, ci indica un aumento del Pil regionale per l’anno 2015 pari all’1%; questo risultato è dovuto in particolare dall’andamento positivo delle esportazioni, dei consumi e degli investimenti.

 

Sottolineo che consumi e investimenti non segnavano un dato in aumento dal 2008.

 

Per il 2016 le prime rilevazioni sull’occupazione confermano le tendenze positive con diversità tra i vari settori, un aumento degli occupati nell’industria e nei servizi, mentre per il settore costruzioni il dato è ancora negativo a certificazione di una perdurante situazione di difficoltà per il settore stesso.

 

I dati relativi all’occupazione, disoccupazione, ricorso alla cassa integrazione li ho richiamati nella relazione di accompagnamento al rendiconto, quindi per brevità non li riprendo.

 

Voglio però sottolineare un elemento a mio avviso molto significativo: le persone che non lavorano, non studiano, non sono iscritte all’interno di percorsi formativi sono diminuite nel 2015 rispetto al 2014 del 35%, pur richiamando il dato ancora la necessità di una grande attenzione.

 

Sono tornati ad incrementarsi i prestiti alle famiglie, sia l’accensione di mutui per l’acquisto di abitazioni e l’acquisto di beni durevoli.

 

Anche per le imprese si è registrata una lieve ripresa nell’erogazione del credito, anche qui con diversità tra i settori; le condizioni di accesso al credito registrano tassi di interesse diminuiti anche per la politica monetaria della BCE.

 

I segnali di ripresa nel 2016 dovrebbero consolidarsi e tutti lavoriamo per questo, le variabili internazionali che possono condizionare le prospettive sono molte: dal terrorismo all’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea.

 

Anche secondo Prometeia lo scenario economico delinea segnali incoraggianti nella percezione delle famiglie in relazione alle risorse economiche, al reddito disponibile e l’Emilia-Romagna è la quarta Regione del Paese (era quinta nel 2014), preceduta da Lombardia, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige; vale la pena ricordare che Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige sono Regioni a statuto speciale.

 

Potrei per queste rilevazioni di istituti specializzati scendere ancora più nello specifico; essendo informazioni e documenti accessibili a tutti, mi limito a sottolineare come a mio parere, ad esempio, le politiche della Regione e l’attuazione del Patto per il lavoro inizino a dare i primi significativi risultati.

 

Non ci sfugge e siamo ben consapevoli che vi sono ancora aree di sofferenza, situazioni difficili vissute da famiglie, lavoratori e imprese, per questo con intensità e determinazione il Presidente Bonaccini, la Giunta e la maggioranza continuano nell’attuazione degli obiettivi indicati dal programma di mandato.

 

Si rende necessario un riferimento alle norme finanziarie dello Stato per il 2016.

 

Il bilancio di previsione è stato approvato con Legge Regionale n. 24 il 29/12/2015, ovviamente sulla base della legislazione vigente a quella data, la Legge di Stabilità (Legge 208 del 2015) ha approvato modifiche, in particolare l’art. 1 comma 682 definisce la partecipazione delle Regioni a statuto ordinario agli obiettivi di finanza pubblica la netto del contenimento della spesa sanitaria per complessivi 2.202 milioni di euro per il 2016.

 

L’11 febbraio 2016 con l’intesa Stato Regioni vengono definite le modalità per il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati.

 

Ciò comporta per la nostra Regione la riduzione del contributo di cui all’art. 1 comma 683 della legge 208/2015 pari a quasi 162 milioni di euro e in base alle legge 190 del 2014 art. 1 comma 541 una riduzione del contributo pari a 100 milioni di euro, la riduzione delle risorse per gli interventi di edilizia sanitaria per circa 208 milioni di euro.

 

Un importante risultato grazie ad emendamenti presentati dalle Regioni e accolti nel decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 20/06/2016 consentirà per l’anno 2016 di conseguire il saldo di competenza solo in sede di rendiconto.

 

Il progetto di legge di assestamento e variazione del bilancio per l’esercizio 2016-18 conferma la correttezza con cui si è predisposto il bilancio di previsione, in sede di assestamento sono state iscritte in entrata e contestualmente in spesa risorse a destinazione vincolata dello Stato, comunitarie o di altri soggetti di cui non vi era disponibilità nel momento della redazione del bilancio di previsione.

 

Si tratta prevalentemente di risorse a destinazione vincolata del Fondo Sanitario nazionale e per gli indennizzi agli emotrasfusi e ai contributi dovuti dalle imprese per la mancata assunzione di disabili.

Sono inoltre definite le risorse relative al programma Operativo finanziato dal FESR per consentire il rispetto dei programmi di attività.

 

In riferimento alle risorse autonome regionali siamo di fronte a minori spese dovute principalmente alla riduzione delle previsioni per interessi passivi sulle anticipazioni di cassa, peraltro mai attivata dalla nostra Regione in considerazione delle disponibilità di cassa della Regione stessa unitamente alla mancata contrazione di mutui e prestiti a fronte di spese di investimento autorizzate negli esercizi precedenti e finanziate con risparmio pubblico.

 

Quanto sopra richiamato rende possibile finanziare ulteriori interventi destinando:

 

  1. 1.3 milioni di euro per interventi di competenza regionale di difesa del suolo e della costa aventi requisiti di urgenza o somma urgenza;
  2. 3 milioni di euro per 2016-2017-2018 per complessivi 9 milioni di euro aggiuntivi sul programma di sviluppo rurale;
  3. 1 milione di euro aggiuntivi sulla legge n. 6 del 2014 “legge quadro per le parità e contro le discriminazioni di genere”,
  4. 500.000 euro per contributi a Enti Locali per il recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale;
  5. 1.7 milioni di euro per servizi e investimenti di manutenzione nel settore ferroviario;
  6. 2.5 milioni di euro per le attività e il funzionamento dell’Agenzia regionale per il lavoro;
  7. 1.75 milioni di euro per lo sviluppo e la valorizzazione del turismo, per la qualificazione delle stazioni invernali e la riqualificazione del sistema portuale.

 

Per effetto delle variazioni le previsioni dell’esercizio 2016 delle entrate e delle spese risultano aumentate di euro 81 milioni 326 mila 706 euro per la parte di competenza e di euro 156 milioni 862 mila 676 euro per la cassa.

 

Signor Presidente,

 

Dedicherei l’ultima parte di questa esposizione a una rapida esposizione di contenuti dell’oggetto 2851 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018", peraltro illustrati in tutte le Commissioni così come l’assestamento nel corso dei lavori aventi riferimento gli oggetti.

 

Occorre anche per l’oggetto 2851 richiamare il decreto legislativo 118 in relazione al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio afferma che “le Regioni adottano una Legge di Stabilità regionale contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione”.

 

E’ inoltre definita la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio in attuazione del Documento economico-finanziario.

 

Per questo, tenuto conto che degli strumenti di programmazione regionale fa parte anche il disegno di legge di assestamento del bilancio, si è ritenuto necessario presentare all’Assemblea legislativa questo progetto di legge inizialmente composto da 9 articoli ha subito numerosi innesti nei lavori di commissione e risulta composto di 16 articoli che di seguito illustro brevemente, essendo gli stessi articoli già illustrati e discussi in tutte le Commissioni.

 

  • Art.1 – Delinea e definisce le finalità della legge;
  • Art. 2 – Modifica la prima legge della nostra Regione, la legge n. 1 del 1971 (legge sui tributi propri della Regione), in particolare la modifica riguarda il comma 3 dell’art. 6;
  • Art. 3 – Si propone la modifica dell’art. 26 della legge n. 8 del 15/2/94, legge che definisce le disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria e in particolare la modifica attiene al tema della tutela e assistenza della fauna selvatica ferita e in difficoltà. Nell’articolo un emendamento approvato in commissione, proposto dai colleghi del PD, ha riformulato una parte del comma 1 al fine di chiarire le competenze in materia di raccolta trasporto e primo soccorso della fauna selvatica ferita ed in difficoltà;
  • L’articolo 4 è stato inserito nell’arco dei lavori svolti in commissione attraverso un emendamento proposto dalla giunta regionale. Dal momento che ai sensi della norma regionale 12 del 1999, così come modificata nel 2013, è stato introdotto l’obbligo del tesserino per i cosiddetti hobbisti ed il tesserino ha validità per un anno e per dieci manifestazioni, e può essere richiesto non più di due volte nell’arco di cinque anni, coloro che hanno richiesto il tesserino sin dal 2013 o dal 2014 non possono più ottenerne un terzo. Considerato che i limiti alla possibilità di rilascio del tesserino sono oggetto di analisi e di possibile rivalutazione da parte del competente assessorato regionale, è opportuno consentire anche nel 2016 il proseguimento dell’attività a coloro che sin dall’entrata in vigore della succitata legge regionale n. 4 del 2013 hanno richiesto e ottenuto il tesserino. L’articolo in parola quindi, interviene con due modalità, consentendo - limitatamente al 2016 – sia il rilascio di un terzo tesserino, sia il prolungamento oltre i consueti dodici mesi della validità dei tesserini rilasciati nel 2015 (fatto salvo il limite delle dieci manifestazioni).
  • Art. 5 – propone modifiche alla Legge Regionale n. 43 del 2001 e nello specifico all’art. 34 e all’art. 37 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna). In questo articolo un emendamento proposto dalla giunta ha aggiunto un nuovo primo comma che risponde all'esigenza di allineare la disposizione sul “Procedimento disciplinare” che dal 1° maggio 2016 è passata al dirigente responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo, rendendo necessario l'adeguamento della norma regionale alla norma nazionale.
  • Art. 6 – propone modifiche alla Legge Regionale n. 2 del 2002 e nello specifico all’art. 4 comma 2, la modifica afferisce gli indennizzi ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a seguito di trasfusioni, vaccinazioni e somministrazione di emoderivati. In sostanza si stabilisce che le Aziende Sanitarie anticipino gli indennizzi che poi la Regione provvederà a rimborsare;
  • L’articolo 7 è stato inserito nell’arco dei lavori svolti in commissione attraverso un emendamento proposto dalla giunta regionale. La modifica normativa proposta interviene sui contributi che la Regione può erogare a copertura sulla spese di gestione e manutenzione connesse alla sicurezza degli impianti sciistici, incrementando dal 20 al 50% il limite di spesa per i consumi di energia, poiché si è valutato insufficiente la misura del 20%.
  • L’articolo 8 è stato inserito nell’arco dei lavori svolti in commissione attraverso un emendamento proposto dalla giunta regionale. Esso fornisce l'interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, evidenziandone la ratio volta a contenere la spesa regionale relativa al personale, con la previsione della eliminazione anticipata di una indennità di trattamento previdenziale che andrebbe comunque ad esaurimento in seguito all’introduzione del TFR per tutti i dipendenti pubblici assunti successivamente al 1° gennaio 2001.
  • Art. 9 – propone modifiche alla Legge Regionale n. 13 del 2015, in particolare all’art. 16 attiene alle nuove funzioni dell’Agenzia ARPAE;
  • Art. 10 – Regole le disposizioni attuative dell’art. 6;
  • L’articolo 11 è stato inserito nell’arco dei lavori svolti in commissione attraverso un emendamento proposto dalla giunta regionale e prevede che il presidente della Destinazione turistica sia il legale rappresentante dell'Ente modificando le disposizioni del comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 4 del 2016.
  • Art. 12 – prevede l’istituzione dell’Organismo strumentale per gli interventi europei, organismo privo di personalità giuridica ma dotato di autonomia gestionale e contabile, avente per oggetto esclusivo la gestione finanziaria degli interventi finanziati con risorse europee;
  • L’articolo 13 è stato inserito nell’arco dei lavori svolti in commissione attraverso un emendamento proposto dalla giunta regionale. L’articolo, dal momento che è stata autorizzata, ai sensi dell'art.7 della l.r. 29/2004, la sperimentazione gestionale di gestione unica e integrata dello stabilimento ospedaliero "Nuovo Ospedale Civile S.Agostino Estense" dell'AUSL di Modena da parte dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Il comma 1 autorizza il trasferimento del complesso dei beni immobili, delle attrezzature biomedicali, economali ed informatiche, inventariate all'atto di trasferimento della proprietà, dall'AUSL di Modena all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, a decorrere dal 1 gennaio 2017. Il comma 2 invece prevede il ritrasferimento del patrimonio dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena all'AUSL di Modena, in caso di esito negativo dei risultati conseguiti dalla sperimentazione gestionale. Il comma 3 stabilisce che con successivo provvedimento della Giunta regionale vengono identificati i beni da trasferire e pertanto con il suddetto provvedimento si provvederà alla conseguente ridefinizione dell'assetto patrimoniale delle due Aziende sanitarie coinvolte, compatibile con gli assetti economici e finanziari.
  • L’articolo 14 è stato inserito nell’arco dei lavori svolti in commissione attraverso un emendamento proposto dalla giunta regionale per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa, migliorare e omogeneizzare i servizi per gli assistiti e gli assistibili della Regione. Con esso è istituita, nell'ambito del servizio sanitario regionale, l’Anagrafe Regionale degli assistiti (ARA), quale base dati unitaria regionale che raccoglie tutte le informazioni contenute nelle anagrafi e negli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali. Poiché l’ARA comporta un trattamento di dati personali e sensibili, il comma 1, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 20 del D. Lgs. 196/2003, la istituisce per legge a far data dalla entrata in vigore della stessa. Il comma 2 ne esplicita le rilevanti finalità di interesse pubblico con l’obiettivo di garantire omogeneità di trattamento e ridurre le spese di gestione operative mediante l’adozione di un applicativo unico regionale fornito a tutte le strutture sanitarie regionali. Il comma 3 demanda ad atti di natura regolamentare la disciplina delle modalità di trattamento e delle tipologie dei dati trattati.
  • L’articolo 15 inserito sempre in commissione trae fondamento dalla necessità di semplificare le modalità di messa a disposizione di alcuni servizi ancillari rispetto alla funzione fondamentale delle strutture ricettive, ma essenziali per la competitività e l'ammodernamento del prodotto turistico regionale. La norma infatti prevede che la disponibilità, all’interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio e servizi similari, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all’attività principale della struttura ricettiva, non sia subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), bensì soltanto al possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali . Analoga disposizione risulta già introdotta nella normativa della regione Veneto.
  • Art. 16 – Disciplina l’entrata in vigore.

 

Cari colleghi, l’esame degli oggetti 2851 e 2852 si è concluso con l’approvazione in Commissione I con i lavori della seduta del 19 luglio scorso.

 

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in data 7/7/2016.

 

Prendere in esame rendiconto, assestamento e collegato in questi giorni di lavori dell’Assemblea legislativa ha richiesto un intenso lavoro delle Commissioni ed in particolare della Commissione I. Ringrazio il Presidente Pompignoli e tutti i colleghi; questo lavoro ha reso evidente e tenuti collegati tutti gli elementi per una valutazione politica sull’azione di Governo del Presidente Bonaccini, della Giunta e della maggioranza, risulta evidente, come spesso ci ricorda il Presidente, che gli impegni presi sono stati rispettati e questa, se mi è consentito, è semplicemente un esempio di BUONA POLITICA.

 

 


 

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "

 

 

 

 

 

2851 -Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018" (Delibera di Giunta n. 960 del 21 06 16).

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 111 del 24/06/2016

 

 

(Relatore consigliere Roberto Poli)

(Relatore di minoranza consigliere Stefano Bargi)

 

 

 

Testo n. 15/2016 licenziato nella seduta del 19 luglio 2016 con il titolo:

 

 

Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018



 

 

 


INDICE

 

Art. 1 Finalità

Art. 2 Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1971

Art. 3 Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994

Art.  4 Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1999

Art. 5 Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

Art. 6 Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2002

Art.  7 Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002

Art. 8 Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge regionale n. 2 del 2015

Art. 9 Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015

Art. 10Disposizioni attuative dell'articolo 6

Art. 11 Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2016

Art. 12 Istituzione dell’Organismo strumentale per gli interventi europei

Art. 13 Trasferimento dello stabilimento di Baggiovara dall'Azienda USL di Modena all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

Art. 14 Istituzione dell'Anagrafe regionale degli assistiti

Art. 15 Semplificazione degli adempimenti amministrativi per i servizi accessori presso le strutture ricettive

Art. 16 Entrata in vigore

 

 

 


 

Art. 1

Finalità

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2016) in collegamento con la legge di assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

 

 

Art. 2

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1971

 

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi propri della Regione) dopo le parole “in materia di tributi regionali” sono aggiunte le seguenti: “o ad un suo delegato”.

 

 

Art. 3

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994

 

1. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) sono aggiunti i seguenti:

 

“6 ter. Al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà, la Regione può stipulare apposite convenzioni con i centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente e con le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) con finalità statutarie compatibili, per attività di raccolta, trasporto e primo soccorso dei capi alle strutture deputate alla successiva cura, riabilitazione e liberazione.

 

6 quater. La Regione provvede a pubblicizzare la volontà di stipulare le convenzioni, secondo i principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, definendo specifiche modalità per l’esecuzione delle attività.

 

6 quinquies. I contenuti delle convenzioni saranno definiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

 

a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari;

 

b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;

 

c) devono essere stipulate apposite assicurazioni in favore dei volontari aderenti;

 

d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative.”.

 

 

Art. 4

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1999

 

1. Dopo il comma 13 bis dell'articolo 7 bis della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), è aggiunto il seguente:

 

“13 ter. Limitatamente all'anno 2016, sono previste le seguenti disposizioni transitorie:

 

a) coloro che hanno già ottenuto il rilascio di due tesserini negli anni 2013, 2014 o 2015 possono richiedere al Comune competente il rilascio di un ulteriore tesserino;

 

b) i tesserini rilasciati nell'anno 2015 conservano efficacia per tutto l'anno 2016, fino alla completa vidimazione degli spazi.”.

 

 

Art. 5

Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

 

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) le parole: “sono irrogate dal direttore generale competente in materia di personale" sono sostituite dalle seguenti: “sono irrogate dall'Ufficio procedimenti disciplinari”.

 

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale n. 43 del 2001 è aggiunto il seguente periodo: “La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa possono prevedere la possibilità di delega a funzionari direttivi di elevata responsabilità dell'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno sulla base di propria specifica deliberazione che individua le tipologie di atti, con riferimento al loro livello di complessità, e i limiti di carattere economico-finanziario.”.

 

3. Al comma 5 dell'articolo 37 della legge regionale n. 43 del 2001 le parole "Non può essere delegata l'adozione di atti" sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa individuano, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, i criteri e i limiti specifici per la delega dei seguenti atti”.

 

 

Art. 6

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2002

 

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 2 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Aziende USL in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni, nonché di vaccinazioni antipoliomielitiche non obbligatorie, di cui all'art. 3 della L. 14 ottobre 1999, n. 362) è sostituito dal seguente:

 

“2. Le Aziende USL anticipano agli aventi diritto il pagamento degli indennizzi, compresi gli arretrati maturati e la rivalutazione degli stessi, e rendicontano periodicamente alla Regione gli importi erogati al fine di ottenere il trasferimento delle risorse finanziarie da parte della medesima.”.

 

 

Art. 7

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002

 

1. Alla lettera i bis) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), le parole “nel limite del 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite del 50 per cento”.

 

 

Art. 8

Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge regionale n. 2 del 2015

 

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015) si interpreta nel senso che la salvaguardia si applica ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della norma stessa.

 

 

Art. 9

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015

 

1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è aggiunta la seguente:

 

“d bis) la gestione, mediante apposita struttura organizzativa, delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità definite e previste dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità), secondo le direttive della Giunta regionale.”.

 

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2015 è inserito il seguente:

 

“3 bis. Nelle funzioni di cui alla lettera d bis) del comma 3 rientrano le seguenti:

 

a) gestione del Programma triennale dell'informazione ed educazione alla sostenibilità (INFEAS) e sue principali azioni di sistema;

 

b) gestione del portale web ed altri canali informativi, dei sistemi di documentazione e formazione a supporto;

 

c) coordinamento e supporto dei Centri di educazione alla sostenibilità istituiti dagli enti locali in collaborazione con il volontariato del territorio;

 

d) promozione e supporto al coordinamento delle azioni di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità attivati dalle strutture della Regione;

 

e) promozione di campagne di comunicazione regionali sugli stili di vita sostenibili;

 

f) azioni di stakeholder engagement, intese come rapporto e collaborazione con istituzioni scolastiche, Università e ricerca, associazioni ambientali e consumatori nella promozione della cultura ambientale e della sostenibilità;

 

g) promozione di progetti europei e partecipazione alle reti nazionali e internazionali che promuovono la formazione ed educazione alla sostenibilità.”.

 

 

Art. 10

Disposizioni attuative dell'articolo 6

 

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 2015, fatto salvo quanto specificamente previsto dal comma 2, al fine della graduazione dell'attribuzione all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) delle funzioni, nonché ai fini dell'attribuzione delle relative risorse.

 

2. La Giunta regionale trasferisce ad ARPAE nel rispetto degli articoli 22 e 67 della legge regionale n. 13 del 2015, in quanto compatibili, la gestione delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità previste dalla legge regionale n. 27 del 2009 con specifico atto, che definisce la decorrenza di esse e dispone l'attribuzione delle conseguenti risorse umane e finanziarie.

 

 

 

Art. 11

Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2016

 

1. Il comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 ((Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica) è sostituito dal seguente:

 

“7. Il direttore è nominato dall'Assemblea.”.

 

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente:

 

“7 bis. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ente.”.

 

 

Art. 12

Istituzione dell’Organismo strumentale per gli interventi europei

 

1. Al fine di favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati con l’utilizzo delle risorse europee, è istituito, in conformità all'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), l’Organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei.

 

2. L’Organismo di cui al comma 1, a carattere strumentale ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 118 del 2011, è dotato di autonomia gestionale e contabile e privo di personalità giuridica.

 

3. Con il presente articolo è autorizzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 118 del 2011, la gestione fuori bilancio dell’Organismo strumentale e sono disposti i trasferimenti allo stesso di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto, riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

 

4. Con provvedimenti della Giunta regionale si procede alle variazioni di bilancio relative alla registrazione, nelle scritture patrimoniali e finanziarie, del trasferimento dei crediti e dei debiti all’Organismo strumentale.

 

5. Il patrimonio dell’Organismo strumentale di cui al comma 1 è costituito solo dall’eventuale fondo di cassa e dai crediti e dai debiti concernenti gli interventi europei. Per lo svolgimento della propria attività l’Organismo utilizza le strutture, i beni e il personale della Regione, che garantisce l’equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell’Organismo medesimo per gli interventi europei.

 

6. Ove l’Organismo strumentale di cui al comma 1 sia diretto da un dirigente, questi è scelto nei ruoli organici della Regione.

 

7. Per la gestione dell’Organismo strumentale di cui al comma 1 è istituito un apposito conto di tesoreria unica intestato allo stesso Organismo secondo le modalità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato) e un corrispondente conto corrente presso il tesoriere della Regione.

 

8. L’Organismo trasmette quotidianamente alla banca dati “Sistema informativo sulle operazioni degli Enti pubblici” (SIOPE), tramite il proprio tesoriere, i dati codificati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, secondo le modalità previste per le Regioni. Il tesoriere non può accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme.

 

9. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento dell’Organismo strumentale di cui al comma 1, nonché alla relativa disciplina del funzionamento e individua le misure organizzative necessarie ad assicurare l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

10. La Regione registra nelle proprie scritture patrimoniali e finanziarie il trasferimento dei debiti e dei crediti trasferiti all’Organismo strumentale per gli interventi comunitari ai sensi del comma 4.

 

11. Il trasferimento dei crediti e dei debiti esigibili al 31 dicembre 2016 a favore dell'Organismo strumentale per gli interventi europei è registrato nel bilancio di previsione 2017-2019 iscrivendo, tra gli stanziamenti relativi all’esercizio 2017, le entrate e le spese per trasferimenti da e verso l’Organismo strumentale, per lo stesso importo, pari al maggior valore tra i residui attivi e passivi trasferiti, ed effettuando le necessarie regolarizzazioni contabili con i residui attivi e passivi.

 

12. L’eventuale differenza tra i residui passivi e attivi concorre alla determinazione del debito o del credito della Regione nei confronti dell’Organismo strumentale esigibile nell’esercizio 2017.

 

13. Al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria, il trasferimento dei crediti e dei debiti della Regione esigibili nell’esercizio 2017 e successivi è registrato cancellando dalle scritture contabili riguardanti ciascun esercizio i relativi accertamenti e impegni, e registrando l’impegno per trasferimenti all’Organismo strumentale, di importo pari alla differenza tra gli impegni e gli accertamenti cancellati nell’esercizio.

 

14. I crediti e i debiti cancellati dalla Regione sono registrati dall’Organismo strumentale.

 

15. L’Organismo strumentale accerta le entrate derivanti dai trasferimenti della Regione a seguito dei correlati impegni della stessa Regione.

 

16. Il Collegio dei revisori dei conti della Regione esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'Organismo strumentale, per il quale resta salva l'applicazione dell'articolo 1, comma 799, della legge n. 208 del 2015.

 

17. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni e prescrizioni previste dall’ordinamento contabile vigente.

 

18. Nelle more dell’effettiva operatività dell’Organismo strumentale, la Regione assicura gli adempimenti connessi alla gestione finanziaria degli interventi europei; tale gestione è, a tutti gli effetti, imputata all’Organismo strumentale al momento della sua istituzione e piena operatività.

 

 

Art. 13

Trasferimento dello stabilimento di Baggiovara dall'Azienda USL di Modena all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

 

1. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione gestionale unica tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e il "Nuovo Ospedale Civico Sant'Agostino Estense" dell'Azienda Unità sanitaria locale di Modena con sede a Baggiovara, a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono trasferiti all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena lo stabilimento di Baggiovara e le proprie attrezzature biomedicali, economali ed informatiche inventariate all'atto del trasferimento di proprietà. Il presente articolo costituisce titolo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).

 

2. In caso di esito negativo della sperimentazione gestionale, la proprietà del patrimonio di cui al comma 1 è ritrasferita all'Azienda USL di Modena.

 

3. La Giunta regionale con apposita deliberazione identifica i riferimenti catastali dei beni immobili da trasferire.

 

 

Art. 14

Istituzione dell'Anagrafe regionale degli assistiti

 

1. Al fine di permettere l'identificazione univoca all'interno della Regione Emilia-Romagna degli assistiti e degli assistibili, è istituita l'Anagrafe regionale degli assistiti (ARA) quale anagrafica di riferimento del Servizio sanitario regionale.

 

2. L'Anagrafe di cui al comma 1 ha la finalità di:

 

a) gestire in maniera unificata, integrata e certificata i dati personali e sanitari degli assistiti e degli assistibili della Regione;

 

b) gestire in maniera appropriata il processo di erogazione delle prestazioni ai cittadini e delle attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, attraverso la condivisione dei dati tra le strutture sanitarie regionali;

 

c) garantire la funzionalità di servizi avanzati;

 

d) assicurare una efficace programmazione, gestione e valutazione dell’assistenza sanitaria e un efficiente controllo della spesa sanitaria.

 

3. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le modalità di raccolta e trattamento dei dati anagrafici e sanitari di cui al comma 1, compresi gli aspetti relativi alla titolarità degli stessi, nel rispetto e con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

 

 

Art. 15

Semplificazione degli adempimenti amministrativi per i servizi accessori presso le strutture ricettive

 

1. La messa a disposizione, all’interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio e servizi similari, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all’attività principale della struttura ricettiva, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle attrezzature di cui al presente articolo, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza.

 

 

Art. 16

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

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