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Legislatura X - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 348
Licenziato in data: 21/04/2015
"Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015" (Delibera di Giunta n. 254 del 16 03 15).

Relazione:

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE ROBERTO POLI

RELATORE DELLA COMMISSIONE

 

1. Premessa

 

La predisposizione e la definizione del Bilancio previsionale 2015 e pluriennale 2015-2017 avviene e si concretizza in un contesto di profondo cambiamento sia dal punto di vista istituzionale che per i riferimenti dati dall’andamento dell’economia a livello internazionale, nazionale e regionale.

 

Dal punto di vista istituzionale siamo al centro di un processo di trasformazione che oltre allo Stato, chiama direttamente in causa le Regioni, le Province, le nascenti Città metropolitane, le forme associate dei Comuni.

 

Inoltre, la predisposizione del bilancio a seguito della interruzione anticipata della Legislatura e per la scelta di consegnare al nuovo Governo regionale il compito di definire l’indirizzo politico programmatico, unitamente alla necessità di chiudere il confronto con il Governo in relazione alla sanità rispetto alla quale è stata chiesta alle Regioni una riduzione pari a circa 5,7 miliari di Euro ci ha portati all’esercizio provvisorio il cui termine scade al 30 di aprile.

 

Qualora per la Regione Emilia-Romagna la quota di cui farsi carico fosse rimasta invariata, e cioè pari a circa 570 milioni di euro, sarebbe stato molto difficile chiudere la manovra di bilancio.

 

Grazie al lavoro del Presidente e dell’Assessore la negoziazione con il Governo ha portato gli iniziali 570 milioni a 61 milioni, un risultato quindi molto positivo che segna in modo determinante il bilancio della Regione.

 

Tutto questo in un quadro dell’economia che, nel perdurare di una crisi pesantissima e ormai lunga anni, mostra in particolare in alcuni settori, segnali di ripresa più accentuati nella nostra Regione rispetto alle dinamiche nazionali, alcuni cenni seguiranno nella relazione.

 

2. Situazione dell’economia italiana e regionale

 

I colleghi Consiglieri avranno sicuramente dedicato grande attenzione ai contenuti del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) che “considerato il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” Allegato 4/1 del DLGS. 118/2011 definisce il sistema di programmazione delle Regioni, garantendo un forte raccordo con il processo di programmazione economico/finanziaria dello Stato, il quale a sua volta, è integrato nel ciclo di programmazione europeo, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 39 del 2011 alla Legge 196 del 2009 e, che lo stesso principio prevede tra gli strumenti della Programmazione Regionale il Documento di Economia e Finanza (DEFR) da presentarsi entro il 30/6 di ciascun anno dalla Giunta regionale all’Assemblea.

 

Pur decorrendo l’obbligo a partire dal 2015, per il bilancio di previsione 2016-2018, la decisione da parte della Giunta di darvi corso già con il bilancio 2015 coincide con l’avvio della Legislatura, mettendo così a disposizione dell’Assemblea, delle Associazioni, degli Enti Locali, delle imprese, degli operatori sociali e culturali, un quadro di conoscenza internazionale, nazionale, regionale, del quale una Regione come l’Emilia-Romagna che, in base a molti indicatori è tra le prime in Italia e in Europa, tiene ovviamente conto nella impostazione delle proprie scelte, avendo come obbiettivo quello di restare ai vertici per qualità,  competitività, efficienza della propria economia e della rete dei propri servizi.

 

Mi limiterò pertanto a richiamare alcuni elementi di quadro in relazione all’andamento dell’economia, perché ciò può rendere più chiare le ragioni delle scelte compiute su cui è costruito il bilancio di previsione.

 

L'espansione dell'economia mondiale continua ad un ritmo moderato, anche a seguito del rallentamento della crescita di molti Paesi emergenti.

 

Questo si ripercuote sulla crescita del commercio mondiale degli investimenti inferiore al recente passato.

Molte economie avanzante non si sono ancora riprese dalla grande recessione del 2008-2009, con pesanti conseguenze sui livelli occupazionali.

 

Per le economie asiatiche la Cina, pur continuando a mantenere una buona performance, registra un rallentamento delle crescita economica dovuto principalmente ad elevati investimenti fatti negli anni precedenti, che hanno condotto ad una eccessiva capacità di offerta in particolare nel settore immobiliare e nella filiera a valle.

 

Il FMI prevede per la Cina un tasso di crescita del 7,4% nel 2014, del 7,1% nel 2015, mentre l'OCSE prevede per il 2014 il 7,3% e per il 2015 del 7,1%.

 

Nel 2015 si prevede un aggravamento della crisi economica in Russia imputabile principalmente alle tensioni geopolitiche che hanno portato all'embargo economico con conseguente riduzione del commercio con l'estero, al crollo del prezzo del petrolio, al conseguente tasso di cambio del rublo appesantendo così le posizioni debitorie in valuta estera.

 

Il tasso di crescita del PIL russo è quindi molto basso sia secondo il FMI che per l'OCSE.

 

Concorrono a condizionare lo scenario attuale e futuro dell'economia mondiale il crollo del prezzo del petrolio e l'apprezzamento del dollaro.

 

Il tasso di crescita del PIL mondiale previsto dal FMI è per l'anno 2014 pari al 3,3%, per il 2015 del 3,8%, secondo l'OCSE per il 2014 del 3,3% e per il 2015 3,7%.

 

Il tasso di crescita del commercio mondiale secondo il FMI è per l'anno 2014 del 3,8%, per l'anno 2015 del 3,8%, mentre per l'OCSE del 3% nel 2014 e del 4,5% nel 2015.

 

Negli Stati Uniti il tasso di crescita del PIL secondo il FMI è per l'anno 2014 del 2,2%, solo tra luglio e settembre, il Prodotto interno lordo degli Stati Uniti è cresciuto del 4,1 per cento, per l'anno 2015 del 3,1% mentre per l'OCSE del 2,2% nel 2014 e del 3,1% nel 2015.

 

Indici di crescita molto più bassi per il Giappone, che non superano per gli anni 2014 e 2015 l'1%, ma comunque fanno registrare al Giappone la fuoriuscita dalla recessione, anche se ad un ritmo inferiore alle aspettative.

 

Per l'area Euro, per gli anni 2015-2016 si profila un lieve incremento nella dinamica del PIL nella misura prevista del FMI dello 1,3% nel 2015 mentre per l'OCSE sarà l’1,1% nel 2015 e l'1,7% nel 2016.

 

Questo incremento è imputabile alla debolezza dell'Euro, alla accelerazione della domanda mondiale.

 

L'impatto dei provvedimenti della Banca Centrale Europea, Quantitative Easing, sarà rilevante per le imprese che potranno fare ricorso al credito più agevolmente, con l’auspicio che ciò possa accadere anche per le famiglie. L'operazione, promossa dalla Bce, già testata dalle economie che lasciano già intravedere inversioni di tendenza è tesa all’immissione di liquidità nel sistema economico.

 

Questa ipotesi di crescita del PIL non è però di per sé sufficiente a ridurre in modo rilevante il tasso di disoccupazione.

 

Per il nostro Paese nel 2014, contrariamente a quanto previsto a inizio 2014, il PIL ha continuato a contrarsi.

 

La variazione del PIL pari a meno 0,4%, sommandosi al meno 1,9 del 2013 e a quella degli anni precedenti, ha portato il reddito nazionale ad un livello inferiore a quello del 2008 di quasi il 10%.

 

Particolarmente negativo il dato del settore costruzioni che ha segnato un meno 6,9%.

 

A fine 2014 si è evidenziato un cambiamento dello scenario economico determinato principalmente da due fattori: il calo del prezzo del petrolio e la politica monetaria più espansiva da parte della BCE.

 

Il programma della BCE ha avuto come effetto immediato un significativo deprezzamento dell'euro e una riduzione degli Spread con conseguente riduzione della spesa per interessi del nostro Paese.

 

Il Governo prevede per il 2015 una crescita del PIL dello 0,5% e nel 2016 la crescita prevista è superiore all'1%, molto dipenderà anche dal buon compimento dei processi di riforma in atto.

 

Per l'occupazione il dato resterà preoccupante con una percentuale di disoccupazione che oscillerà tra il 12 e il 13%.

 

Nel mese di febbraio 2015 le attese dei occupazione formulate dagli imprenditori per i successivi tre mesi risultano in crescita nella manifattura, stabili nei servizi, in calo nelle costruzioni.

 

Anche su questo terreno occorrerà misurare gli effetti delle riforme compiute. 

 

Per quanto riguarda il quadro della finanza pubblica, il Governo con l'approvazione della Commissione Europea, ha posticipato il raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali dal 2015 al 2017.

 

Il deficit di bilancio per il 2015 è previsto dalla Legge di stabilità nella misura del 2,6%.

 

L'avanzo primario è previsto tra l'1,5 e il 2%, la pressione fiscale rimarrà sostanzialmente invariata su livelli superiori al 43%.

La Legge di stabilità 2015 prevede tagli alle Regioni a Statuto Ordinario per ulteriori 3.452 milioni di Euro a valere sui bilanci 2015-2017.

 

Incidenza sui bilanci delle Regioni a Statuto Ordinario (riduzioni di trasferimenti)

 

 

Effetti sul saldo netto da finanziare

 

 

 

 

 

 

 

in milioni di euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regioni ordinarie

 

-4.000

-4.459

-4.500

-5.560

-9.752

-9.752

-9.752

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DL 78/2010

 

-4.000

-4.500

-4.500

-4.500

-4.500

-4.500

-4.500

DL 95/2012

 

-

-700

-1.000

-1.000

-1.050

-1.050

-1.050

DL 95/2012 (per patto incentivato)

 

-

741

-

-

-

-

-

DL 35/2013 (per patto incentivato)

 

-

-

1.000

1.000

-

-

-

L. 147/2013 (Stabilità 2014)

 

-

-

-

-560

-

-

-

DL 66/2014

 

-

-

-

-500

-750

-750

-750

L. 190/2014 (Stabilità 2015)

 

-

-

-

-

-3.452

-3.452

-3.452

 

 

Le Amministrazioni locali sono state chiamate a sostenere una quota rilevante degli oneri di aggiustamento del Bilancio pubblico.

 

Questo ha determinato una riduzione significativa delle risorse disponibili per il bilancio regionale.

 

Pur nel contesto generale anche precedentemente descritto, l'economia della nostra Regione negli ultimi anni ha realizzato risultati macroeconomici sistematicamente migliori di quelli nazionali.

 

Dal 2011 il tasso di variazione del PIL è risultato di qualche frazione di punto superiore a quello nazionale.

 

Nel 2015 per l'economia dell'Emilia-Romagna è previsto un incremento dell’1,2% rispetto alla previsione nazionale di più 0,5%, così come nel biennio 2016-2017 la stima di crescita è ancora superiore alla previsione nazionale.

 

Nel 2014 il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto in Emilia-Romagna del 2,3%, per il 2015 si prevede un ulteriore incremento dell’1,5%, questa tendenza ha inciso positivamente sui consumi già registrati nel 2014 tra lo 0,6 e lo 0,8% con una previsione per il 2015 di un aumento dell’1,8%.

 

Sul fronte degli investimenti, invece, nel 2014 è continuata la riduzione con una flessione dell’1,3%, su questo dato ha inciso negativamente il settore delle costruzioni che è soggetto ad una crisi pesantissima.

 

L'Export è un punto di forza della economia regionale, nel 2014 la crescita di questa componente della domanda aggregata è stata pari al 4,7%, si stima per il 2015 una crescita delle esportazioni regionali del 5%.

 

I distretti emiliano-romagnoli esportano più dell’intero settore manifatturiero tedesco, (+2,6 %) oltre che di quello francese (+0,7) ed in modo maggiore rispetto al trend dei distretti italiani (+3,7).

 

Secondo lo studio della Direzione Studi e Ricerche di Intesa San Paolo, a trainare l’economia regionale ci sono i risultati del Distretto di Sassuolo (+7,7%) e le macchine di imballaggio di Bologna (+5,1%) che raggiungono rispettivamente 2,8 e 2,5 miliardi di Euro.

 

Buoni risultati per i Distretti parmensi dell’alimentare (+8,1%), nel sistema moda crescono invece le calzature di San Mauro Pascoli (+11,8).

 

Segno positivo anche per i Poli Tecnologici che evidenziano una crescita delle esportazioni superiore al dato nazionale (+3,8 contro 1,1%).

 

Nel corso del 2014 il tasso di disoccupazione ha continuato a crescere come in tutte le Regioni italiane con le uniche eccezioni di Marche e Molise e si attesta attorno all'8,6% comunque inferiore alla media nazionale.

 

Il ricorso degli ammortizzatori sociali rimane alto, pur se nel 2014 vi è stata una riduzione del 18,6% delle ore di cassa integrazione.

 

L’Emilia-Romagna si conferma, però, in posizione di avanguardia per quanto riguarda le strategie di Europa 2020, in riferimento agli otto indicatori previsti, il posizionamento attuale dell’Emilia-Romagna rispetto all’Italia e ai 28 Stati membri della UE ha già raggiunto o in alcuni casi superato i target nazionali fissati.

 

Immagine 1

 

3. Il contenuto della manovra

 

In questo contesto generale si pongono gli obbiettivi politici del programma del Presidente Bonaccini e della Giunta, nella profonda convinzione che l’Emilia-Romagna potrà continuare ad essere una Regione nella quale si vive bene, dotata di una economia forte e internazionalizzata, di una rete di Servizi Sanitari, sociali, educativi, culturali di alto livello, in grado cioè di rappresentare per i cittadini emiliano-romagnoli quei valori di coesione sociale, democrazia, sviluppo, patrimonio non solo loro ma valore aggiunto per l’intero Paese.

 

Naturalmente è una sfida difficile che richiama il coraggio di scelte chiare, una visione alta della politica e del ruolo delle Istituzioni pubbliche, quella sfida al cambiamento capace di conservare e valorizzare ciò che funziona e cambiare in profondità ciò che non risponde più ai bisogni delle nostre Comunità.

 

Al centro di questa strategia si colloca l’obiettivo di far crescere l’economia, di creare nuovo sviluppo e il lavoro per creare buona occupazione soprattutto per i nostri giovani.

 

Nell’ambito del percorso istruttorio del progetto di legge del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, della proposta di legge finanziaria regionale e del DEFR, lo scorso 30 marzo 2015 si è svolta l’udienza conoscitiva della I commissione, cui hanno partecipato le rappresentanze delle categorie economiche e sociali.

In quella sede è stato espresso un buon apprezzamento per la manovra nel suo complesso ed in particolare per la scelta di anticipare al 2015 l’adozione del DEFR. Sono state evidenziate luci ed ombre della situazione economica attuale ed in particolar modo hanno destato attenzione tutte le misure contenute nella manovra regionale. Grande apprezzamento è stato espresso per: il mancato aumento della pressione fiscale, la salvaguardia del FRNA, la programmazione delle risorse per il trasporto pubblico locale. Tra gli elementi più sottolineati vi è stata la necessità di imprimere maggior vigore negli interventi di stimolo all’economia, mentre importante è stato l’apprezzamento per il piano degli investimenti sull’assetto del territorio.

 

Con maggior dettaglio le scelte di fondo del Bilancio possono essere così sintetizzate:

 

-          Nessuna nuova tassa;

-          Taglio ai costi di funzionamento dell’Ente;

-          460 milioni di Euro per il sostegno alle persone non autosufficienti;

-          76 milioni di Euro per il trasporto pubblico;

-          42 milioni di Euro per la difesa del territorio;

-          10 milioni di Euro in più per la cultura;

-          7,5 milioni di Euro per EXPO;

-          2,5 miliardi di Euro fino al 2020 di Fondi Europei;

-          8 miliardi di Euro per la Sanità e la tutela della salute dei cittadini;

-          28 milioni di Euro per assicurare per il 2015 i lavoratori e le lavoratrici delle Province

 

Nonostante i 61 milioni di Euro di tagli alle risorse per la sanità, grazie a 82 milioni di euro di risparmi e tagli alle spese politiche e di funzionamento, è stato possibile non applicare nuove tasse.

 

Nei prossimi 7 anni a partire dal 2015 saranno 393 milioni di euro le risorse destinate al cofinanziamento dei fondi europei, questo consentirà di sbloccare e utilizzare 2,5 miliardi di fondi europei, più lavoro, più ricerca, più innovazioni.

 

Immagine 2

 

La Regione Emilia-Romagna vuole smentire un luogo comune davvero terrificante e pericoloso: quante volte abbiamo sentito dire “Con la cultura non si mangia!”

 

Sappiamo tutti quanto questa affermazione non sia solo sbagliata, ma nasconda un pericolo insidioso di impoverimento del Paese; in realtà la nostra capacità di competere non può che basarsi su alti livelli di conoscenza, formazione, cultura.

 

Per questo nel Bilancio sono previsti 28,4 milioni di euro per le attività culturali, un aumento di 10 milioni di euro.

 

Si tratta di una scelta netta, chiara nel senso e nella dimensione economica.

 

La nostra Regione, martoriata e colpita dalle calamità naturali (dal terremoto alle alluvioni, alle mareggiate, alle frane, persino le trombe d’aria) verrebbe da dire che la natura non ci ha fatto mancare proprio nulla, ha saputo ogni volta reagire come nessun’altra, ma il tema del dissesto idrogeologico, dell’ambiente, la difesa delle coste richiedono più programmazione e più risorse.

 

Per questo, per le politiche dell’ambiente e la difesa del suolo si confermano risorse proprie correnti per circa 24 milioni di euro, con particolare riguardo alle dotazioni della Protezione Civile (1,2 milioni di euro in più rispetto al 2014) e ai contributi per la valorizzazione dei Parchi e delle Riserve naturali (4 milioni di euro).

 

Le spese di investimento dell’esercizio 2015 per fare fronte alle criticità del dissesto idrogeologico e alla Protezione civile ammontano a 42 milioni di euro.

 

Tra le destinazioni, il consolidamento delle frane (2,5 milioni), la messa in sicurezza di sponde e argini dei fiumi (5 milioni), la difesa della costa da erosioni e mareggiate (2,5 milioni), interventi urgenti (7 milioni).

 

Quindici milioni vanno alla Protezione civile per contributi ai Comuni e potenziamento del sistema regionale.

 

La nostra Regione considera la spesa sociale non uno spreco, ma una grande leva per lo sviluppo.

 

Ma la spesa sociale traccia anche una chiara visione valoriale della società; sappiamo bene cosa significa per le famiglie misurarsi ogni giorno con le mille fatiche nella cura delle persone non autosufficienti, cosa significhi creare le condizioni per evitare o ritardare la loro istituzionalizzazione.

 

Per questo, per le politiche socio-sanitarie si prevedono risorse proprie, che si aggiungono e integrano i fondi statali.

 

Al fondo per la non autosufficienza vanno 120 milioni di euro, a integrazione del fondo sanitario nazionale 46 milioni, 20 milioni di euro al fondo speciale per il sociale, 2,2 milioni di euro al fondo regionale per gli affitti, un milione di euro al fondo per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

 

L’Expo sarà la vetrina mondiale per i nostri prodotti, motore di sviluppo per l’agricoltura, per l’industria e per il turismo, per questo sono iscritti a Bilancio nel biennio 2014/2015 7,5 milioni di euro.

 

La nostra Regione si pone l’obiettivo che il settore turismo superi al 2020 il 10% del PIL regionale, è un obiettivo ambizioso ma possibile, per questo nel Bilancio 2015 sono previsti 28,3 milioni di euro per il sostegno alla promo/commercializzazione, alla riqualificazione dell’offerta, all’innovazione delle imprese.

 

Come dicevo in premessa a questa relazione, il processo di riordino Istituzionale, ormai necessario e irreversibile, che interessa lo Stato, le Regioni, le Province, le nascenti Città Metropolitane, le forme associative degli Enti Locali con la base criteri di semplificazione ed efficienza della Pubblica Amministrazione, vedrà dopo l’approvazione del Bilancio anche da parte della nostra Regione, l’avvio del percorso legislativo; il Bilancio di Previsione in questa fase transitoria assicura una quota aggiuntiva pari a 28 milioni di euro per garantire il personale delle Province.

 

Queste risorse si aggiungono agli oltre 31 milioni di euro ordinariamente previsti per coprire le spese delle funzioni delegate dalla Regione alle Province.

 

Una Regione in grado di competere deve contare su una rete dei trasporti efficace e moderna, per questo al trasporto pubblico regionale sono destinati 36 milioni di euro, ulteriori 40 milioni sono destinati alla viabilità, alla sicurezza ferroviaria, al People Mover.

 

Alla formazione e al lavoro sono destinate risorse regionali pari a 17 milioni di euro (connesse ai cofinanziamenti del fondo sociale europeo) e oltre 41 milioni di euro per interventi di natura pubblica a sostegno delle fasce più deboli del mercato del lavoro.

 

Venti milioni di euro riguardano il diritto allo studio per le borse di studio universitarie, 4 milioni di euro alle borse di studio per le scuole medie superiori, 3 milioni di euro ad attività per la formazione scolastica.

 

Sono inoltre destinati al rilancio e alla promozione dell’attività fisica e della pratica sportiva un milione di euro, oltre a 2 milioni di euro aggiuntivi per l’impiantistica sportiva.

 

Infine, ma non certo per l’importanza coprendo questa voce circa l’80% della spesa regionale, sono confermate le risorse del Fondo sanitario nazionale pari a 8 miliardi di euro.

 

Un Bilancio, quindi, di circa 12 miliardi di euro le cui entrate sono principalmente entrate tributarie per oltre 9 miliardi di euro.

 

AUTONOMIA FINANZIARIA 2015

Titolo I

Entrate tributarie

9.556

Titolo II

Entrate extra-tributarie

266

Tot. A

Totale entrate proprie

9.822

Tot. B

Totale entrate correnti

10.191

A/B

Autonomia finanziaria

96,4

 


 

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

"Bilancio, Affari generali ed istituzionali"

 

 

348 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015" (delibera di Giunta n. 254 del 16 03 15)

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino ufficiale n. 21 del 18 03 2015

 

Relatore consigliere Roberto Poli

 

 

 

 

Testo n. 4/2015 licenziato nella seduta del 21 aprile 205 con il titolo:

 

Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015



 


 

INDICE

 

Art. 1 Finalità

Art. 2 Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio

Art. 3 Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico)

Art. 4 Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate)

Art. 5 Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo)

Art. 6 Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione civile)

Art. 7 Proroga di termini in materia ambientale: modifiche alle leggi finanziarie regionali 21 dicembre 2012, n. 19 e 20 dicembre 2013, n. 28

Art. 8 Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico

Art. 9 Disposizioni straordinarie a seguito di evento alluvionale

Art. 10 Subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella concessione di costruzione e gestione dell’autostrada Cispadana

Art. 11 Norme transitorie sul Consiglio delle Autonomie locali

Art. 12 Applicazione dell’articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11

Art. 13 Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna)

Art. 14 Proroga dei termini per la rendicontazione di spese elettorali

Art. 15 Abrogazioni

Art. 16 Entrata in vigore

 


Art. 1

Finalità

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2015) in collegamento con la legge finanziaria regionale per l’anno 2015.

 

 

Art. 2

Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio

 

1. Al fine di garantire, attraverso il sistema dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi") di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il rafforzamento dei settori del turismo e del commercio, la Regione autorizza i confidi medesimi ad imputare a capitale sociale o al fondo consortile o alle riserve patrimoniali le risorse allocate presso i fondi rischi alla data del 31 dicembre 2014, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) e della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38)).

 

2. Al fine di garantire al sistema dei confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito dalla legge n. 326 del 2003, il rafforzamento dell'operatività nei settori del turismo e del commercio, anche ai fini del sostegno agli interventi di ripristino a seguito di eventi calamitosi, la Regione autorizza i confidi medesimi ad imputare al Fondo rischi turismo e commercio le risorse allocate presso i fondi per l’abbattimento degli interessi derivanti da contributi erogati o contributi concessi e non ancora erogati per le medesime finalità dalla Regione medesima alla data del 31 dicembre 2014, ai sensi delle leggi regionali n. 41 del 1997 e n. 40 del 2002.

 

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2, a seguito di apposita richiesta da parte dei confidi, sono attribuite dalla Giunta regionale, con i criteri, le modalità e i vincoli stabiliti dalla Giunta medesima.

 

4. Le risorse trasferite a capitale sociale o fondo consortile, o a riserve patrimoniali, costituiscono quote o azioni proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione o per le deliberazioni dell’assemblea.

 

 

Art. 3

Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico)

 

1. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 le parole “la quota” sono sostituite dalle seguenti: “il contributo”.

 

2. Il comma 8 dell’articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 è sostituito dal seguente:

 

“8. Le convenzioni disciplinano:

 

a) le modalità e procedure di conferimento alla società dei contributi al fondo consortile connessi al programma di attività e dei corrispettivi connessi alle attività di supporto e di assistenza tecnica, e alle altre attività che le società di cui al comma 7 bis potranno svolgere;

 

b) il sistema di monitoraggio del piano di attività, e il sistema di rendicontazione e analisi di risultato delle attività di supporto e assistenza tecnica;

 

c) le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera e a consuntivo ai fini del controllo analogo.”.

 

 

Art. 4

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate)

 

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013, sono inseriti i seguenti:

 

“3 bis. La nuova costruzione e gli interventi edilizi di recupero delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, sono subordinati al rilascio del permesso di costruire, secondo quanto disposto dall’articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). I termini istruttori di cui all’articolo 18, comma 4 della legge regionale n. 15 del 2013 sono raddoppiati.

 

3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis trovano altresì applicazione per i locali pubblici, aperti al pubblico e i circoli privati nonché per le attività commerciali e i pubblici esercizi, comunque denominati, che siano destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati anche al di fuori dai confini nazionali, finalizzati al gioco d’azzardo e alle scommesse.

 

3 quater. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, i locali indicati nei commi 3 bis e 3 ter sono sottoposti a controllo sistematico, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, della legge regionale n. 15 del 2013. Per i medesimi locali non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 23, comma 5 e comma 7 della legge regionale n. 15 del 2013.

 

3 quinquies. Gli interventi e le opere di cui ai commi 3 bis e 3 ter, eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale o in parziale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi entro il congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni, stabilito dallo Sportello unico per l’edilizia con propria ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell’abuso. Per i medesimi interventi non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 14, commi 2 e 4, dall’articolo 15, commi 2 e 3, dall’articolo 16 e dall’articolo 16 bis, comma 4 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all’articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).”.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per i procedimenti in corso per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato assunto il provvedimento conclusivo.

 

 

Art. 5

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo)

 

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2001, dopo le parole: “da ammettere a finanziamento” sono inserite le seguenti: ”ovvero specifici accordi di programma ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)”.

 

 

Art. 6

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile)

 

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2005 dopo le parole “interventi indifferibili ed urgenti” sono inserite le seguenti: “nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili”.

 

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 è sostituita dalla seguente:

 

“b) il Revisore unico.”.

 

3. Il comma 7 dell’articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 è sostituito dal seguente:

 

“7. Il Revisore unico è nominato dalla Regione, è iscritto nel registro dei revisori dei conti e dura in carica quattro anni.”.

 

4. Ai commi 8 e 9 dell’articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 la parola “Collegio” è sostituita dalle seguenti: “Revisore unico”.

 

5. Al comma 10 dell’articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 le parole “ai componenti del Collegio” sono sostituite dalle seguenti: “al Revisore unico”.

 

6. Al comma 8 dell’articolo 24 della legge regionale n. 1 del 2005 le parole “Collegio dei revisori” sono sostituite dalle seguenti: “Revisore unico”.

 

 

Art. 7

Proroga di termini in materia ambientale: modifiche alle leggi finanziarie regionali 21 dicembre 2012, n. 19 e 20 dicembre 2013, n. 28

 

1. Al comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) le parole "negli anni 2012, 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016".

 

2. Al comma 3 dell’articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012 le parole "otto milioni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci milioni”.

 

3. Al comma 2 dell’articolo 43 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016), le parole: “dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “dicembre 2015”.

 

 

Art. 8

Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico

 

1. I canoni di concessione derivanti dall’utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali) sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell’anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d’anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. I canoni aventi importo pari o inferiore all’importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un’unica soluzione per tutta la durata della concessione all’atto della sottoscrizione del disciplinare.

 

2. Gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico sono aggiornati tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall’1 gennaio. L’aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l’eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell’anno precedente a quello di riferimento e gli atti concessori vigenti sono automaticamente adeguati alla nuova misura del canone.

 

3. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui al comma 2, si intende prorogata per l’anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell’ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell’ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

 

4. La cauzione da versare per le concessioni del demanio idrico ha un importo minimo di Euro 250,00. Sono esentati dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

 

5. Le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle altre disposizioni di legge regionale in materia di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l’utilizzo di beni del demanio idrico.

 

 

Art. 9

Disposizioni straordinarie a seguito di evento alluvionale

 

1. Al fine di consentire il ripristino degli argini golenali aventi anche finalità di difesa idraulica, gravemente danneggiati a seguito dell’evento alluvionale verificatosi dal 9 ottobre al 19 novembre 2014 nelle province di Parma e Reggio Emilia, i soggetti proprietari sono autorizzati ad utilizzare il materiale disponibile nelle immediate vicinanze nei limiti strettamente necessari allo scopo sopra previsto.

 

2. A tale fine i soggetti di cui al comma 1, in accordo con i Comuni interessati, predispongono un programma di interventi da approvarsi con atto della Giunta regionale che definisce le prescrizioni da rispettare in ordine alla modalità di utilizzo e ai quantitativi di materiale necessari.

 

3. Il materiale prelevato ai fini del comma 1 non può essere destinato ad altro scopo. In caso di violazione si applica la sanzione prevista all’articolo 22 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) nel valore massimo ivi previsto.

 

4. Al fine del rispetto delle presenti disposizioni, le funzioni di vigilanza e irrogazione della sanzione sono esercitate dalle Province per i rispettivi territori.

 

 

Art. 10

Subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella concessione di costruzione e gestione dell’autostrada Cispadana

 

1. Nel caso di subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle funzioni di concedente dell'autostrada regionale Cispadana, previsto all'articolo 5 bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la Regione Emilia- Romagna è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti volti a permettere anche l'eventuale trasferimento allo Stato della somma disponibile per la realizzazione dell’opera.

 

 

Art. 11

Norme transitorie sul Consiglio delle Autonomie locali

 

1. Nelle more di una riforma organica del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), connessa all’attuazione del riordino delle funzioni della Regione e degli Enti locali, il CAL opera validamente nella composizione transitoria già prevista dall'articolo 84 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014). Il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina dei membri di diritto e lo trasmette al Presidente dell’Assemblea legislativa regionale, il quale provvede a convocare la prima seduta.

 

2. Alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), i componenti di diritto del CAL, già previsti all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali), risultano essere i seguenti:

 

a) il Sindaco della Città metropolitana;

 

b) i presidenti delle Province;

 

c) i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti.

 

3. Ogni componente del CAL ha diritto a un voto.

 

 

Art. 12

Applicazione dell’articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192

(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11

 

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito dalla legge n. 11 del 2015, l'applicazione della disposizione di cui all’articolo 48, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013) è prorogata al 31 dicembre 2015.

 

 

Art. 13

Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna)

 

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001 la parola “quindici” è sostituita dalla seguente: “dieci”.

 

2. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:

 

“2. Le assunzioni di cui al comma 1 avvengono con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive dotazioni organiche, a seguito di selezione pubblica. La procedura selettiva è disciplinata con deliberazione assunta dai precitati organi politici, d'intesa tra loro.”.

 

3. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001, dopo la parola “laurea” sono aggiunte le seguenti: “e degli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica”.

 

4. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001 la parola “professionale” è sostituita dalle seguenti: “pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, acquisita”.

 

5. Le selezioni pubbliche di cui all’articolo 18, comma 2 della legge regionale n. 43 del 2001 sono avviate entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge; sino ad avvenuto espletamento delle selezioni, i contratti di lavoro a tempo determinato disciplinati dal medesimo articolo 18 attualmente in essere possono essere prorogati, anche in deroga al limite di durata di cui al comma 1, non oltre il 31 gennaio 2016.

 

 

Art. 14

Proroga dei termini per la rendicontazione di spese elettorali

 

1. Per la trasmissione dei rendiconti previsti dall’articolo 21, comma secondo della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) relativi alle spese sostenute per le elezioni regionali del 23 novembre 2014 è stabilito il termine del 30 aprile 2015.

 

 

Art. 15

Abrogazioni

 

1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l’informazione), è abrogato.

 

2. Il comma 1 bis dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)) è abrogato.

 

3. La legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58 (Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale), è abrogata. Resta salva la sua applicazione ai dipendenti che abbiano maturato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, il requisito di un anno di servizio di cui all'articolo 1, comma terzo della legge regionale n. 58 del 1982.

 

 

Art. 16

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

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