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Legislatura X - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 2852
Licenziato in data: 19/07/2016
Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: "Assestamento e seconda variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018" (Delibera di Giunta n. 961 del 21 06 16).

Relazione:

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE ROBERTO POLI

RELATORE DELLA COMMISSIONE

 

La discussione e approvazione delle disposizioni collegate alla legge di assestamento e l’assestamento fanno seguito alla discussione e approvazione del rendiconto 2015, per questo non riprenderò alcune considerazioni già contenute nella relazione che in qualità di relatore di maggioranza ho presentato sul rendiconto stesso.

 

Tratterò congiuntamente gli oggetti 2851 e 2852 in una unica relazione, fermo restando che ovviamente il voto sarà poi sui singoli oggetti.

 

L’assestamento di bilancio ci consente di valutare l’andamento delle spese e delle risorse relative alla prima parte dell’anno, di prestare attenzione alla gestione del bilancio, di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi di governo nel rispetto dei vincoli di equilibrio che stanno alla base della formazione del bilancio di previsione.

 

E’ utile tenere collegate le nostre considerazioni ad una lettura sui dati e l’andamento dell’economia regionale che, secondo il rapporto annuale della Banca d’Italia reso noto a giugno 2016, ci indica un aumento del Pil regionale per l’anno 2015 pari all’1%; questo risultato è dovuto in particolare dall’andamento positivo delle esportazioni, dei consumi e degli investimenti.

 

Sottolineo che consumi e investimenti non segnavano un dato in aumento dal 2008.

 

Per il 2016 le prime rilevazioni sull’occupazione confermano le tendenze positive con diversità tra i vari settori, un aumento degli occupati nell’industria e nei servizi, mentre per il settore costruzioni il dato è ancora negativo a certificazione di una perdurante situazione di difficoltà per il settore stesso.

 

I dati relativi all’occupazione, disoccupazione, ricorso alla cassa integrazione li ho richiamati nella relazione di accompagnamento al rendiconto, quindi per brevità non li riprendo.

 

Voglio però sottolineare un elemento a mio avviso molto significativo: le persone che non lavorano, non studiano, non sono iscritte all’interno di percorsi formativi sono diminuite nel 2015 rispetto al 2014 del 35%, pur richiamando il dato ancora la necessità di una grande attenzione.

 

Sono tornati ad incrementarsi i prestiti alle famiglie, sia l’accensione di mutui per l’acquisto di abitazioni e l’acquisto di beni durevoli.

 

Anche per le imprese si è registrata una lieve ripresa nell’erogazione del credito, anche qui con diversità tra i settori; le condizioni di accesso al credito registrano tassi di interesse diminuiti anche per la politica monetaria della BCE.

 

I segnali di ripresa nel 2016 dovrebbero consolidarsi e tutti lavoriamo per questo, le variabili internazionali che possono condizionare le prospettive sono molte: dal terrorismo all’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea.

 

Anche secondo Prometeia lo scenario economico delinea segnali incoraggianti nella percezione delle famiglie in relazione alle risorse economiche, al reddito disponibile e l’Emilia-Romagna è la quarta Regione del Paese (era quinta nel 2014), preceduta da Lombardia, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige; vale la pena ricordare che Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige sono Regioni a statuto speciale.

 

Potrei per queste rilevazioni di istituti specializzati scendere ancora più nello specifico; essendo informazioni e documenti accessibili a tutti, mi limito a sottolineare come a mio parere, ad esempio, le politiche della Regione e l’attuazione del Patto per il lavoro inizino a dare i primi significativi risultati.

 

Non ci sfugge e siamo ben consapevoli che vi sono ancora aree di sofferenza, situazioni difficili vissute da famiglie, lavoratori e imprese, per questo con intensità e determinazione il Presidente Bonaccini, la Giunta e la maggioranza continuano nell’attuazione degli obiettivi indicati dal programma di mandato.

 

Si rende necessario un riferimento alle norme finanziarie dello Stato per il 2016.

 

Il bilancio di previsione è stato approvato con Legge Regionale n. 24 il 29/12/2015, ovviamente sulla base della legislazione vigente a quella data, la Legge di Stabilità (Legge 208 del 2015) ha approvato modifiche, in particolare l’art. 1 comma 682 definisce la partecipazione delle Regioni a statuto ordinario agli obiettivi di finanza pubblica la netto del contenimento della spesa sanitaria per complessivi 2.202 milioni di euro per il 2016.

 

L’11 febbraio 2016 con l’intesa Stato Regioni vengono definite le modalità per il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati.

 

Ciò comporta per la nostra Regione la riduzione del contributo di cui all’art. 1 comma 683 della legge 208/2015 pari a quasi 162 milioni di euro e in base alle legge 190 del 2014 art. 1 comma 541 una riduzione del contributo pari a 100 milioni di euro, la riduzione delle risorse per gli interventi di edilizia sanitaria per circa 208 milioni di euro.

 

Un importante risultato grazie ad emendamenti presentati dalle Regioni e accolti nel decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 20/06/2016 consentirà per l’anno 2016 di conseguire il saldo di competenza solo in sede di rendiconto.

 

Il progetto di legge di assestamento e variazione del bilancio per l’esercizio 2016-18 conferma la correttezza con cui si è predisposto il bilancio di previsione, in sede di assestamento sono state iscritte in entrata e contestualmente in spesa risorse a destinazione vincolata dello Stato, comunitarie o di altri soggetti di cui non vi era disponibilità nel momento della redazione del bilancio di previsione.

 

Si tratta prevalentemente di risorse a destinazione vincolata del Fondo Sanitario nazionale e per gli indennizzi agli emotrasfusi e ai contributi dovuti dalle imprese per la mancata assunzione di disabili.

Sono inoltre definite le risorse relative al programma Operativo finanziato dal FESR per consentire il rispetto dei programmi di attività.

 

In riferimento alle risorse autonome regionali siamo di fronte a minori spese dovute principalmente alla riduzione delle previsioni per interessi passivi sulle anticipazioni di cassa, peraltro mai attivata dalla nostra Regione in considerazione delle disponibilità di cassa della Regione stessa unitamente alla mancata contrazione di mutui e prestiti a fronte di spese di investimento autorizzate negli esercizi precedenti e finanziate con risparmio pubblico.

 

Quanto sopra richiamato rende possibile finanziare ulteriori interventi destinando:

 

  1. 1.3 milioni di euro per interventi di competenza regionale di difesa del suolo e della costa aventi requisiti di urgenza o somma urgenza;
  2. 3 milioni di euro per 2016-2017-2018 per complessivi 9 milioni di euro aggiuntivi sul programma di sviluppo rurale;
  3. 1 milione di euro aggiuntivi sulla legge n. 6 del 2014 “legge quadro per le parità e contro le discriminazioni di genere”,
  4. 500.000 euro per contributi a Enti Locali per il recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale;
  5. 1.7 milioni di euro per servizi e investimenti di manutenzione nel settore ferroviario;
  6. 2.5 milioni di euro per le attività e il funzionamento dell’Agenzia regionale per il lavoro;
  7. 1.75 milioni di euro per lo sviluppo e la valorizzazione del turismo, per la qualificazione delle stazioni invernali e la riqualificazione del sistema portuale.

 

Per effetto delle variazioni le previsioni dell’esercizio 2016 delle entrate e delle spese risultano aumentate di euro 81 milioni 326 mila 706 euro per la parte di competenza e di euro 156 milioni 862 mila 676 euro per la cassa.

 

Signor Presidente,

 

Dedicherei l’ultima parte di questa esposizione a una rapida esposizione di contenuti dell’oggetto 2851 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018", peraltro illustrati in tutte le Commissioni così come l’assestamento nel corso dei lavori aventi riferimento gli oggetti.

 

Occorre anche per l’oggetto 2851 richiamare il decreto legislativo 118 in relazione al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio afferma che “le Regioni adottano una Legge di Stabilità regionale contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione”.

 

E’ inoltre definita la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio in attuazione del Documento economico-finanziario.

 

Per questo, tenuto conto che degli strumenti di programmazione regionale fa parte anche il disegno di legge di assestamento del bilancio, si è ritenuto necessario presentare all’Assemblea legislativa questo progetto di legge inizialmente composto da 9 articoli ha subito numerosi innesti nei lavori di commissione e risulta composto di 16 articoli che di seguito illustro brevemente, essendo gli stessi articoli già illustrati e discussi in tutte le Commissioni.

 

  • Art.1 – Delinea e definisce le finalità della legge;
  • Art. 2 – Modifica la prima legge della nostra Regione, la legge n. 1 del 1971 (legge sui tributi propri della Regione), in particolare la modifica riguarda il comma 3 dell’art. 6;
  • Art. 3 – Si propone la modifica dell’art. 26 della legge n. 8 del 15/2/94, legge che definisce le disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria e in particolare la modifica attiene al tema della tutela e assistenza della fauna selvatica ferita e in difficoltà. Nell’articolo un emendamento approvato in commissione, proposto dai colleghi del PD, ha riformulato una parte del comma 1 al fine di chiarire le competenze in materia di raccolta trasporto e primo soccorso della fauna selvatica ferita ed in difficoltà;
  • L’articolo 4 è stato inserito nell’arco dei lavori svolti in commissione attraverso un emendamento proposto dalla giunta regionale. Dal momento che ai sensi della norma regionale 12 del 1999, così come modificata nel 2013, è stato introdotto l’obbligo del tesserino per i cosiddetti hobbisti ed il tesserino ha validità per un anno e per dieci manifestazioni, e può essere richiesto non più di due volte nell’arco di cinque anni, coloro che hanno richiesto il tesserino sin dal 2013 o dal 2014 non possono più ottenerne un terzo. Considerato che i limiti alla possibilità di rilascio del tesserino sono oggetto di analisi e di possibile rivalutazione da parte del competente assessorato regionale, è opportuno consentire anche nel 2016 il proseguimento dell’attività a coloro che sin dall’entrata in vigore della succitata legge regionale n. 4 del 2013 hanno richiesto e ottenuto il tesserino. L’articolo in parola quindi, interviene con due modalità, consentendo - limitatamente al 2016 – sia il rilascio di un terzo tesserino, sia il prolungamento oltre i consueti dodici mesi della validità dei tesserini rilasciati nel 2015 (fatto salvo il limite delle dieci manifestazioni).
  • Art. 5 – propone modifiche alla Legge Regionale n. 43 del 2001 e nello specifico all’art. 34 e all’art. 37 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna). In questo articolo un emendamento proposto dalla giunta ha aggiunto un nuovo primo comma che risponde all'esigenza di allineare la disposizione sul “Procedimento disciplinare” che dal 1° maggio 2016 è passata al dirigente responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo, rendendo necessario l'adeguamento della norma regionale alla norma nazionale.
  • Art. 6 – propone modifiche alla Legge Regionale n. 2 del 2002 e nello specifico all’art. 4 comma 2, la modifica afferisce gli indennizzi ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a seguito di trasfusioni, vaccinazioni e somministrazione di emoderivati. In sostanza si stabilisce che le Aziende Sanitarie anticipino gli indennizzi che poi la Regione provvederà a rimborsare;
  • L’articolo 7 è stato inserito nell’arco dei lavori svolti in commissione attraverso un emendamento proposto dalla giunta regionale. La modifica normativa proposta interviene sui contributi che la Regione può erogare a copertura sulla spese di gestione e manutenzione connesse alla sicurezza degli impianti sciistici, incrementando dal 20 al 50% il limite di spesa per i consumi di energia, poiché si è valutato insufficiente la misura del 20%.
  • L’articolo 8 è stato inserito nell’arco dei lavori svolti in commissione attraverso un emendamento proposto dalla giunta regionale. Esso fornisce l'interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, evidenziandone la ratio volta a contenere la spesa regionale relativa al personale, con la previsione della eliminazione anticipata di una indennità di trattamento previdenziale che andrebbe comunque ad esaurimento in seguito all’introduzione del TFR per tutti i dipendenti pubblici assunti successivamente al 1° gennaio 2001.
  • Art. 9 – propone modifiche alla Legge Regionale n. 13 del 2015, in particolare all’art. 16 attiene alle nuove funzioni dell’Agenzia ARPAE;
  • Art. 10 – Regole le disposizioni attuative dell’art. 6;
  • L’articolo 11 è stato inserito nell’arco dei lavori svolti in commissione attraverso un emendamento proposto dalla giunta regionale e prevede che il presidente della Destinazione turistica sia il legale rappresentante dell'Ente modificando le disposizioni del comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 4 del 2016.
  • Art. 12 – prevede l’istituzione dell’Organismo strumentale per gli interventi europei, organismo privo di personalità giuridica ma dotato di autonomia gestionale e contabile, avente per oggetto esclusivo la gestione finanziaria degli interventi finanziati con risorse europee;
  • L’articolo 13 è stato inserito nell’arco dei lavori svolti in commissione attraverso un emendamento proposto dalla giunta regionale. L’articolo, dal momento che è stata autorizzata, ai sensi dell'art.7 della l.r. 29/2004, la sperimentazione gestionale di gestione unica e integrata dello stabilimento ospedaliero "Nuovo Ospedale Civile S.Agostino Estense" dell'AUSL di Modena da parte dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Il comma 1 autorizza il trasferimento del complesso dei beni immobili, delle attrezzature biomedicali, economali ed informatiche, inventariate all'atto di trasferimento della proprietà, dall'AUSL di Modena all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, a decorrere dal 1 gennaio 2017. Il comma 2 invece prevede il ritrasferimento del patrimonio dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena all'AUSL di Modena, in caso di esito negativo dei risultati conseguiti dalla sperimentazione gestionale. Il comma 3 stabilisce che con successivo provvedimento della Giunta regionale vengono identificati i beni da trasferire e pertanto con il suddetto provvedimento si provvederà alla conseguente ridefinizione dell'assetto patrimoniale delle due Aziende sanitarie coinvolte, compatibile con gli assetti economici e finanziari.
  • L’articolo 14 è stato inserito nell’arco dei lavori svolti in commissione attraverso un emendamento proposto dalla giunta regionale per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa, migliorare e omogeneizzare i servizi per gli assistiti e gli assistibili della Regione. Con esso è istituita, nell'ambito del servizio sanitario regionale, l’Anagrafe Regionale degli assistiti (ARA), quale base dati unitaria regionale che raccoglie tutte le informazioni contenute nelle anagrafi e negli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali. Poiché l’ARA comporta un trattamento di dati personali e sensibili, il comma 1, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 20 del D. Lgs. 196/2003, la istituisce per legge a far data dalla entrata in vigore della stessa. Il comma 2 ne esplicita le rilevanti finalità di interesse pubblico con l’obiettivo di garantire omogeneità di trattamento e ridurre le spese di gestione operative mediante l’adozione di un applicativo unico regionale fornito a tutte le strutture sanitarie regionali. Il comma 3 demanda ad atti di natura regolamentare la disciplina delle modalità di trattamento e delle tipologie dei dati trattati.
  • L’articolo 15 inserito sempre in commissione trae fondamento dalla necessità di semplificare le modalità di messa a disposizione di alcuni servizi ancillari rispetto alla funzione fondamentale delle strutture ricettive, ma essenziali per la competitività e l'ammodernamento del prodotto turistico regionale. La norma infatti prevede che la disponibilità, all’interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio e servizi similari, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all’attività principale della struttura ricettiva, non sia subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), bensì soltanto al possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali . Analoga disposizione risulta già introdotta nella normativa della regione Veneto.
  • Art. 16 – Disciplina l’entrata in vigore.

 

Cari colleghi, l’esame degli oggetti 2851 e 2852 si è concluso con l’approvazione in Commissione I con i lavori della seduta del 19 luglio scorso.

 

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in data 7/7/2016.

 

Prendere in esame rendiconto, assestamento e collegato in questi giorni di lavori dell’Assemblea legislativa ha richiesto un intenso lavoro delle Commissioni ed in particolare della Commissione I. Ringrazio il Presidente Pompignoli e tutti i colleghi; questo lavoro ha reso evidente e tenuti collegati tutti gli elementi per una valutazione politica sull’azione di Governo del Presidente Bonaccini, della Giunta e della maggioranza, risulta evidente, come spesso ci ricorda il Presidente, che gli impegni presi sono stati rispettati e questa, se mi è consentito, è semplicemente un esempio di BUONA POLITICA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "

 

 

 

2852 -Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: "Assestamento e seconda variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018" (Delibera di Giunta n. 961 del 21 06 16)

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 112 del 24/06/2016

 

 

(Relatore consigliere Roberto Poli)

(Relatore di minoranza consigliere Stefano Bargi)

 

 

 

Testo n. 16/2016 licenziato nella seduta del 19 luglio 2016 con il titolo:

 

 

Assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018


 

 


 

INDICE

 

Art. 1 Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

Art. 2 Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto

Art. 3 Fondo di cassa

Art.  4 Stato di previsione delle entrate e delle spese

Art.  5 Fondo di riserva del bilancio di cassa

Art.  6 Mutui e prestiti

Art.  7 Allegati all’assestamento e seconda variazione al bilancio

Art.  8 Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifica della legge regionale n. 23 del 2015

Art.  9 Servizio sanitario regionale – Risorse aggiuntive correnti. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2015

Art. 10 Lavori d’urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza. Modifica della legge regionale n. 23 del 2015

Art. 11 Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020

Art. 12 Entrata in vigore

 

 

 


 

Art. 1

Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

 

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2016, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2015. Le differenze fra l’ammontare dei residui del rendiconto e l’ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2016, sono rappresentate nell’allegato 1 alla presente legge.

 

 

Art. 2

Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto

 

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2015 il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 1.780.993.990,48.

 

 

Art. 3

Fondo di cassa

 

1. Il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2016 è determinato in euro 455.339.735,63 in conformità con quanto disposto dall’articolo 8 della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2015.

 

 

Art. 4

Stato di previsione delle entrate e delle spese

 

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2016 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 81.326.706,72, quanto alla previsione di competenza, e di euro 156.862.676,66, quanto alla previsione di cassa.

 

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2017 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 106.382.396,71, quanto alla previsione di competenza.

 

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2018 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di Euro 41.953.561,93, quanto alla previsione di competenza.

 

 

Art. 5

Fondo di riserva del bilancio di cassa

 

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2016, determinato dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 24 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), è aumentato di euro 86.356.653,79.

 

 

Art. 6

Mutui e prestiti

 

1. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2015 è ridotto di euro 119.713.371,91.

 

 

Art. 7

Allegati all’assestamento e seconda variazione al bilancio

 

1. Sono approvati i seguenti allegati:

 

a) tabella 1 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

 

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

 

c) tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

 

d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);

 

e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 6);

 

f) prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

 

g) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);

 

h) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9);

 

i) nota integrativa all’assestamento e seconda variazione generale del bilancio 2016-2018 (allegato 10);

 

j) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 11);

 

k) elenco aggiornato delle spese del personale disaggregato per missioni e programmi (allegato 12).

 

 

Art. 8

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifica della legge regionale n. 23 del 2015

 

1. Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, di cui all’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 - 2018 (Legge di stabilità regionale 2016)), sono apportate le modifiche di cui alla tabella A – variazioni, allegata alla presente legge.

 

 

Art. 9

Servizio sanitario regionale - Risorse aggiuntive correnti.

Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2015

 

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale 2016)), è sostituita dalla seguente:

 

“b) euro 20.000.000,00, per le misure a sostegno dell’equilibrio finanziario di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011.”.

 

 

Art. 10

Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza. Modifica della legge regionale n. 23 del 2015

 

1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, l'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio finanziario 2016, dall'articolo 9 della legge regionale n. 23 del 2015, nell’ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, è aumentata di euro 1.300.000,00.

 

 

Art. 11

Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020

 

1. La Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per l’attuazione di operazioni nell’ambito della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” – Priorità 4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e dalla silvicoltura” del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 con le medesime modalità e condizioni previste dal Programma stesso.

 

2. All’erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)), in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

 

3. A tal fine sono disposte, nell’ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca – Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, le seguenti autorizzazioni di spesa:

 

a) esercizio 2016 euro 3.000.000,00;

 

b) esercizio 2017 euro 3.000.000,00;

 

c) esercizio 2018 euro 3.000.000,00.

 

 

Art. 12

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

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